§ 4.4.15 – L.R. 16 aprile 1985, n. 33.
Norme per la tutela dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/04/1985
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto della materia.
Art. 3.  Azioni generali e azioni speciali.
Art. 4.  Competenze della Regione.
Art. 5.  Competenze della provincia.
Art. 5.1.  Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate.
Art. 5 bis.  Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
Art. 6.  Competenze del comune.
Art. 7.  Forme associative di gestione.
Art. 8.  Rapporti intersoggettivi.
Art. 9.  Procedimenti di accertamento tecnico.
Art. 10.  Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
Art. 11.  Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra).
Art. 12.  Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
Art. 13.  Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.
Art. 14.  Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.
Art. 15.  Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.
Art. 16.  Oggetto delle azioni generali.
Art. 17.  Finalità.
Art. 18.  Elaborati.
Art. 19.  Procedura.
Art. 20.  Efficacia.
Art. 21.  Articolazione dei piani.
Art. 22.  Finalità.
Art. 23.  Elaborati.
Art. 24.  Finalità.
Art. 25.  Elaborati.
Art. 26.  Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 27.  Elaborati.
Art. 27 bis.  Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
Art. 27 ter.  Elaborati.
Art. 28.  Procedura.
Art. 29.  Valutazione di impatto ambientale.
Art. 29 bis.  Compatibilità ambientale regionale.
Art. 29 ter.  Valutazione di impatto ambientale.
Art. 30.  Ambito di applicazione.
Art. 31.  Elaborati.
Art. 32.  Procedimento.
Art. 33.  Contenuto.
Art. 34.  Competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta regionale.
Art. 35.  Oggetto della disciplina.
Art. 36.  Forme di organizzazione.
Art. 37.  Regime.
Art. 38.  Gestione amministrativa.
Art. 39.  Criteri di progettazione.
Art. 40.  Elaborati di progetto.
Art. 41.  Ubicazione degli impianti.
Art. 42.  Controllo preventivo.
Art. 43.  Collaudo.
Art. 44.  Avvio dell'impianto.
Art. 45.  Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.
Art. 46.  Autorità di vigilanza.
Art. 47.  Contenuto della vigilanza e controllo.
Art. 48.  Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione.
Art. 49.  Realizzazione ed esercizio degli impianti.
Art. 50.  Autorità di vigilanza.
Art. 51.  Individuazione delle attività.
Art. 52.  Attività per conto terzi.
Art. 53.  Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni.
Art. 54.  Laboratori privati.
Art. 55.  Attività sperimentali.
Art. 56.  Attività di coordinamento.
Art. 57.  Alta vigilanza regionale.
Art. 58.  Tutela dell'atmosfera.
Art. 58 bis.  Regime del bollino blu.
Art. 58 ter.  Trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.
Art. 59.  Tutela delle acque.
Art. 60.  Regolamento di fognatura.
Art. 61.  Tutela del suolo.
Art. 62.  Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti.
Art. 63.  Zonizzazione del territorio comunale.
Art. 64.  Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli.
Art. 64 bis.  Tariffe per il servizio di smaltimento dei r.s.u.
Art. 64 ter.  Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.
Art. 65.  Sanzioni amministrative.
Art. 65 bis.  Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
Art. 65 ter.  Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.
Art. 65 quater.  Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto [...]
Art. 66.  Abrogazione di norme regionali.
Art. 67.  Decorrenza delle competenze.
Art. 68.  Provvedimenti legislativi di settore.
Art. 69.  Entrata in vigore delle singole norme.


§ 4.4.15 – L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

Norme per la tutela dell'ambiente.

(B.U. 19 aprile 1985, n. 16).

 

Titolo I

LE NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

     1 - prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;

     2 - risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;

     3 - adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;

     4 - adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

     Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.

     Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai DD.PP.RR 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al D.P.C.M 28 marzo 1983; alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alla deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979; al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; alla deliberazione del Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

 

     Art. 2. Oggetto della materia.

     La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:

     1 - emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;

     2 - emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;

     3 - uso delle acque superficiali e sotterranee;

     4 - scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature sul suolo o nel sottosuolo;

     5 - [1];

     6 - realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.

     Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

     Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

 

     Art. 3. Azioni generali e azioni speciali.

     Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque del suolo.

     Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

     Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.

     Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

 

     Art. 4. Competenze della Regione. [2]

     Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:

     1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;

     2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:

     a) [3];

     b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque [4];

     3) attività di realizzazione di singole opere:

     a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;

     b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;

     4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:

     a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti:

     b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;

     c) favorire l'uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili:

     d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico:

     5) attività di controllo mediante le quali la Regione:

     a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986. n. 349;

     b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località [5];

     c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;

     d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;

     e) [6].

 

     Art. 5. Competenze della provincia. [7]

     Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

     1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

     2) esercizio delegato del controllo preventivo:

     a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma lettera c);

     b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

     c) [8];

     d) [9];

     e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

     f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112 [10];

     g) [11];

     h) [12];

     i) [13];

     l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35;

     m) [14];

     3) esercizio del controllo successivo su:

     a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;

     b) [15];

     c) [16];

     d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

     d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112 [17];

     4) formazione e aggiornamento del catasto:

     a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;

     b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

     c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;

     d) [18];

     5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

 

     Art. 5.1. Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate. [19]

     1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;

b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.

     2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1, d’intesa con le province interessate.

     3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.

     4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6 bis del medesimo articolo 14 ter.

 

     Art. 5 bis. Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. [20]

     1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

     2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

     3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

     4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

     5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato A, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”, della presente legge;

b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall’Allegato B, “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”, della presente legge.

     6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

     7. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

     8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla modifica sostanziale e all’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.

     9. Le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia quando, nell’esercizio della loro funzione di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, procedono alla diffida di cui all’articolo 29 decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, e, qualora si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato. L’autorità competente, ai sensi del comma 5, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dall’articolo 29 decies, comma 9, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le sanzioni di cui all’articolo 29 quattuordecies del medesimo decreto legislativo, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi dell’articolo 29 decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 [21].

 

     Art. 6. Competenze del comune. [22]

     Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

     1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

     2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

     3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;

     4) esercizio del controllo preventivo mediante:

     a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;

     b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorchè sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'articolo 49, primo comma, lettera b);

     c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

     5) esercizio del controllo successivo:

     a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;

     b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;

     c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;

     d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

 

     Art. 7. Forme associative di gestione.

     I comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane possono costituire consorzi con comuni e fra di loro.

     Gli statuti dei consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col consorzio.

     I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 [23].

     Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

     Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta regionale.

     Gli statuti dei consorzi fra enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Rapporti intersoggettivi.

     Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a:

     1 - adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;

     2 - trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

     I comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.

     Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti locali.

     Analoga facoltà è altresì riservata alle provincie.

 

     Art. 9. Procedimenti di accertamento tecnico.

     La Regione, le provincie, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio [24].

     In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

     Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'Ulss.

     Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a istituti e laboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'Ulss competente delle risultanze.

     Il responsabile del settore igiene pubblica dell'unità locale socio- sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti necessari, dandone immediato avviso all'ente titolare delle relative funzioni di vigilanza. Al termine dell'accertamento il responsabile del settore igiene ne comunica le risultanze all'ente competente [25].

     Il campionamento e il controllo avvengono:

     1 - per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito:

     (Omissis);

     2 - [26].

     Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la revisione a proprie cura e spese.

 

Titolo II

LE STRUTTURE REGIONALI

 

     Art. 10. Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

     (Omissis) [27].

     (Omissis) [28].

     Il dirigente del dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 23 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della L.R. 1 marzo 1983, n. 9; alla Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 81; alla Commissione tecnica regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44; alla Commissione tecnica per la protezione civile di cui all'art. 6 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

 

     Art. 11. Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra).

     Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente (Ctpa), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25, e 28 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

     La Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.

     I pareri della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente e delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge sostituiscono a ogni effetto i pareri altrimenti richiesti, della Commissione tecnica regionale e delle Commissioni provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

     I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     La competenza delle commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

 

     Art. 12. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente. [29]

     1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

     2. La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:

     a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;

     b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

     c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

     d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;

     e) dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;

     f) dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;

     g) dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

     h) dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;

     i) dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;

     j) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;

     k) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;

     l) dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;

     m) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

     3. Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente all’Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.

     4. I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.

     5. Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

     6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j) del comma 2, da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     7. Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.

     8. Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti dei Consigli di Bacino di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera m).

     9. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:

     a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;

     b) studiosi e tecnici;

     c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

     10. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.

