§ 6.2.30 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 11.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:26/01/1994
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamenti.
Art. 2.  Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.
Art. 3.  Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto».
Art. 5.  Modifica di norme in materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38 «Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei», 22 marzo 1990, n. 21 «Norme per [...]
Art. 6.  Alienazione di beni immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per [...]
Art. 8.  Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di «Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale».
Art. 9.  Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi [...]
Art. 10.  Contributo a favore del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili del fuoco.
Art. 11.  Deleghe alle Province.
Art. 12.  Comunità montane.
Art. 13.  Innovazione tecnologica.
Art. 14.  Interventi in materia di tutela dei consumatori.
Art. 15.  Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: «Norme in materia di sport e tempo libero».
Art. 16.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4.
Art. 17.  Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di «Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione [...]
Art. 18.  Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
Art. 19.  Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.
Art. 20.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.30 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).

(B.U. 28 gennaio 1994, n. 9).

 

Art. 1. Rifinanziamenti.

     1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse. [1]

     1. I contributi regionali per la ricomposizione ambientale nelle aree di cave abbandonate o dismesse, di cui al titolo quinto della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 possono essere concessi agli organismi gestori di parchi regionali nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile (cap. 51040).

 

     Art. 3. Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

     1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, la Giunta regionale, in considerazione della straordinarietà dei medesimi che hanno interessato vaste aree del territorio regionale, è autorizzata a disporre la concessione di contributi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3.

     2. Per l'evento calamitoso che ha interessato il Comune di Venezia nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, la Giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a disporre la concessione di contributi, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 3/1990, a favore dei privati che avevano a suo tempo prodotto domanda al Comune di Venezia, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990.

     3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a individuare, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le aree in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1990.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto». [2]

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica di norme in materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38 «Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei», 22 marzo 1990, n. 21 «Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo», e 28 gennaio 1991, n. 8 «Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile».

     1. Le misure di salvaguardia stabilite dalle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 22 marzo 1990, n. 21 e 28 gennaio 1991, n. 8 si applicano sino all'entrata in vigore dei piani ambientali, di cui alle citate leggi regionali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore delle medesime leggi.

     2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.

     3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21, per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.

     4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco naturale regionale del fiume Sile previsto dall'articolo 18, comma 9, lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31 ottobre 1994.

 

     Art. 6. Alienazione di beni immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

     1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, la Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione, nonché un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare.

     2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale parere.

     3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società.

     4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità di enti dipendenti.

     5. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni» e proroga di termine.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di «Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale».

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».

     (Omissis).

 

     Art. 10. Contributo a favore del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili del fuoco.

     1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al Comune di Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni (Cap. 53018).

 

     Art. 11. Deleghe alle Province.

     1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994, con gli stessi criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).

 

     Art. 12. Comunità montane.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire 2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno 1993 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

 

     Art. 13. Innovazione tecnologica.

     1. In fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 va considerato come versamento del socio ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi.

 

     Art. 14. Interventi in materia di tutela dei consumatori.

     1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative all'anno 1992, non finanziate nell'anno di riferimento, a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza prevista dalla legge medesima.

 

     Art. 15. Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: «Norme in materia di sport e tempo libero».

     (Omissis). [3]

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4.

     1. (Omissis).

     2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di «Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare».[4]

     (Omissis).

 

     Art. 18. Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

     1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

     2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).

 

     Art. 19. Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.

     1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994 l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e previsioni del PTRC stesso.

     2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.

 

     Art. 20. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.