§ 2.1.25 - L.R. 4 aprile 2003, n. 9.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista il diritto della regione, alla modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/04/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.
Art. 2.  Organi della rivista.
Art. 3.  Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
Art. 4.  Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
Art. 5.  Abrogazione.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.25 - L.R. 4 aprile 2003, n. 9.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002.

(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).

 

Art. 1. Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.

     1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale [1].

     2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.

 

          Art. 2. Organi della rivista. [2]

     1. Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.

     2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.

     3. Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.

     4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell’attività del comitato di direzione.

     5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.

 

          Art. 3. Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto". [3]

     1. [La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989 n.14 è sostituita dalla seguente: "Rilascio copia atti amministrativi regionali".]

 

          Art. 4. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.

     1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:

     “l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;”.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

 

          Art. 5. Abrogazione. [4]

     [1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.]

 

          Art. 6. Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.

     1. Alla rubrica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: “enti locali fideiussori” sono sostituite dalle seguenti: “enti locali garanti”.

     2. Al comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.

     3. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.

 

          Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 106 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 106 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.