     11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 13. Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

     La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:

     1 - esprime parere su:

     a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera [30];

     b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) (del punto 5), dell'art. 4; nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 [31];

     b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all’articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata  di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni [32];

     c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi [33];

     d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;

     e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale [34];

     f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;

     2 - formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

     3 - esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una Commissione provinciale.

     E' in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali.

 

     Art. 14. Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.

     Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è composta da:

     1) il presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente;

     2) l'assessore provinciale competente per materia, con funzioni di vicepresidente;

     3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;

     4) un funzionario regionale del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente, designato dalla Giunta regionale;

     5) il dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile;

     6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato [35];

     7) responsabile dell'ufficio provinciale dell'ARPAV [36];

     8) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;

     9) cinque esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

     In caso di assenza o impedimento del Presidente o del VicePresidente la Commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia [37].

     E' altresì chiamato a far parte della Commissione con voto deliberativo il Sindaco del Comune direttamente interessato, o un suo delegato [38].

     Ogni commissione si riunisce presso la sede della provincia ed è nominata con decreto del presidente che designa altresì il segretario.

     Per ogni altra modalità relativa alla composizione al funzionamento e alla durata delle commissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, di cui agli artt. 11 e 12, in quanto applicabili.

 

     Art. 15. Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.

     Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente relativamente al territorio di propria competenza.

     1 - esprime parere su:

     a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche;

     b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del comune o della provincia;

     c) l'idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;

     2 - rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla Commissione regionale;

     3 - esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 20 della legge 31 luglio 1966, n. 615 e dalla deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

Titolo III

LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NEL SUO COMPLESSO

 

     Art. 16. Oggetto delle azioni generali.

     La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a:

     1 - il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;

     2 - la valutazione dell'impatto ambientale e il controllo sulle opere aventi impatto ambientale;

     3 - il coordinamento dell'intervento comunale con quello regionale in materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la tutela di un settore specifico sia dell'ambiente nel suo complesso;

     4 - l'adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;

     5 - le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente all'ambiente in singoli settori o nel suo complesso;

     6 - le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;

     7 - [39].

 

Capo I

IL PIANO REGIONALE PER L'AMBIENTE

 

     Art. 17. Finalità.

     Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a:

     - le prevalenti condizioni climatiche;

     - i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;

     - la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;

     - la densità della popolazione;

     provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:

     1 - coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;

     2 - determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a particolare controllo dell'inquinamento atmosferico in base alla densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori ambientali;

     3 - compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie aree;

     4 - compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;

     5 - individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;

     6 - fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;

     7 - stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali azioni regionali e degli enti locali per la rimozione dell'inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per farvi fronte.

     Il piano regionale per l'ambiente, redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.

 

     Art. 18. Elaborati.

     Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

     1 - una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;

     2 - gli elaborati e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le delimitazioni previste;

     3 - le norme per l'attuazione del piano.

 

     Art. 19. Procedura. [40]

     1. Il piano regionale per l'ambiente è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province ed ai comuni.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione del piano regionale per l'ambiente, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:

     a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

     b) su due quotidiani a diffusione regionale.

     3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

     4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica.

     5. Il piano e le sue varianti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal comma 6.

     6. Le varianti al piano regionale per l'ambiente che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

 

     Art. 20. Efficacia.

     Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di settore; la sua approvazione e le sue successive modifiche comportano la variazione di quelli di settore già approvati: automaticamente, per le delimitazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) del primo comma dell'art. 17; con variante di adeguamento, quando si tratti di nuove direttive.

     Il piano regionale per l'ambiente e i singoli piani regionali ambientali di settore sono, nel loro insieme e singolarmente, subordinati al Piano territoriale regionale di coordinamento, e, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, hanno la stessa efficacia del Piano territoriale regionale di coordinamento.

 

Capo II

PIANO REGIONALE DELL'ATMOSFERA

E PIANO REGIONALE DELLE ACQUE [41]

 

     Art. 21. Articolazione dei piani.

     Il piano regionale per l'ambiente, di cui all'art. 17, coordina i seguenti piani regionali ambientali di settore:

     1 - il piano regionale di risanamento dell'atmosfera;

     2 - il piano regionale di risanamento delle acque;

     3 - [42];

     4 - [43].

