§ 6.3.1 - Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6.
Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.3 patrimonio
Data:04/02/1980
Numero:6

§ 6.3.1 - Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6.

Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.

(B.U. n. 7 dell'8-2-1980).

 

Titolo I

APPROVVIGIONAMENTI PERIODICI

 

Art. 1. Piani di approvvigionamento.

     All'acquisto dei beni atti a soddisfare le esigenze degli uffici regionali aventi carattere di continuità si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

 

Art. 2. Predisposizione dei piani di approvvigionamento.

     Per le finalità di cui al precedente articolo gli uffici regionali trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla direzione regionale competente [1] le richieste relative all'esercizio successivo in merito:

     a) agli approvvigionamenti degli oggetti di cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di facile consumo;

     b) alla dotazione o al rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per ufficio, di attrezzature e di quanto altro necessario al funzionamento degli uffici regionali.

     Direzione regionale competente [2], dopo aver valutato le richieste, predispone i piani di approvvigionamento, i quali, corredati dai relativi capitolati d'oneri, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 3. Esecuzione dei piani.

     Agli occorrenti approvvigionamenti e forniture si addiviene con le procedure e secondo le norme previste dai successivi articoli della presente legge.

     (Omissis) [3].

 

Titolo II

ACQUISTI E PRESTAZIONI DI TERZI A CARATTERE SALTUARIO

 

Art. 4. Competenza ad effettuare acquisti. [4]

     1. Agli acquisti aventi carattere saltuario o che non possono comunque formare oggetto di piani di approvvigionamento o che non siano compresi in detti piani, ovvero la cui previsione nei piani medesimi si sia rivelata insufficiente, sulla base di specifica richiesta motivata dei dirigenti interessati provvede la struttura regionale competente.

 

Art. 5. Soggetti abilitati a far eseguire prestazioni. [5]

     Sono abilitati a far eseguire prestazioni fino all'importo di lire 7.500.000:

     a) il coordinatore del dipartimento per i lavori pubblici per la ripartizione e l'adattamento di mobili ed arredi, nonché per la riparazione e la manutenzione di immobili, di impianti e di attrezzature elettriche, meccaniche ed elettroniche;

     b) i singoli componenti della Giunta regionale per le spese di rappresentanza, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 1, sub 141, del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537.

 

Art. 6. Modalità di esecuzione degli acquisti e delle prestazioni.

     All'esecuzione degli acquisti e delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si provvede mediante trattativa privata.

     Tutti i preventivi devono essere conservati agli atti.

     I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al primo comma vengono inclusi secondo gli usi del commercio.

 

Art. 7. Parere su acquisti e prestazioni. [6]

 

Titolo III

MANUTENZIONE DEGLI STABILI IN PROPRIETA' O IN USO ALLA REGIONE

 

Art. 8. Manutenzione.

     Alla manutenzione degli stabili di proprietà della Regione ed alla manutenzione ordinaria degli stabili in locazione, nei casi in cui essa, per legge o per contratto, sia a carico della Regione, è preposto il dipartimento per i lavori pubblici.

 

Art. 9. Esecuzione dei lavori di manutenzione. [7]

     All'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui all'articolo precedente si provvede di regola in economia, mediante cottimo fiduciario per una previsione di spesa compresa fra lire 7.500.000 e lire 30.000.000.

     L'autorizzazione della spesa compete al Segretario generale della programmazione.

     La Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione in economia di opere di manutenzione per importi eccedenti il limite massimo stabilito al primo comma, qualora esse rivestano carattere d'urgenza [8].

 

Titolo IV

GESTIONE E NOLEGGIO AUTOVEICOLI E NATANTI

 

Art. 10. Gestione autoveicoli e natanti. [9]

     Al servizio organizzazione generale spettano la gestione degli autoveicoli e dei natanti in dotazione agli uffici centrali ed il coordinamento della gestione di quelli in dotazione agli uffici periferici.

     La gestione dei mezzi in dotazione agli uffici periferici resta affidata al responsabile dell'ufficio.

