§ 5.2.30 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.
Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/09/1991
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Modalità degli interventi.
Art. 4.  Residenze Sanitarie Assistenziali.
Art. 5.  La partecipazione.
Art. 6.  Promozione dell'informazione.
Art. 7.  Centro studi regionale sui problemi dell'anziano.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 5.2.30 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28. [1]

Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali.

(B.U. n. 81 del 10 settembre 1991).

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La Regione del Veneto, in coerenza con la programmazione dei servizi sociali e sanitari di cui alle leggi regionali 20 luglio 1989, n. 21 «Piano socio-sanitario regionale 1989/1991» e 20 luglio 1989, n. 22 «Piano sociale regionale per il triennio 1989/1991» e in analogia agli interventi attuati a favore delle persone non autosufficienti accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza.

     2. A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle prestazioni sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del servizio domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di solidarietà.

     3. La Regione del Veneto agevola e promuove l'associazionismo e la cooperazione, anche con la presenza di anziani, che si propongono quale fine l'assistenza alle persone prive di autonomia fisica o psichica, destinando anche per tale fine le risorse già previste nelle leggi regionali 30 aprile 1985, n. 46 e 19 marzo 1987, n. 20.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono le persone, residenti nel Veneto, prive di autonomia fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero continuativo in strutture ospedaliere, abbisognano di particolari interventi assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio domicilio.

 

     Art. 3. Modalità degli interventi.

     1. La misura del concorso finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

     a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica da parte del soggetto;

     b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato;

     c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali assicurate al soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;

     d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza [2].

     2. La misura del concorso finanziario giornaliero non può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in trentesimi.

     3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa le modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui al comma 1, nonchè per l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.

     3 bis. Per l’anno 2003 l’ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

     a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;

     b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE) [3].

     3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall’obbligo scolastico [4].

     4. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.

     5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali e secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 3.

     6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio finanziario variazioni ll misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio [5].

 

     Art. 4. Residenze Sanitarie Assistenziali.

     1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

     2. Ai fini della presente legge sono R.S.A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone prevalentemente non autosufficienti.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.

     4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al funzionamento delle R.S.A., su loro richiesta, previa acquisizione dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.

     5. Le R.S.A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale.

     6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R.S.A. dal registro regionale quando vengono a mancare gli standards di cui al comma 3.

     7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell'Unità locale socio- sanitaria per quanto di loro competenza.

 

     Art. 5. La partecipazione.

     1. Al fine di favorire la più ampia solidarietà e la partecipazione delle persone prive di autonomia fisica o psichica, delle persone disabili, dei loro familiari e in conformità ai principi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali, la Regione, nel rispetto dell'autonoma iniziativa degli Enti locali, promuove e sostiene l'istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di Consulte nelle quali sono rappresentati le forze sociali, gli organismi e le associazioni che a livello locale operano nello specifico settore.

     2. La consulta può articolarsi in sezioni per l'esame di specifiche problematiche.

 

     Art. 6. Promozione dell'informazione.

     1. La Regione favorisce e promuove iniziative volte ad assicurare la migliore circolazione di informazioni riguardanti la condizione degli anziani e in particolare delle conoscenze acquisite attraverso la banca dati regionale di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 7, anche avvalendosi del Centro studi regionale di cui all'art. 7, citato.

     2. A tal fine i Comuni possono accedere alle conoscenze acquisite a livello regionale mediante gli strumenti di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 

     Art. 7. Centro studi regionale sui problemi dell'anziano.

     1. In coerenza con le scelte di politica sociale per gli anziani e in aderenza allo spirito delle decisioni e degli orientamenti comunitari, la Giunta regionale istituisce un Centro regionale di studio e di approfondimento delle problematiche della terza età che opera anche attraverso convenzioni con organismi di ricerca regionali, nazionali, sovranazionali.

     2. Il Centro regionale di studio:

     a) contribuisce a definire strategie preventive volte a far fronte alle difficoltà economiche e sociali connesse con l'invecchiamento della popolazione;

     b) individua forme innovative di solidarietà tra le generazioni e d'integrazione degli anziani;

     c) accresce e mette in rilievo il potenziale positivo apportato dagli anziani allo sviluppo della società.

     3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 è perseguita attraverso:

     a) la promozione di attività e scambio d'informazioni sulle problematiche socio-economiche della terza età:

     b) lo sviluppo e l'ampliamento della banca dati regionale sullo stato dei bisogni e sulla rete dei servizi sociali e sanitari per le persone anziane;

     c) lo studio sull'opportunità e la realizzabilità di esperienze innovative.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 6.000 (seimila) milioni per l'anno 1991, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, si provvede quanto a lire 2.500 (duemilacinquecento) milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 60049 «Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, art. 17 - Assistenza anziani non autosufficienti», quanto a lire 2.500 (duemilacinquecento) milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 60051 «Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, art. 17 - Assistenza inabili» e quanto a lire 1.000 (mille) milioni con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991.

     2. All'onere di lire 100 (cento) milioni per l'anno 1991 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali» - art. 15 - (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 61040 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento del Centro studi regionale sui problemi degli anziani» con lo stanziamento di lire 100 (cento) milioni per competenza e per cassa.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 26, L.R. 9/2005, con la decorrenza ivi indicata. L'art. 26, L.R. 9/2005, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 30.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 70 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 1993, 8.