§ 5.5.23 - Legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.
Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:08/05/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Contenuti della pubblicazione.
Art. 2.  Articolazione.
Art. 3.  Pubblicazione e diffusione.
Art. 4.  Validità degli atti pubblicati
Art. 5.  Efficacia delle pubblicazioni.
Art. 6.  Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Art. 7.  Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali.
Art. 8.  Pubblicazione degli atti amministrativi.
Art. 9.  Annunci, avvisi, bandi di concorso e di gara.
Art. 10.  Numerazione atti.
Art. 11.  Edizioni e numerazione dei fascicoli.
Art. 12.  Tiratura.
Art. 13.  Distribuzione gratuita.
Art. 14.  Direzione, redazione e amministrazione.
Art. 15.  Canoni di abbonamento, prezzi e tariffe.
Art. 16.  Pubblicazione del Commentario.
Art. 17.  Consiglio di direzione e Comitato di redazione.
Art. 18.  Rilascio copia atti amministrativi regionali.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Abrogazione.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 5.5.23 - Legge regionale 8 maggio 1989, n. 14. [1]

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(B.U. n. 27 del 12-5-1989).

 

Titolo I

 

Capo I

CONTENUTI E DIFFUSIONE

 

Art. 1. Contenuti della pubblicazione. [2]

     1. Nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto sono pubblicati:

     a) le modifiche dello Statuto regionale;

     b) le leggi e i regolamenti regionali;

     c) le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta;

     d) I decreti e le ordinanze adottati dal Presidente della Giunta regionale e l'elenco mensile dei provvedimenti adottati dai dirigenti regionali [3];

     e) le circolari e le direttive emanate dal Presidente della Giunta regionale ai fini dell'illustrazione e dell'applicazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali;

     f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

     g) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la Regione del Veneto in conflitti di attribuzione o che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi regionali;

     h) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;

     i) gli avvisi di bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali e sia chiesta dagli organi degli enti interessati;

     l) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici, la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;

     m) gli atti degli enti locali o di altri enti adottati su funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie, per i quali sia chiesta la pubblicazione;

     m bis) I soggetti indicati negli articoli 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, pubblicano a proprie spese gli avvisi di progetto di fusione, conferimento, scissione, liquidazione o trasformazione nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi pretori degli enti o delle società interessati [4];

     n) gli avvisi, i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali, la cui pubblicazione sia disposta dalla Giunta regionale o dal suo Presidente;

     o) i testi legislativi aggiornati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione;

     p) gli indici degli atti legislativi e amministrativi pubblicati nel Bollettino ufficiale medesimo.

     2. Nel Bollettino Ufficiale non sono pubblicati i provvedimenti di mera esecuzione di precedenti atti amministrativi.

     3. Gli atti adottati dai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile e degli ispettorati regionali dell'agricoltura non sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ma solo all'albo della propria sede per dieci giorni decorrenti dalla data di adozione.

     4. La Regione e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione a proprie spese gli avvisi e i bandi relativi agli appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi per un importo superiore a lire 200 milioni.

 

     Art. 2. Articolazione. [5]

     1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto è così suddiviso:

     1.1 Parte prima:

     sono in essa pubblicati le modifiche dello Statuto, le leggi e i regolamenti regionali.

     1.2 Parte seconda: suddivisa, a sua volta, in due sezioni:

     1.2.1 Sezione prima:

     sono in essa pubblicati, per estratto o per indicazioni sommarie, i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale e l'elenco dei provvedimenti [6] dei dirigenti delle strutture regionali delegati dalla legge o dagli organi regionali salva diversa modalità di pubblicazione disposta negli atti medesimi;

     sono in essa pubblicate integralmente le circolari e le direttive di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

     1.2.2 Sezione seconda:

     sono in essa pubblicate, per estratto o per indicazioni sommarie, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali, salva diversa disposizione da parte degli organi medesimi.

     1.3 Parte terza:

     sono in essa pubblicati gli atti indicati nelle lettere f), g), h), i) e n) del precedente articolo 1.

     1.4 Parte quarta:

     sono in essa pubblicati gli atti di cui alle lettere m), n) e p) dell'articolo 1.

     2. In relazione alla quantità degli atti, di cui sia disposta o chiesta la pubblicazione, le singole parti in cui è suddiviso il Bollettino possono essere stampate separatamente in appositi fascicoli.

     3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto, i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione destinato alla diffusione interna dell'Amministrazione regionale [7].

 

     Art. 3. Pubblicazione e diffusione.

     1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato in Venezia almeno con frequenza settimanale a cura della Giunta regionale e viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli.