     I piani regionali ambientali di settore eventualmente approvati prima dell'adozione del piano regionale per l'ambiente vengono adeguati a quest'ultimo ai sensi dell'art. 20.

 

SEZIONE I

IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA

 

     Art. 22. Finalità.

     Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera, provvede a:

     1 - individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata dall'art. 8 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e dal D.P.C.M. 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali, locali e regionali, causa concreta di inquinamento;

     2 - individuare le zone in cui gli standards di qualità prescritti non sono assicurati;

     3 - catalogare e disciplinare specificamente le fonti, le cui immissioni interessino significativamente la qualità dell'aria;

     4 - indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti in generale e in relazione alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;

     5 - a prevenire il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

     Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per farsi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei risultati fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

 

     Art. 23. Elaborati.

     Il piano costa essenzialmente dei seguenti elaborati:

     1 - una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

     2 - una planimetria, ove sono individuate le zone, di cui al punto 2 dell'art. 22, nonché le principali fonti di potenziale inquinamento, con l'indicazione dei comuni, che, per le condizioni meteorologiche o naturali dei luoghi, possono essere significativamente interessati dalle relative immissioni;

     3 - l'eventuale elenco dei comuni, nel cui territorio sono stabilite particolari norme di tutela ai sensi del punto 1 dell'art. 22;

     4 - la determinazione dei sistemi e dei procedimenti speciali di cui al punto 4 dell'art. 22, nonché le norme per la speciale disciplina da applicare a nuove sostanze o a particolari zone.

 

SEZIONE II

IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLA ACQUE

 

     Art. 24. Finalità.

     Il piano regionale di risanamento delle acque, provvede:

     1 - relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico:

     a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2;

     b) a indicarne la necessità in ordine di priorità;

     2 - relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione:

     a) a fissarne i perimetri ottimali per una gestione unitaria, anche in rapporto all'individuazione dei corpi idrici, di cui al punto 2 dell'art. 17;

     b) a stabilirne le forme ottimali di gestione, secondo uno dei modi previsti dall'art. 7, prescrivendo eventualmente termini e modi per il conseguimento di risultati intermedi e finali, anche nel quadro di un corretto e razionale uso dell'acqua;

     3 - relativamente a ciascun corpo idrico individuato ai sensi dell'art. 17:

     a) a delimitare le aree circostanti direttamente interessate alla tutela del bene, individuando le fonti di alimentazione e i deflussi;

     b) a individuare i principali scarichi, nonché le rispettive qualità e quantità;

     c) a graduare, nel tempo e in rapporto alle caratteristiche del corpo idrico ricettore i diversi limiti di accettabilità dei singoli scarichi, tenendo anche presenti le indicazioni, di cui al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, per le acque destinate alla potabilizzazione;

     d) a stabilire le altre azioni per il risanamento del corpo idrico nel suo complesso;

     4 - relativamente agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, a fissare i limiti di accettabilità, anche secondo parametri graduali in rapporto alla localizzazione dello scarico, alla composizione degli strati del suolo, alla destinazione d'uso dei terreni;

     5 - relativamente agli scarichi civili, non recapitanti in pubbliche fognature e agli scarichi di queste ultime, a dettarne la disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche;

     6 - relativamente agli aspetti finanziari, a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

     Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei limiti di accettabilità fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

 

     Art. 25. Elaborati.

     Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

     1 - una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero della durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

     2 - gli elaborati grafici e cartografici, ove sono localizzate le aree e i relativi scarichi, di cui alle lett. a) e b) del punto 3 dell'art. 24;

     3 - le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai limiti di accettabilità degli scarichi sul suolo, anche in rapporto alla morfologia dei terreni.

 

SEZIONE III

PIANO REGIONALE DI RIDUZIONE E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI E PIANO REGIONALE DI RIDUZIONE

E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI [44]

 

     Art. 26. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. [45]

 

     Art. 27. Elaborati. [46]

 

     Art. 27 bis. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali. [47]

 

     Art. 27 ter. Elaborati. [48]

 

Sezione IV

NORME COMUNI

 

     Art. 28. Procedura.

     Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente titolo.

 

Capo III

L'IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 29. Valutazione di impatto ambientale. [49]

     [Costituisce impatto ambientale ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa, dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari opere o interventi pubblici e privati.

