§ 5.1.37 - Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.
Piano socio-sanitario regionale 1989-1991.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/07/1989
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Articolazione delle Unità locali socio-sanitarie in distretti di base.
Art. 4.  Deroghe ai criteri di distrettualizzazione.
Art. 5.  Responsabile del distretto.
Art. 6.  Personale del distretto.
Art. 7.  Attività distrettuali.
Art. 8.  Igiene pubblica e veterinaria.
Art. 9.  Responsabilità delle attività specialistiche ambulatoriali.
Art. 10.  Assistenza specialistica ospedaliera: interventi sul piano organizzativo.
Art. 11.  Piani attuativi di unità locali socio-sanitarie.
Art. 12.  Attribuzione degli enti locali.
Art. 13.  Programmi annuali di unità locali socio-sanitarie.
Art. 14.  Procedure per l'adozione del piano attuativo triennale e dei programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie.
Art. 15.  Relazione sanitaria annuale.
Art. 16.  Servizio ispettivo regionale.
Art. 17.  Ripartizione del Fondo sanitario regionale.
Art. 18.  Spese in conto capitale.
Art. 19.  Beni immobili e mobili.
Art. 20.  Sistema dei vincoli.
Art. 21.  Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto.
Art. 22.  Poteri sostitutivi.
Art. 23.  Volontariato.
Art. 24.  Norme finali e transitorie.


§ 5.1.37 - Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Piano socio-sanitario regionale 1989-1991.

(B.U. n. 39 del 25-7-1989).

 

 

Parte I

GENERALITA' E ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina i criteri, gli obiettivi e le modalità della programmazione sanitaria nel Veneto per il triennio 1989-1991, consolidando gli effetti e aggiornando i contenuti della Legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984- 1986, in conformità alle indicazioni derivanti dalla sua applicazione e dalle politiche di programmazione nazionale nonché in coerenza con il Programma regionale di sviluppo.

     2. E' approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.

     3. Per quanto riguarda il Piano, hanno valore prescrittivo le disposizioni che approvano le azioni settoriali, le azioni programmate, i progetti-obiettivo, i programmi, le azioni strumentali e le tabelle che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     4. Per quanto non espressamente previsto nel Piano si intendono recepiti i contenuti e le indicazioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria.

     5. Il Piano ha durata e validità per il triennio 1989-1991, salvo diversa disposizione derivante da atti di legislazione o di programmazione sanitaria nazionale. Fino all'entrata in vigore del successivo Piano sanitario regionale mantengono piena validità le norme e le disposizioni del Piano stesso.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Sono obiettivi del Piano:

     a) la tutela della salute individuale e collettiva, fisica e psichica, dei cittadini mediante interventi unitari finalizzati alla rimozione delle cause di nocività e malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione e riabilitazione;

     b) il progressivo superamento degli squilibri tra domanda e offerta di servizi sanitari nelle diverse aree territoriali, con particolare riferimento alle aree marginali;

     c) l'integrazione e il coordinamento delle politiche di intervento sanitarie e socio-assistenziali;

     d) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del servizio sanitario regionale e di una maggiore qualificazione dei servizi;

     e) l'integrazione con l'assistenza della didattica e della ricerca espletata dalle facoltà di medicina.

 

 

Titolo II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

     Art. 3. Articolazione delle Unità locali socio-sanitarie in distretti di base.

     1. I comuni singoli o associati o le comunità montane, ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della Legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, articolano il territorio dell'unità locale socio-sanitaria in distretti, di norma coincidenti con uno o più comuni, salvo nei comuni capoluogo di provincia nei quali può essere prevista una articolazione di distretti che comprenda una popolazione di almeno 30.000 abitanti.

     2. Allo scopo della definizione dei criteri territoriali e organizzativi dell'articolazione distrettuale, si individuano due tipologie di distretti:

     a) distretto di area urbana con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti;

     b) distretto intercomunale.

     3. Il distretto di area urbana di norma si articola organizzativamente in aree funzionali identificate in:

     a) area funzionale con competenze di igiene pubblica;

     b) area funzionale per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     c) area funzionale dell'assistenza sanitaria di base per la tutela dell'età adulta;

     d) area funzionale per le attività sociali e assistenziali.

     4. Il distretto intercomunale si identifica con un raggruppamento di più comuni e frazioni, con un numero di abitanti non inferiore a 15.000 e, di norma, non superiore ai 30.000.