     Il dirigente del servizio organizzazione generale e i responsabili degli uffici periferici dispongono anche per la manutenzione dei rispettivi mezzi in dotazione, fino ad una previsione di spesa di lire 3.750.000 con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dalla presente legge per le prestazioni di terzi a carattere saltuario.

 

Art. 11. Noleggio.

     Il servizio degli automezzi e dei natanti in dotazione agli uffici regionali può essere integrato in caso di necessità, con il ricorso al noleggio.

     A la fine, all'inizio di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce le tariffe e le modalità del noleggio.

 

Art. 12. Uso autoveicoli e natanti.

     I componenti della Giunta regionale possono servirsi degli autoveicoli e dei natanti in dotazione degli uffici regionali ed eventualmente di quelli in noleggio per trasferimenti inerenti allo svolgimento del loro mandato. Possono altresì servirsi dei natanti per il raggiungimento delle sedi degli uffici regionali nel centro storico di Venezia.

     (Omissis) [10].

 

Art. 13. Uso autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici periferici.

     (Omissis) [11]

 

Titolo V

SPESE ECONOMALI

 

Art. 14. Economato.

     L'ufficio di economato provvede alle minute spese di ufficio e piccolo mantenimento nei limiti di lire 750.000 per ogni spesa e salvo che le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte mediante gli approvvigionamenti periodici di cui all'art. 1.

     Dello ufficio procede alle ordinazioni in base a richieste formulate su appositi moduli dal Segretario generale della programmazione, dagli Assistenti alla Segreteria generale della programmazione, dai Segretari regionali e dai Coordinatori.

 

Art. 15. Pagamenti. [12]

     Sulla base dell'apertura di credito effettuata presso il Tesoriere regionale, il responsabile dell'ufficio di economato provvede al pagamento delle spese di cui all'articolo precedente e di altre spese fino all'importo massimo di lire 750.000 per le quali altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi.

     I pagamenti sono disposti con ordinativi a firma del predetto funzionario o in contanti nei casi di assoluta urgenza.

     I pagamenti d'importo superiore a lire 750.000 devono essere autorizzati dal Segretario generale della programmazione.

 

Art. 16. Anticipazioni.

     (Omissis) [13].

 

Art. 17. Autorizzazione all'apertura di credito.

     La Giunta regionale, nell'autorizzare l'apertura di credito di cui al primo comma del precedente art. 15, oltre a stabilirne l'importo, indica per quali tipi di spesa è autorizzata.

     Col provvedimento di autorizzazione viene inoltre stabilita la somma massima che per ogni accreditamento può essere prelevata dal responsabile dell'ufficio di economato, con ordinativi a suo favore, per effettuare pagamenti direttamente in contanti.

 

Art. 18. Rendiconto.

     Il responsabile dell'ufficio di economato rende il conto dei pagamenti eseguiti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

     I pagamenti disposti con ordinativi intestati ai creditori devono essere dimostrati separatamente dai pagamenti eseguiti in contanti.

     Al rendiconto di fine esercizio va unita la quietanza dell'avvenuto versamento nella Tesoreria regionale dell'eventuale rimanenza sulle somme prelevate in contanti.

 

Art. 19. Rinvio.

     Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, alle aperture di credito a favore del responsabile dell'ufficio di economato, si applicano le disposizioni relative ai funzionari delegati contenute nella sezione V della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

Art. 20. Deposito per spese contrattuali.

     Il responsabile dell'ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi dal bollettario a madre e figlia, i depositi per le spese contrattuali, iscrivendoli in apposito registro con le indicazioni del nome del depositario, del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.

     Nello stesso registro per ogni deposito viene aperto un conto riguardante le spese contrattuali, cui provvede direttamente il responsabile dell'ufficio di economato.

     Nel conto devono essere fatti opportuni riferimenti agli atti e documenti giustificativi di ogni spesa.

     Esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, il funzionario dell'ufficio di economato compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese sostenute e pagate, che, riconosciuta regolare dal coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, è dal medesimo liquidata.

     L'eventuale rimanenza sul deposto è da restituire al depositante unitamente ad un esemplare della distinta delle spese sostenute.