     Al fine di preservare la qualità dell'ambiente è istituita la Valutazione di impatto ambientale (Via), che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti e indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti, di cui al primo comma, può determinare sull'ecosistema considerato.]

 

     Art. 29 bis. Compatibilità ambientale regionale. [50]

     [1. La compatibilità ambientale di impianti di prima categoria è valutata dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, in sede di emanazione del parere preventivo al provvedimento di approvazione.

     2. Sono altresì soggette a verifica di compatibilità ambientale in sede di autorizzazione, approvazione o intesa regionale, le seguenti opere:

     a) impianti meccanici di risalita e teleferiche per uso turistico nonché piste da sci;

     b) porti e aeroporti turistici, nonché porti di pesca;

     c) nuove inalveazioni o rilevanti modificazioni di tracciato di fiumi e canali;

     d) oleodotti e gasdotti con pressione uguale o superiore ai 64 bar o di diametro uguale o superiore a 70 cm;

     e) elettrodotti con tensione superiore a 180 kv;

     f) costruzione di nuove strade extraurbane sia provinciali che comunali.

     Le presenti opere qualora rivestano particolare rilievo sono sottoposte al parere della Commissione tecnica regionale a sezioni riunite.

     3. Quando le opere, di cui al comma 2, non siano soggette ad autorizzazione, approvazione o intesa regionale, il rilascio della concessione edilizia è sottoposto per gli stessi fini a nulla osta del Presidente della Giunta regionale.

     4. I documenti previsti per la valutazione di compatibilità ambientale consistono essenzialmente in uno studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.]

 

     Art. 29 ter. Valutazione di impatto ambientale. [51]

     [1. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, 349, i progetti delle opere indicati all'art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche.

     2. Per il procedimento, di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge citata al comma 1, la Commissione tecnica regionale. sezione ambiente, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, esprime il proprio parere con le eventuali proposte per modifiche e/o nuove prescrizioni e il Presidente della Giunta regionale lo invia al Ministero dell'ambiente.

     3. Qualora si tratti di impianti di eliminazione di rifiuti tossici o nocivi di cui alla lett. i) del D.P.C.M. 10 agosto 1988, 377, ovvero di impianti a uso industriale di cui alle lett. d), e), f) dell'art. 1 dello stesso D.P.C.M., dopo la pronuncia del Ministro dell'ambiente sulla loro compatibilità ambientale ovvero entro 30 giorni dalla scadenza stabilita per tale pronuncia dal quarto comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1988, n. 349, il Presidente della Giunta regionale emana il provvedimento di approvazione o di autorizzazione, apportandovi le modifiche e/o disponendo le prescrizioni ritenute utili.

     4. I documenti previsti per la valutazione di impatto ambientale sono quelli richiesti dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.]

 

     Art. 30. Ambito di applicazione.

     (Omissis) [52]

 

     Art. 31. Elaborati.

     (Omissis) [53]

 

     Art. 32. Procedimento.

     (Omissis) [54]

 

Capo IV

I PROVVEDIMENTI URGENTI ED ECCEZIONALI

 

     Art. 33. Contenuto.

     Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari [55].

     I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, di cui al presente capo, sono adottati su motivata proposta dei segretari regionali per il territorio e per la sanità.

     (Omissis) [56].

     Quando per ragioni di urgenza o per inerzia del destinatario dell'ordine, l'autorità procede all'esecuzione in danno, le spese da addebitare sono determinate dalla stessa autorità provvedente sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

     La stessa autorità informa il Ministro della sanità e/o il Ministro dell'ecologia [57] circa la situazione determinatasi e i provvedimenti adottati.

 

     Art. 34. Competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta regionale. [58]

     1. L'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 33 spetta al Sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione; al Presidente della Provincia quando l'evento interessi il territorio sovracomunale all'interno di una sola Provincia; in caso diverso la competenza appartiene al Presidente della Giunta regionale.

 

Capo V

GLI IMPIANTI DI PRIMA CATEGORIA

 

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 35. Oggetto della disciplina. [59]

     1. Sono considerati impianti di prima categoria gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette, uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti, per i quali il soggetto competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'approvazione del progetto è la Regione.

 

     Art. 36. Forme di organizzazione.

     Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità, anche combinata, di impianti di depurazione e/o di trattamento.