     2. La Giunta regionale assicura la più ampia e rapida diffusione del Bollettino ufficiale in tutto il territorio regionale, anche avvalendosi di librerie convenzionate ed eventualmente dei mezzi di distribuzione dei giornali.

     3. Il Bollettino ufficiale è posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia del Veneto, non oltre il giorno successivo a quello in cui viene pubblicato.

     4. Ogni fascicolo del Bollettino ufficiale è posto in visione di chiunque ne fosse interessato, mediante deposito all'albo istituito presso le sedi della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli uffici regionali, nonché degli enti locali e regionali.

 

Capo II

VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PUBBLICAZIONI

 

     Art. 4. Validità degli atti pubblicati

     1. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autenticato rilasciato dal dirigente della segreteria dell'organo che lo ha adottato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

 

     Art. 5. Efficacia delle pubblicazioni.

     1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, nei Bollettini ufficiali dei ministeri e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     1 bis. Quando disposizioni regionali vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nel Bollettino ufficiale della Regione [8].

 

Capo III

ADEMPIMENTI REDAZIONALI

 

     Art. 6. Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

     1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale entro cinque giorni dalla loro promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e sono preceduti e seguiti dalle formule espressamente indicate dall'articolo 43 dello Statuto medesimo.

     2. Una copia del fascicolo del Bollettino ufficiale in cui sono pubblicate le leggi regionali viene trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dell'articolo 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e dell'articolo 19, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e successive modifiche e integrazioni.

     3. La pubblicazione nella parte quarta del Bollettino dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel Bollettino contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.

 

     Art. 7. Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali.

     1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionali, ai soli fini informativi, sono pubblicati di norma:

     a) le notizie relative al procedimento di formazione della legge e del regolamento regionali;

     b) gli adempimenti, correlati a termini o scadenze, di competenza degli organi regionali e dei soggetti interessati;

     c) la struttura regionale a cui è affidata la competenza della gestione amministrativa della legge o del regolamento regionali.

     d) sintetiche note che indichino in modo sommario il contenuto dei singoli articoli e commi o di gruppi di essi [9].

     2. Al fine di consentire la puntuale e la corretta pubblicazione di quanto disposto dal precedente comma, le strutture amministrative regionali e la Segreteria del Consiglio regionale forniscono alla direzione del Bollettino ufficiale la documentazione e gli elaborati necessari.

 

     Art. 8. Pubblicazione degli atti amministrativi.

     1. Gli atti amministrativi, adottati dagli organi regionali o dai loro delegati, sono pubblicati dopo l'acquisizione del requisito dell'efficacia di cui agli articoli 45, 46 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     2. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti regionali strumentali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale a richiesta dell'ente interessato, previa acquisizione della copia conforme all'originale da cui risulti l'approvazione o la presa d'atto da parte del competente organo regionale, in conformità alle specifiche previsioni legislative regionali.

     3. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti locali, dei consorzi o delle altre istituzioni locali, di cui sia chiesta la pubblicazione potranno essere pubblicati previa:

     a) acquisizione della copia autenticata o conforme all'originale, redatta ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     b) attestazione dell'intervenuta esecutività in conformità alle previsioni della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modificazioni;

     c) assolvimento degli obblighi tributari, a eccezione degli atti per i quali la legge preveda l'esenzione, disciplinati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successivi in materia di imposta di bollo;

     d) attestazione del versamento della tariffa appositamente stabilita dalla Giunta regionale, salva specifica esenzione espressamente disposta dalla legge.

 

     Art. 9. Annunci, avvisi, bandi di concorso e di gara.

     1. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e di gara emanati dalla Regione e dagli altri enti pubblici, di cui sia chiesta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, devono indicare espressamente il relativo provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di legge.

     2. Le pubblicazioni di cui sopra, chieste dagli enti pubblici non regionali, potranno essere effettuate previo assolvimento degli adempimenti recati dalle lettere a), b) c) e d), comma terzo, dell'articolo 8.

 

     Art. 10. Numerazione atti.

     1. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti delegati regionali deve essere per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.

     2. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale: i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare [10].

 

     Art. 11. Edizioni e numerazione dei fascicoli.

     1. I singoli numeri del Bollettino ufficiale, progressivi per ogni anno, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali interessati o dalla stessa direzione, oltre alla edizione ordinaria, possono essere pubblicati in supplemento, recante il riferimento al numero del fascicolo ordinario, oppure nelle edizioni speciale e straordinaria per ciascuna delle quali sarà attribuita una numerazione autonoma.

     2. Nell'ambito di ciascuna edizione, con esclusione del supplemento, oltre alla specifica numerazione progressiva dei fascicoli, sarà attribuita la numerazione progressiva delle pagine.