     5. Al fine della definizione degli ambiti territoriali dei distretti intercomunali le unità locali socio-sanitarie tengono conto dei seguenti criteri:

     a) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali;

     b) presenza di aree ad alto rischio;

     c) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;

     d) viabilità e sistema dei trasporti.

 

     Art. 4. Deroghe ai criteri di distrettualizzazione.

     1. All'ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati piccoli comuni limitrofi, per motivate ragioni di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

     2. E' consentita la deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:

     a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;

     b) realtà e particolare vastità territoriale e condizione geomorfologica critica;

     c) situazioni con presenza di collegamenti viari particolarmente difettosi o con variazioni stagionali di popolazione;

     d) situazioni socio-economiche particolari, quale quella determinata da alti tassi di invecchiamento.

     3. Le deroghe dovranno essere esplicitamente motivate dall'unità locale socio-sanitaria nei programmi attuativi del presente Piano, di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 5. Responsabile del distretto.

     1. Il responsabile del distretto è un medico, igienista o di formazione igienistico-organizzativa, dipendente del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 6. Personale del distretto.

     1. Il personale del distretto, opera secondo criteri di interdisciplinarietà allo scopo di assicurare l'unitarietà e la globalità degli interventi e si distingue in:

     a) operatori costituenti l'équipe distrettuale, stabilmente allocati nei distretti;

     b) operatori che integrano l'équipe distrettuale, individuati dai settori centrali dell'unità locale socio-sanitaria, sentito il responsabile del distretto.

     2. I dipendenti del servizio sanitario nazionale, costituenti una équipe distrettuale, a qualunque ruolo appartengano, sono posti in dipendenza funzionale del responsabile del distretto.

 

     Art. 7. Attività distrettuali.

     1. Il distretto è la struttura tecnico funzionale mediante la quale, con riferimento all'area territorialmente predeterminata, sono assicurate:

     a) le prestazioni di primo livello e di pronto intervento;

     b) l'educazione sanitaria del cittadino e della comunità;

     c) la raccolta e la diffusione dei dati per il funzionamento del sistema informativo;

     d) la partecipazione degli utenti.

     2. Le attività distrettuali sono elencate nell'azione settoriale "i distretti socio-sanitari" del presente Piano.

     3. Il responsabile del distretto, redige il programma annuale di attività del distretto, che viene approvato dall'ufficio di direzione e dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria.

 

     Art. 8. Igiene pubblica e veterinaria.

     1. Nelle materie di igiene pubblica e veterinaria i competenti settori delle unità locali socio-sanitarie capoluogo di provincia, hanno compiti di coordinamento tecnico nei confronti dei corrispondenti settori delle unità locali socio-sanitarie appartenenti al territorio provinciale, previsti nelle azioni settoriali: igiene pubblica e tutela dell'ambiente di vita e di lavoro e sanità pubblica veterinaria del presente Piano.

     2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 1 e l'articolo 22 della Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

     3. Il primo comma dell'articolo 9, della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

     (Omissis).

     4. All'articolo 9 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Il secondo comma dell'articolo 66 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è abrogato.

 

     Art. 9. Responsabilità delle attività specialistiche ambulatoriali.

     1. Il secondo comma dell'articolo 22 della Legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Il terzo comma dell'articolo 22 della Legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Assistenza specialistica ospedaliera: interventi sul piano organizzativo.

     1. Al presìdio ospedaliero sono assicurati adeguati spazi di autonomia funzionale essenziali per l'efficace svolgimento del ruolo che deriva dalla concentrazione di competenze professionali e risorse tecnologiche che in esso si sono consolidate. Le unità locali socio-sanitarie attivano, a tal fine all'interno del presìdio ospedaliero:

     a) una funzione specifica di programmazione, mediante appositi gruppi di lavoro;

     b) un'unità operativa amministrativa, mediante un nucleo amministrativo organizzato in staff;

     c) l'attribuzione di un budget di presìdio.

     2. Con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvede a definire le modalità organizzative dei gruppi di lavoro e degli staff per le finalità sopracitate.

     3. L'ultimo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

Parte II

ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO

 

     Art. 11. Piani attuativi di unità locali socio-sanitarie.

     1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna unità locale socio-sanitaria adotta e trasmette alla Giunta regionale il proprio piano attuativo per il triennio 1989-1991.