     L'organizzazione dell'attività degli impianti costituisce un servizio che, secondo convenienza economica e nel rispetto delle condizioni generali di igiene e di salubrità dell'ambiente, può essere reso sia attraverso il trasporto dello scarico o del rifiuto dal luogo di produzione all'interno dell'impianto o del centro, sia attraverso un servizio mobile, consistente nel trasporto di attrezzature di depurazione e/o di trattamento nel luogo di produzione dello scarico o del rifiuto.

     I mezzi dei servizi mobili sono attrezzati in modo da consentire, oltre al trasporto delle apparecchiature, anche la misurazione e registrazione delle quantità e qualità di scarico o rifiuto trattato.

 

     Art. 37. Regime.

     Gli impianti di prima categoria, considerati singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle industrie insalubri di 1° classe ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     Devono essere pertanto dotati di tutti gli apprestamenti tecnici e igienici idonei a:

     1 - garantire il regolare controllo e deflusso delle acque depurate e di quelle di lavorazione, nonché degli eventuali fanghi e liquami;

     2 - evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;

     3 - evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;

     4 - evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti e insetti;

     5 - evitare l'inquinamento da rumore.

     I caso di arresto dell'impianto o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa degli scarichi con la sua potenzialità, va prevista la possibilità di trattamenti e/o di misure alternativi.

 

     Art. 38. Gestione amministrativa.

     Gli impianti di prima categoria sono gestiti da un tecnico responsabile.

     Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque, liquami e fanghi o di rifiuti ricevute, la quantità trattata secondo la specie, quella giacente, quella consegnata a terzi e quella eliminata secondo un distinto procedimento.

     E' altresì obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di manutenzione, con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato n. 4, punti 3.1, 3.2 e 3.4.

     Il registro e i quaderni sono tenuti presso la sede dell'impresa o dell'impianto a cura del gestore e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di controllo, unitamente agli eventuali documenti relativi al trasporto di acque, fanghi, liquami e rifiuti.

     Quando sia organizzato un servizio mobile ai sensi dell'art. 36, sono istituiti analoghi registri di carico e scarico e quaderni di registrazione e manutenzione da custodire all'interno del veicolo, in cui, relativamente a ogni operazione eseguita, è registrato il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale del committente, il quantitativo di carico trattato, la sua provenienza e qualità, la destinazione delle acque depurate e dei residui.

     La conservazione del registro e dei quaderni è obbligatoria e a tempo indeterminato; la eventuale distribuzione è soggetta ad autorizzazione dell'autorità di controllo.

     In caso di cessazione dell'attività, i registri sono consegnati alla provincia, che ne cura, in caso di riscontro di violazione anche solo amministrative, l'inoltro di copia autentica giudiziaria competente.

 

Sezione II

LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

     Art. 39. Criteri di progettazione.

     Gli impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei rifiuti raccolti nell'area di confluenza, delle loro prevedibili variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale recuperato, anche in ragione delle condizioni locali e di mercato.

     (Omissis) [60].

     La Giunta regionale, per ragioni geomorfologiche delle aree interessate, può consentire deroghe con provvedimento motivato.

     Il progetto degli impianti:

     1 - è corredato dagli elaborati tecnici necessari a individuare il processo e le apparecchiature del sistema di depurazione o di trattamento adottato, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della convenienza economica;

     2 - indica gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione, il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 37;

     3 - assicura che le caratteristiche chimiche e/o batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarico siano compatibili con la destinazione successiva.

 

     Art. 40. Elaborati di progetto.

     Gli elaborati tecnici dei progetti consistono principalmente in:

     1 - una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei rifiuti, del processo tecnologico di trattamento, nonché delle caratteristiche degli effluenti e dei materiali riutilizzabili [61];

     2 - una planimetria generale dell'insediamento in scala 1:200.000, riportante l'ubicazione dell'impianto, i confini dell'area di insediamento e di quella di proprietà, nonché la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale;

     3 - una planimetria dell'impianto o del centro polifunzionale in scala non inferiore a 1:500, donde risulti, in particolare, la rete fognaria, il pozzetto di campionamento e il punto di scarico delle acque odi rilascio dei rifiuti;

     4 - i disegni e la descrizione delle opere da realizzare;

     5 - il piano per la bonifica delle aree interessate a fine esercizio dell'impianto, qualora necessario.

 

     Art. 41. Ubicazione degli impianti.

     I nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni idrogeologiche favorevoli.

