§ 5.7.4 - L. 29 novembre 1971, n. 1097.
Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:29/11/1971
Numero:1097


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel [...]
Art. 2.      Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni [...]
Art. 3.      La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente [...]
Art. 4.      La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino [...]
Art. 5.      Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.


§ 5.7.4 - L. 29 novembre 1971, n. 1097.

Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322).

 

Art. 1.

     Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave o miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

     Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.

 

     Art. 2.

     Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.

     La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.

 

     Art. 3.

     La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente.

     Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

     Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

     Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.

     Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

 

     Art. 4.

     La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

     La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

     Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

     La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal soprintendente.

     Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.

 

     Art. 5.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.

 

 

Allegato

(Omissis)