     2. Il piano attuativo deve contenere la specificazione:

     a) delle previsioni, prescrizioni e indirizzi definiti dal presente Piano: con particolare riferimento alle azioni settoriali;

     b) della ridelimitazione territoriale dei distretti;

     c) dell'individuazione, ubicazione e dimensionamento di tutti i presìdi e servizi;

     d) della struttura organizzativa dell'unità locale socio-sanitaria e relativa temporalizzazione delle azioni e degli interventi;

     e) del programma pluriennale di spesa e di investimento;

     f) della proposta di aggiornamento della pianta organica e del programma di copertura dei posti di pianta organica.

     3. Il piano attuativo deve altresì contenere la definizione degli obiettivi dell'unità locale socio-sanitaria, per il triennio 1989-1991, in merito alle azioni orizzontali e strumentali.

 

     Art. 12. Attribuzione degli enti locali.

     1. In sede di formulazione del piano attuativo, le unità locali socio- sanitarie, sulla base delle previsioni del Piano socio-sanitario regionale, individuano la localizzazione dei presìdi e servizi sanitari e inviano, entro cinque giorni dall'approvazione, alla provincia o alle province, nel cui territorio sono ubicati i presìdi e i servizi, il documento perché sia approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le localizzazioni di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento.

 

     Art. 13. Programmi annuali di unità locali socio-sanitarie.

     1. Ciascuna unità locale socio-sanitaria, sulla base degli obiettivi indicati nel piano attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, deve presentare alla Giunta regionale un programma annuale relativo:

     a) alle azioni orizzontali e alle azioni strumentali previste dal presente Piano;

     b) alle spese a destinazione vincolata e di investimento.

     2. I programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie contengono la specificazione dei contenuti e i tempi delle azioni a degli interventi, nonché il relativo fabbisogno finanziario e di personale, e l'assetto organizzativo specifico.

     3. Contestualmente alla presentazione del piano attuativo di cui al precedente articolo 11 le unità locali socio-sanitarie presentano i programmi annuali relativi agli anni 1989-1990.

 

     Art. 14. Procedure per l'adozione del piano attuativo triennale e dei programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie.

     1. La Giunta regionale emana una direttiva per la formazione del piano attuativo.

     2. La Giunta regionale entro 90 giorni dal ricevimento dei piani attuativi e dei programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie esprime parere vincolante e comunica le eventuali modifiche da apportare per renderli coerenti con il Piano socio-sanitario regionale.

     3. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere di cui sopra, le assemblee delle unità locali socio-sanitarie adottano i definitivi provvedimenti deliberativi di competenza.

     4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi fissati dal Piano, della verifica dei risultati conseguiti dalle unità locali socio-sanitarie e delle risorse finanziarie disponibili, in relazione anche a documentate proposte espresse dal programma di attuazione delle unità locali socio- sanitarie, delibera, sentita la competente commissione consiliare, modifiche e integrazioni alle previsioni contenute nelle tabelle di Piano, procedendo in tal modo all'aggiornamento annuale del Piano stesso.

 

     Art. 15. Relazione sanitaria annuale.

     1. Entro il mese di settembre di ogni anno la Giunta regionale adotta la relazione sanitaria regionale e la presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Detta relazione regionale, formata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'unità locale socio-sanitaria, contiene la verifica e la valutazione dell'attuazione del Piano socio-sanitario regionale e costituisce la base informativa per le stesse unità locali socio-sanitarie nell'elaborazione dei piani attuativi e dei programmi annuali.

     3. Le unità locali socio-sanitarie dovranno trasmettere alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la predisposizione della relazione sanitaria relativamente:

     a) alle condizioni di salute della popolazione;

     b) all'attività dei presìdi e dei servizi;

     c) alla situazione economico-finanziaria;

     d) allo stato di attuazione dei piani attuativi e dei programmi annuali, corredati da una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi o sugli scostamenti dei risultati ottenuti da quelli previsti.

     4. I dati e le informazioni dovranno costituire il minimo contenuto informativo e valutativo della relazione sanitaria delle unità locali socio-sanitarie che le stesse devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

     Art. 16. Servizio ispettivo regionale. [1]

 

     Art. 17. Ripartizione del Fondo sanitario regionale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 18. Spese in conto capitale.

