§ 3.6.3 - Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 41.
Modifica alla Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e torbiere
Data:09/08/1988
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [4]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 3.6.3 - Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 41.

Modifica alla Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».

(B.U. n. 47 del 12-8-1988).

 

Art. 1. [1]

     1. L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

 

     Art. 2. [2]

     1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui all’articolo 1, l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

     2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi [3].

     3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

     4. Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i 10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al canone dovuto per l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie.

 

     Art. 3.

     1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.

     2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 4. [4]

     1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nonché le permute e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 5.

     1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, abrogata con la presente legge.

     2. L'obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.

 

     Art. 7.

     1. La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, è abrogata.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 2019, n. 45.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 2019, n. 45.

[3] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2023, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19, L.R. 27/2021.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 gennaio 1994, n. 11.