     3. Qualora siano pubblicati i fascicoli relativi al supplemento, all'edizione speciale e all'edizione straordinaria, se ne dovrà dare atto mediante stampa sulla copertina del fascicolo medesimo.

     4. La Giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga necessario, che ogni singola parte in cui è suddiviso il Bollettino, ai sensi del precedente articolo 2, sia pubblicata in una delle edizioni sopra indicate.

     5. Della pubblicazione dei fascicoli appartenenti alla tipologia dei supplementi e delle edizioni speciale e straordinaria deve essere data notizia, con adeguato anticipo, nell'edizione ordinaria del Bollettino ufficiale.

 

     Art. 12. Tiratura.

     1. Il Presidente della Giunta regionale determina la tiratura dei fascicoli del Bollettino, per ciascuna edizione e per ogni parte, qualora la pubblicazione venga effettuata separatamente, tenuto conto del numero degli abbonati e delle esigenze rappresentate dagli uffici.

     2. In relazione all'andamento variabile dei valori di cui al precedente comma, la tiratura potrà essere adeguata nel corso di ciascun anno, ogni qual volta sarà necessario.

 

     Art. 13. Distribuzione gratuita.

     1. La Giunta regionale, avuto riguardo al contenimento della spesa, dispone con propria deliberazione l'invio degli abbonamenti gratuiti al Bollettino Ufficiale [11].

 

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 14. Direzione, redazione e amministrazione.

     1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale. Il direttore responsabile è nominato dalla Giunta regionale.

     2. Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi agli abbonamenti, alla vendita delle copie, al pagamento delle tariffe per le inserzioni, all'affidamento della stampa e alla gestione finanziaria, fiscale e postale del Bollettino sono affidati al Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.

     3. La stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti nonché l'elaborazione e diffusione su supporto elettronico e per rete informatica del Bollettino ufficiale sono affidati, previo esperimento delle procedure d'aggiudicazione previste dalla normativa vigente, sulla base di specifico capitolato d'appalto [12].

 

     Art. 15. Canoni di abbonamento, prezzi e tariffe.

     1. La Giunta regionale determina il canone annuo di abbonamento al Bollettino ufficiale, nonché i prezzi di vendita dei singoli fascicoli e delle inserzioni.

     2. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relative al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai oggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione del Veneto, Tesoreria regionale

 

Titolo II

RILASCIO COPIA ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI [13]

 

     Art. 16. Pubblicazione del Commentario. [14]

 

     Art. 17. Consiglio di direzione e Comitato di redazione. [15]

 

     Art. 18. Rilascio copia atti amministrativi regionali.

     1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere e ottenere copia degli atti amministrativi adottati dagli organi della Regione.

     2. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta regionale o dai suoi delegati, e dalla Giunta regionale o dai suoi funzionari da essa delegati provvede la Segreteria della Giunta regionale.

     3. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Consiglio regionale, dal suo Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede la Segreteria Generale del Consiglio regionale.

     4. Le modalità per il rilascio delle copie degli atti amministrativi degli organi regionali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seconda se trattasi di atti emessi da organi della Giunta o del Consiglio.

     4 bis. Il rilascio di copie degli atti amministrativi richiesto, per motivi di ufficio, da altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, è esente dal rimborso del costo di produzione [16].

     4 ter. Il rilascio di copie degli atti amministrativi richiesto da parte di privati che ne abbiano interesse è esente dal rimborso del costo di produzione se relativo a un numero di pagine non superiore a otto [17].

 

Titolo III

NORMA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del Commentario si fa fronte per l'esercizio finanziario 1989 con lo stanziamento iscritto al capitolo 5120 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, di cui alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

     2. Per gli anni successivi lo stanziamento del capitolo 5120 verrà determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.

     3. I proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione saranno introitati al capitolo 6100 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, denominato: "Proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione".

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 37.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 1990, n. 26 (B.U. n. 29 del 20-4-1990), dalla L.R. 27 gennaio 1993, n. 8 (B.U. n. 9 del 29-1-1993) che ha aggiunto il 2° comma, dalla L.R. 1 settembre 1993, n. 43 (B.U. n. 74 del 2-9-1993) che ha aggiunto il 3° comma e dalla L.R. 26 gennaio 1994, n. 11 che ha aggiunto il 4° comma.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 3 dicembre 1998, n. 29.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 17 aprile 1990, n. 26 (B.U. 29 del 20-4-1990).

[6] Punto così integrato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[7] Comma così integrato dall'art. 14, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[8] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 4, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[10] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 8 (B.U. n. 9 del 29-1-1993).

[12] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[13] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[15] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

[16] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[17] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.