     1. Per le spese in conto capitale, con autorizzazione globale riferita al periodo pluriennale di validità predeterminato dal Piano socio-sanitario regionale, viene consentito, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, di estendere l'impegno a più esercizi e fare riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota dell'obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza in ciascuno dei singoli esercizi, nei limiti delle quote regionali assegnate o stanziate nel Fondo sanitario nazionale in conto capitale.

     2. Le unità locali socio-sanitarie possono stipulare i contratti o assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

     Art. 19. Beni immobili e mobili.

     1. I beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità locali socio-sanitarie trasferiti dal patrimonio degli ex enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi o dal patrimonio degli enti locali, degli enti ospedalieri e dagli altri enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, qualora non più destinati all'erogazione dei servizi o dismessi dall'uso sanitario ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, devono essere alienati e il ricavato è reimpiegato per il conseguimento degli obiettivi di investimento previsti dalla presente legge, nell'ambito dell'unità locale socio-sanitaria nella quale sono confluiti gli enti e le persone giuridiche già proprietarie dei beni costituenti il patrimonio stesso.

     2. L'unità locale socio-sanitaria, accertate le condizioni di cui al comma precedente e individuate le forme di reimpiego, pone in essere tutte le procedure preliminari all'alienazione del bene, richiedendo altresì l'autorizzazione della Giunta regionale.

     3. I comuni intestatari dei beni, sono tenuti ad adottare, in conformità alla determinazione della Giunta regionale, i necessari atti di alienazione.

     4. I proventi e i redditi netti derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali di cui al primo comma del presente articolo devono essere riversati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, all'entrata del bilancio della competente unità locale socio-sanitaria, unitamente a una documentata dimostrazione contabile della gestione conseguita.

 

     Art. 20. Sistema dei vincoli.

     1. Nell'arco del triennio 1989-1991 le unità locali socio-sanitarie sono vincolate a:

     a) confermare le proprie dotazioni strutturali e organizzative a quelle previste dalle tabelle allegate alla presente legge: le azioni di adeguamento strutturale, devono avvenire dando priorità alle disattivazioni;

     b) fornire le informazioni e i dati epidemiologici e organizzativi necessari ai sistemi informativi regionali e nazionali che per il livello regionale sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 21. Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto.

     1. L'assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto conseguente all'applicazione della presente legge avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 29, D.P.R. n. 761/1979 ultimo comma e articolo 21, punto B, D.P.R. n. 270/1987.

     2. Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nell'unità locale socio-sanitaria di appartenenza, la Giunta regionale provvederà all'individuazione e all'assegnazione in un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, ove prevista, vacante in altra unità locale socio-sanitaria, previo parere favorevole della stessa.

     3. In assenza di posti di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, ove prevista, nell'ambito della Regione, ovvero, in caso di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità locale socio-sanitaria di appartenenza fino al verificarsi del nuovo posto vacante.

     4. I provvedimenti di modifica delle piante organiche sono sottoposti a preventive autorizzazioni da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 22. Poteri sostitutivi.

     1. La Giunta regionale, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti dal presente Piano e in particolare dei vincoli di cui all'articolo 20 nonché in caso di gravi carenze dell'unità locale socio-sanitaria, tali da non consentire un corretto adempimento di compiti d'istituto, nomina un commissario ad acta.

 

     Art. 23. Volontariato.

     1. La Regione, riconosciuto il positivo ruolo svolto dal volontariato, ne valorizza ogni potenzialità per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, come previsto dal primo comma dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. (Omissis) [3].

 

     Art. 24. Norme finali e transitorie.

     1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 15 e 16 del capo II del titolo II della Legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 e la materia già disciplinata dagli stessi articoli è regolata dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

     2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della Legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.

     3. Il progetto oncologico regionale approvato con Legge regionale 23 aprile 1985, n. 34, mantiene validità per il triennio 1989-1991 e costituisce parte integrante del Piano socio-sanitario 1989-1991.

 

 

Allegato alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 relativa a:

"PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 1989-1991"

 

INDICE

 

PARTE I  : AZIONI SETTORIALI

 

PARTE II : AZIONI ORIZZONTALI

 

PARTE III: LE RISORSE

 

PARTE IV : LE AZIONI STRUMENTALI

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 4 aprile 2003, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 14 settembre 1994, n. 55.

[3] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40.