§ 6.3.15 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.3 patrimonio
Data:24/12/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".
Art. 2.  Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".
Art. 3.  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".
Art. 4.  Aggiunta di articolo.
Art. 5.  Aggiunta di articolo.


§ 6.3.15 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 134).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

     1. L'articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 40. Contratti in generale.

1. Tutti i contratti dai quali derivi un’entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell’asta pubblica, della licitazione privata, dell’appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della presente legge.

2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima superiore ad euro 50.000,00 al netto dell’IVA, sono affidati a mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.

3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell’IVA, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”.

     2. È fatta salva la vigente normativa regionale e statale in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, di redazione di studi di fattibilità, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

     1. Al primo comma dell’articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 le parole “superiore a lire 30.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 50.000,00 euro”.

     2. Al nuovo importo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

     1. L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. Trattativa privata.

1. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi eccezionali:

a) quando hanno un valore di stima inferiore o uguale ad euro 50.000,00 al netto dell’IVA;

b) quando l’asta pubblica o la licitazione privata sono andate deserte;

c) quando l’urgenza, determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all’asta pubblica o alla licitazione privata.

2. La trattativa privata di cui al comma 1 si svolge mediante gara ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato.

3. In caso di gara ufficiosa, deve essere invitato un numero congruo di soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque non inferiore a cinque, nel rispetto del principio della rotazione, e i criteri di aggiudicazione possono essere quelli del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

4. In caso di indagine di mercato, il contratto può essere aggiudicato solo dopo avere acquisito informazioni relative al prezzo corrente di mercato del bene o del servizio, all’eseguibilità e ai caratteri delle prestazioni, allo stato della tecnica, desumibili in particolare dalle seguenti fonti:

a) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT;

b) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalle Camere di Commercio;

c) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti pubblici;

d) elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti privati o da associazioni di categoria;

e) riviste specializzate.

5. La norma di cui al comma 2 si applica anche nei casi di trattativa privata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi di valore di stima pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione del bando.

6. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata diretta, previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi eccezionali:

a) acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da privativa o esclusiva, di beni per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che solo un soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti dall’amministrazione regionale;

c) completamento di forniture di beni o di servizi aggiudicati precedentemente con procedura d’appalto;

d) locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), il completamento della prestazione può essere ordinato fino a concorrenza del quinto del prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni dallo stesso previste.

8. In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta di tale sistema di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata.”.

 

     Art. 4. Aggiunta di articolo.

     1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 43 bis. Procedure per le spese in economia.

1. L’acquisizione in economia dei beni e dei servizi è ammessa fino al valore di stima di 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, per ogni acquisizione.

2. La Giunta regionale adegua il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati in materia dalla successiva normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

3. Possono essere acquisiti in economia, in particolare:

a) tutte le tipologie di beni e di servizi, nei casi di:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nei termini previsti dal contratto;

2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;

3) acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

4) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo;

5) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

b) i beni e i servizi la cui tipologia è individuata, con riguardo alle specifiche esigenze dell’amministrazione regionale, dalla Giunta regionale con provvedimento.

4. Il contraente è scelto mediante gara ufficiosa, cui devono essere invitati almeno tre concorrenti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, e nel rispetto del principio della rotazione.

5. Il contraente è scelto con trattativa diretta nei casi di:

a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b);

b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto dell'IVA.

6. L'acquisizione è effettuata mediante scrittura privata semplice o lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, in conformità alla disciplina dettata dal provvedimento di cui al comma 3, lettera b).

7. I beni e i servizi sono soggetti, rispettivamente, al collaudo o all’attestazione di regolare esecuzione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, da parte della competente struttura regionale.”.

     2. La Giunta regionale approva il provvedimento di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 43 bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Aggiunta di articolo.

     1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 50 bis. Rinnovazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi.

1. I contratti di fornitura di beni e di servizi possono essere rinnovati una sola volta, quando sussistono le seguenti condizioni:

a) sono stati conclusi a seguito di esperimento di gara;

b) negli atti di gara, al cui esito sono stati aggiudicati, è stato indicata espressamente la possibilità di rinnovo;

c) per un periodo non superiore a quello originario;

d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;

e) sussistono effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

2. Al fine del rinnovo del contratto, almeno tre mesi prima della scadenza, il dirigente responsabile della struttura regionale competente comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”.

     2. Per i contratti di fornitura di beni e di servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione procede al rinnovo dei medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni a suo tempo offerti in sede di gara qualora negli atti di gara risultasse prevista la clausola di rinnovo ai sensi dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la procedura si rinvia al comma 2, dell'articolo 50 bis come introdotto dal comma 1.