     La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussistano sufficienti e/o idonee localizzazioni, procedure alla delimitazione di nuove aree o variare quelle esistenti.

     L'approvazione regionale dei piani, di cui al precedente comma, costituisce automatica variazione degli strumenti territoriali subordinati e urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

     Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al primo comma da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

     Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

     La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, 167.

     Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

     Per tali progetti non è richiesto il parere della commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

     Nei casi previsti dal quinto comma, l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.

     [In carenza o in difformità dei piani regionali di settore e/o degli strumenti urbanistici generali, possono essere approvati progetti di impianti di prima categoria solo previo accertamento dell'idoneità delle aree da parte della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente] [62].

     L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, ne comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

 

Sezione II

REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

 

     Art. 42. Controllo preventivo. [63]

     Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, i progetti di realizzazione, nonché di variazione per ampliamenti e ristrutturazioni, degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 sono approvati:

     a) [64];

     b) dal dirigente del dipartimento competente, relativamente agli impianti di cui alla lettera b).

     Il progetto dell'impianto viene presentato alla Regione, alla Provincia e al Comune.

     Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento.

     Il progetto è approvato sentito il parere della competente commissione, di cui all'articolo 12.

     Il provvedimento di approvazione, salvo espressa limitazione nello stesso contenuta, produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed abilita alla realizzazione dell'impianto progettato ed al suo esercizio provvisorio con le modalità previste dall'articolo 44.

 

     Art. 43. Collaudo.

     Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale.

     In sede di collaudo devono, fra l'altro, essere attestati:

     1 - la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

     2 - la funzionalità dei processi di depurazione delle acque o di trattamento dei rifiuti in relazione alla qualità delle acque influenti e dei rifiuti da trattare;

     3 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

     4 - il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;

     5 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma dell'art. 37;

     6 - l'esecuzione di campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o batteriologiche dell'influente e dello effluente depurato o del prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi; le analisi potranno essere certificate anche dai laboratori di analisi autorizzati ai sensi dell'art. 54.

 

     Art. 44. Avvio dell'impianto.

     L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione al Presidente della Provincia di una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato [65].

     Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto.

     Il Presidente della Provincia può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario, l'attività dell'impianto deve essere sospesa [66].

     La presentazione del certificato di collaudo dell'impianto al Presidente della Provincia costituisce presupposto per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto [67].

     La Giunta regionale è delegata a emanare entro un anno dalla data della presente legge i criteri per la determinazione delle garanzie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

     Delle garanzie sono determinate ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e possono anche consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative, e sono soggette ad aggiornamento biennale [68].

     L'autorizzazione all'esercizio vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione degli eventuali scarichi idrici [69].

     Le autorizzazioni predette non sostituiscono il certificato di agibilità dell'opera.

     (Omissis) [70].

 

     Art. 45. Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.

     Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'autorità di vigilanza e, qualora diversa, anche al sindaco.

     L'autorità di vigilanza, a seguito dell'interruzione, può, in relazione al potere dovere di intervento in sede di discrezionalità tecnica, imporre prescrizioni e limiti, incluso anche l'ordine di chiusura degli scarichi.

 

Sezione IV

LE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 46. Autorità di vigilanza.

     Il presidente della provincia è autorità di vigilanza per gli impianti di prima categoria, ivi compresi i centri polifunzionali.

     (Omissis) [71].

 

     Art. 47. Contenuto della vigilanza e controllo.

     Il funzionamento degli impianti di prima categoria è sottoposto a periodici controlli dell'autorità di vigilanza mediante accessi, ispezioni e prelievo di campioni.

     Il controllo comporta l'accertamento sull'osservanza della disciplina generale e di quella speciale, sull'adozione delle cautele prescritte in sede di approvazione, nonché sulla persistenza delle condizioni autorizzative o sulla sopravvenienza di fatti nuovi, prima non adeguatamente valutati, comunque incidenti sulle stesse.

     (Omissis) [72].

 

     Art. 48. Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione.

     Le autorizzazioni, di cui all'art. 44 possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera del Presidente della Provincia [73].