 

Art. 21. Giornale di cassa.

     Il responsabile dell'ufficio di economato rende il conto dei pagamenti eseguiti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

Art. 22. Controlli di cassa.

     Il coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria vigila sulla regolarità delle registrazioni di cui all'articolo precedente e di ogni altra operazione contabile relativa ai servizi di economato, effettuando periodici controlli di cassa e delle scritture.

 

Art. 23. Ordini di accreditamento.

     La Giunta regionale autorizza aperture di credito presso il Tesoriere regionale, mediante ordine di accreditamento, a favore dei responsabili degli uffici periferici regionali per le seguenti spese:

     1) minute spese d'ufficio e manutenzione di mobili e di attrezzature;

     2) spese per il riscaldamento, illuminazione, acqua, gas e pulizia locali;

     3) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

     4) spese per la gestione degli autoveicoli e natanti in dotazione;

     5) indennità e rimborso delle spese di viaggio ai componenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni provinciali dello stesso Comitato in conformità alle vigenti leggi regionali in materia;

     6) altre spese di funzionamento per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

     Gli ordini di accreditamento, di cui al comma precedente, vengono effettuati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

Art. 24. Rinvio.

     La gestione delle aperture di credito e le modalità della resa del conio sono regolamentate secondo le norme della sezione V della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

Titolo VI

ACQUISTO IMMOBILI

 

Art. 25. Acquisto aree ed edifici.

     La Giunta regionale provvede ad acquistare, nei limiti delle somme autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, le aree e gli edifici necessari per gli uffici regionali centrali e periferici.

     Sulla congruità del prezzo di acquisto deve essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente.

 

Art. 26. Costruzione di edifici.

     Per la costruzione di edifici da adibire a sedi di uffici regionali centrali e periferici, spetta alla Giunta regionale l'approvazione dei relativi progetti.

     La gestione e l'esecuzione dell'opera viene svolta ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

Titoli VII

INVENTARI

 

Art. 27. Inventario dei beni demaniali.

     L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo di tali beni desunto dai catasti o da altri atti ufficiali.

     I beni demaniali devono essere tenuti in distinti elenchi secondo la loro natura. In detti elenchi sono rilevate le variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

     Alla fine di ogni anno va compilata l'elencazione finale dei beni demaniali, la quale servirà di base per l'inizio della rilevazione descrittiva dell'anno successivo.

 

Art. 28. Beni demaniali e beni patrimoniali.

     I beni demaniali che cessano dall'uso pubblico passano al patrimonio regionale.

     Il servizio demanio-patrimonio promuove i provvedimenti per la cessazione di tale uso e per il passaggio dei relativi beni al patrimonio regionale.

 

Art. 29. Beni immobili patrimoniali.

     I beni immobili patrimoniali, ivi compresi i diritti che a norma del codice civile sono considerati tali, sono descritti in appositi registri di consistenza, in cui sono indicati i dati catastali, il valore, i titoli di provenienza, la destinazione, gli oneri di cui sono gravati e, limitatamente ai beni patrimoniali disponibili, il reddito.

     In tali registri sono da annotare tutte le variazioni di consistenza, valore e destinazione che possono intervenire nel corso dell'anno.

     Alla fine di ogni anno deve essere compilato il riepilogo dei beni immobili patrimoniali recante la situazione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la situazione finale. In tale riepilogo i beni sono classificati in disponibili e indisponibili, secondo la specie.

     In allegato, i beni indisponibili sono ripartiti secondo l'ufficio cui sono destinati.

     Il riepilogo è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale della programmazione e dal dirigente del servizio demanio-patrimonio.

     Di regola la valutazione è al costo, salvo che circostanze eccezionali di notevole rilievo, con effetti permanenti, non consiglino altri criteri estimativi.

 

Art. 30. Classificazione dei beni mobili.

     Nell'inventario dei beni mobili durevoli i medesimi sono classificati nelle categorie sottoelencate:

     1) mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d'arte, tappeti, attrezzature d'ufficio;

     2) libri e riviste;

     3) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei singoli uffici;

     4) autovetture, natanti ed automezzi soggetti ad immatricolazione;

     5) diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come mobili.

 

Art. 31. Inventario dei beni mobili.

     Tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ai coordinatori delle strutture organizzative centrali ed ai responsabili degli uffici periferici mediante inventari.

     Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità alle categorie elencate nell'articolo precedente, con l'indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della loro denominazione, della qualità, dello stato di conservazione e del valore, che non deve essere superiore al prezzo di acquisto.

     Gli inventari sono da redigere in tre esemplari firmati dal consegnatario e dal dirigente del servizio demanio-patrimonio. Un esemplare resta al consegnatario, il secondo è conservato presso il servizio demanio- patrimonio e il terzo è da inviare al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.

     Le variazioni vanno apportate in base a buoni di carico e scarico a firma del consegnatario, da staccare da bollettari a madre e figlia appositamente vidimali. La figlia è da inviare al servizio demanio- patrimonio, il quale annota le variazioni nell'esemplare di inventario in suo possesso e provvede, se necessario, ad attestare sulla fattura o altro atto l'avvenuta rilevazione inventarile.

 

Art. 32. Consegnatari dei beni mobili.

     I consegnatari di cui al primo comma del precedente art. 31 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni formalmente dati in uso ai singoli dipendenti.

     Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l'indicazione del numero d'ordine e del valore assegnato al bene nell'inventario generale, nonché del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.

     Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

     Ogni consegnatario dà dimostrazione all'Amministrazione, alla fine dell'esercizio, per il tramite del servizio demanio-patrimonio, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano a suo carico.

 

Art. 33. Quadro riassuntivo annuale.

     Alla fine di ogni anno, il servizio demanio-patrimonio, sulla base degli stati di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e sulla scorta delle proprie rilevazioni e dei controlli d'ufficio, compila il quadro riassuntivo generale dei beni mobili recante la situazione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la situazione finale.

     Il quadro riassuntivo generale è sottoscritto dal dirigente del servizio demanio-patrimonio, dal Segretario generale della programmazione e dal Presidente della Giunta.

 

Art. 34. Rendiconto generale.

     Il servizio demanio-patrimonio trasmette, in due esemplari, il riepilogo degli inventari dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la compilazione del rendiconto generale.

     A tal fine è necessario che siano precisate quali delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio regionale siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di bilancio.

 

Art. 35. Magazzini di deposito.

     Non formano oggetto di inventariazione i beni di facile consumo e quelli fragili.

     Per tali beni sono tenuti appositi registri di carico e scarico e sono costituiti magazzini di deposito.

     La distribuzione ai vari uffici regionali si effettua mediante buoni di prelievo.

     Alla gestione dei magazzini di deposito è preposto il servizio demanio-patrimonio che ne rende annualmente conto.

 

Art. 36. Ricognizioni periodiche.

     Periodiche ricognizioni devono essere effettuate a cura del servizio demanio-patrimonio presso gli uffici regionali per accertare:

     a) lo stato di conservazione e la buona utilizzazione degli immobili;

     b) l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

 

Art. 37. Stato di fuori uso. [14]

     La dichiarazione dello stato di fuori uso di un bene mobile spetta al Presidente della Giunta regionale sulla base di un accertamento contestuale tra il dirigente del servizio demanio-patrimonio o un suo delegato ed il consegnatario del bene stesso.

     I beni mobili durevoli di cui all'articolo 30, primo comma, n. 2), vengono dichiarati fuori uso per deterioramento e/o obsolescenza nel quinto esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione nell'inventario, salvo i casi di particolare valore bibliografico o documentativo, che vengono accertati con provvedimenti adottati di concerto fra le competenti strutture regionali [15].

     (Omissis) [16].

 

Art. 38. Alienazione dei beni mobili. [17]

     All'alienazione di beni mobili fuori uso si provvede a trattativa privata, se il valore di inventario di tali beni non supera L. 1.500.000.

 

Art. 39. Alienazione di beni immobili.

     All'alienazione dei beni immobili si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle norme previste per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     Alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle Province, ai Comuni ed agli altri enti pubblici non economici si provvede a trattativa privata.

 

Art. 39 bis. Principi di armonizzazione contabile. [18]

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell’Amministrazione dello Stato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 2”, allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”.

     2. Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell’inventario:

     a) i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;

     b) i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;

     c) i beni mobili di cui all’articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all’uso quotidiano nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte normative.

     3. La classificazione di cui all’articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all’altra.

 

Titolo VIII

I CONTRATTI

 

Art. 40. Contratti in generale. [19]

     1. Tutti i contratti dai quali derivi un’entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell’asta pubblica, della licitazione privata, dell’appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della presente legge.

     2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima superiore ad euro 50.000,00 al netto dell’IVA, sono affidati a mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.

     3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell’IVA, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

 

Art. 41. Asta pubblica.

     L'asta pubblica può essere tenuta sia in forma pubblica che in forma segreta.

     Nei casi in cui l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.

     L'aggiudicazione ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.

     L'avviso d'asta viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e affisso negli appositi albi regionali almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

     L'avviso d'asta deve indicare:

     1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;

     2) l'oggetto dell'asta;

     3) la qualità e, ove necessario, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

     4) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;

     5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

     6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

     7) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

     8) Il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

     9) se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;

     10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

 

Art. 42. Licitazione privata. [20]

     I contratti di importo superiore a 50.000,00 euro devono essere preceduti da citazione privata [21].

     In tal caso la Giunta regionale invia più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte, per iscritto, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

     L'aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo-base indicato nell'invito.

     La licitazione privata può svolgersi anche mediante l'invio alle persone o alle ditte ritenute idonee di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo- base se questo sia stato stabilito dalla Giunta regionale.

     Nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il Presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.

     Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

     In entrambi i casi descritti dal presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.

 

Art. 43. Trattativa privata. [22]

     1. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi eccezionali:

     a) quando hanno un valore di stima inferiore o uguale ad euro 50.000,00 al netto dell’IVA;

     b) quando l’asta pubblica o la licitazione privata sono andate deserte;

     c) quando l’urgenza, determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all’asta pubblica o alla licitazione privata.

     2. La trattativa privata di cui al comma 1 si svolge mediante gara ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato.

     3. In caso di gara ufficiosa, deve essere invitato un numero congruo di soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque non inferiore a cinque, nel rispetto del principio della rotazione, e i criteri di aggiudicazione possono essere quelli del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     4. In caso di indagine di mercato, il contratto può essere aggiudicato solo dopo avere acquisito informazioni relative al prezzo corrente di mercato del bene o del servizio, all’eseguibilità e ai caratteri delle prestazioni, allo stato della tecnica, desumibili in particolare dalle seguenti fonti:

     a) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT;

     b) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalle Camere di Commercio;

     c) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti pubblici;

     d) elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti privati o da associazioni di categoria;

     e) riviste specializzate.

     5. La norma di cui al comma 2 si applica anche nei casi di trattativa privata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi di valore di stima pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione del bando.

     6. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata diretta, previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi eccezionali:

     a) acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da privativa o esclusiva, di beni per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     b) acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che solo un soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti dall’amministrazione regionale;

     c) completamento di forniture di beni o di servizi aggiudicati precedentemente con procedura d’appalto;

     d) locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.

     7. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), il completamento della prestazione può essere ordinato fino a concorrenza del quinto del prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni dallo stesso previste.

     8. In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta di tale sistema di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata.

 

Art. 43 bis. Procedure per le spese in economia. [23]

     1. L’acquisizione in economia dei beni e dei servizi è ammessa fino al valore di stima di 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, per ogni acquisizione.

     2. La Giunta regionale adegua il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati in materia dalla successiva normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

     3. Possono essere acquisiti in economia, in particolare:

     a) tutte le tipologie di beni e di servizi, nei casi di:

     1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nei termini previsti dal contratto;

     2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;

     3) acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

     4) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo;

     5) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

     b) i beni e i servizi la cui tipologia è individuata, con riguardo alle specifiche esigenze dell’amministrazione regionale, dalla Giunta regionale con provvedimento.

     4. Il contraente è scelto mediante gara ufficiosa, cui devono essere invitati almeno tre concorrenti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, e nel rispetto del principio della rotazione.

     5. Il contraente è scelto con trattativa diretta nei casi di:

     a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b);

     b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto dell'IVA.

     6. L'acquisizione è effettuata mediante scrittura privata semplice o lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, in conformità alla disciplina dettata dal provvedimento di cui al comma 3, lettera b).

     7. I beni e i servizi sono soggetti, rispettivamente, al collaudo o all’attestazione di regolare esecuzione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, da parte della competente struttura regionale.

 

Art. 44. Appalto-concorso.

     Per speciali forniture la Giunta regionale può ricorrere all'appalto- concorso.

     In tal caso la Giunta, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

     Scaduto tale termine, la Giunta regionale procede all'esame dei progetti e all'assegnazione dell'appalto, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti.

     Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la Giunta può sentire il parere di una commissione di esperti all'uopo da essa nominata.

     Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la Giunta regionale procede ad altra gara.

     La mancata applicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

 

Art. 45. Approvazione degli atti di aggiudicazione.

     I verbali di aggiudicazione e le proposte di contrattazione formulate dall'ufficio competente - nei casi in cui si e deliberato di procedere mediante trattativa privata, ad eccezione dei contratti di cui al precedente art. 6 - sono approvati con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

     In tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto.

     Per giustificare esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la Giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal primo comma del presente articolo. In tal caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

 

Art. 46. Stipulazione contratti.

     I contratti possono essere stipulati:

     a) per atto pubblico;

     b) in forma pubblico-amministrativa;

     c) per mezzo di scrittura privata;

     d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

     In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

Art. 47. Ufficiale rogante.

     (Omissis) [24].

 

Art. 48. Esecuzione dei contratti.

     Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo globale, previa autorizzazione della maggiore spesa nel rispetto delle norme della presente legge.

     L'ufficio preposto all'esecuzione del contralto ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini ivi stabiliti.

     In particolare predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi del successivo art. 50, è necessario il collaudo.

 

Art. 49. Verbale-contratto.

     Nei casi in cui non sia necessario stipulare formali atti contrattuali, il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.

 

Art. 50. Collaudazione.

     Ove l'oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo secondo le norme di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, e successive modificazioni.

 

Art. 50 bis. Rinnovazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi. [25]

     1. I contratti di fornitura di beni e di servizi possono essere rinnovati una sola volta, quando sussistono le seguenti condizioni:

     a) sono stati conclusi a seguito di esperimento di gara;

     b) negli atti di gara, al cui esito sono stati aggiudicati, è stato indicata espressamente la possibilità di rinnovo;

     c) per un periodo non superiore a quello originario;

     d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;

     e) sussistono effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

     2. Al fine del rinnovo del contratto, almeno tre mesi prima della scadenza, il dirigente responsabile della struttura regionale competente comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 51. Commissione consultiva.

     (Omissis) [26].

 

Art. 52. Divieto di suddivisioni artificiose.

     E' vietato suddividere artificiosamente acquisti, prestazioni, opere e forniture, che abbiano carattere unitario.

 

Art. 53. Aggiornamenti.

     Aggiornamenti ed aggiustamenti dei limiti di spesa previsti dalle singole disposizioni della presente legge saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

Art. 54. limiti di applicazione.

     La presente legge non si applica al Consiglio regionale ed agli uffici da esso dipendenti in forza dell'autonomia contabile di tale organo, nonché della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.

 

Art. 55. Rinvio.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[4] Articolo già modificato dalla L.R. 14 giugno 1983, n. 35, successivamente sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37, ora così sostituito dall'art. 50 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[5] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[7] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[9] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[10] Articolo abrogato dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[11] Articolo abrogato dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[12] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[13] Articolo abrogato dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[14] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[15] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[17] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[18] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

[20] Così modificato dalla L.R. 14 giugno 1983 n. 35.

[21] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

[24] Articolo abrogato dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

[25] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

[26] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.