     La sospensione può essere:

     1 - una misura cautelare, quando vi siano fondati motivi per l'adozione di provvedimenti di modifica, di decadenza, o di revoca, e in pendenza dei relativi accertamenti tecnici e scientifici; essa non può essere protratta per più di 90 giorni, salvo motivata proroga; in caso contrario l'attività può essere ripresa;

     2 - un provvedimento sanzionatorio, quando si riscontrino violazioni od omissioni nell'esercizio dell'impianto o, nel caso di trasporto, esso avvenga senza i documenti necessari per legge; essa può essere protratta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto e comunque fino a che sia stato ottemperato agli adempimenti prescritti.

     L'autorizzazione può essere modificata, previa approvazione del relativo progetto e rilascio dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, quando si determinino condizioni, tecniche e/o economiche, di inadeguatezza dell'impianto o per altre sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

     La decadenza è dichiarata:

     1 - quando non sia stato rispettato un precedente ordine di sospensione;

     2 - quando, nel caso di impianti per conto terzi, la gestione dell'impianto sia stata trasferita a impresa non autorizzata ai sensi dell'art. 52, o all'impresa siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione.

     (Omissis) [74].

     L'autorizzazione è in ogni caso revocata quanto il funzionamento dell'impianto determini uno stato di pericolo e/o di danno per l'igiene pubblica e/o per l'ambiente nel suo complesso o in singoli settori.

 

Capo VI

GLI IMPIANTI DI SECONDA CATEGORIA

 

     Art. 49. Realizzazione ed esercizio degli impianti. [75]

     Sono considerati impianti di seconda categoria:

     a) [76];

     a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata ai sensi dell'articolo 35 [77];

     b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi, per la depurazione di reflui ivi prodotti, con scarico diretto nelle pubbliche fognature;

     c) gli impianti:

     1) di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private, nelle forme di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, che trattino gli effluenti dei sistemi fognari:

     2) di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo o nel sottosuolo;

     3) [78].

     (Omissis) [79].

     La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, da parte del Presidente della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L'avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 44 [80].

     Gli impianti di cui al primo comma, lettere b) e c), sono soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, di cui all'articolo 50, su presentazione del progetto. L'avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza, del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori.

     L'autorizzazione preventiva di cui al terzo comma costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 50. Autorità di vigilanza.

     Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:

     1) il presidente della provincia, per gli impianti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 49;

     2) il sindaco o l'ente titolare del servizio di fognatura e di gestione degli impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 49 [81].

     Il sindaco, nel caso di impianti di depurazione sversanti in fognatura dipendente da consorzio o comunità montana, può delegare la vigilanza al presidente dell'ente.

 

Capo VII

LE ATTIVITA' PER CONTO TERZI

 

     Art. 51. Individuazione delle attività.

     L'attività di soggetti privati per conto terzi in materia di tutela dell'ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge.

     Essa consiste:

     1 - nell'organizzazione di imprese per il trasporto, la depurazione, il trattamento, lo stoccaggio di acque, liquami, fanghi e altri rifiuti;

     2 - nella costituzione di laboratori privati per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, utilizzabili da enti pubblici e da privati a norma della presente legge;

     3 - nella sperimentazione di sistemi e processi di smaltimento e recupero di scarichi e di rifiuti.

 

     Art. 52. Attività per conto terzi. [82]

 

     Art. 53. Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni. [83]

 

     Art. 54. Laboratori privati. [84]

     Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e biologiche delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti e dei residui riutilizzabili, nell'ambito di procedimenti tecnici previsti dalla presente legge i laboratori privati devono essere accreditati ai sensi delle norme UNI-EN serie 45.000.

     Dal 31 dicembre 1998 [85], ai fini dello svolgimento delle analisi di cui al primo comma, sono riconosciuti validi solo i certificati analitici rilasciati dai laboratori accreditati che abbiano preventivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale l'avvenuto accreditamento.

 

     Art. 55. Attività sperimentali. [86]

 

Capo VIII

LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI ALTA VIGILANZA

 

     Art. 56. Attività di coordinamento.

     Il coordinamento regionale consiste nell'emanazione di direttive per l'organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4 dell'art. 4.

     Il mancato adeguamento alle direttive emanate può comportare la sospensione dall'erogazione di eventuali contributi regionali per la materia fino all'intervenuto adeguamento.

 

     Art. 57. Alta vigilanza regionale.

     In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia.

     Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l'ambiente e per la sanità [87].

     Esse consistono principalmente nella potestà di:

     1 - ordinare accessi e ispezioni in seguito al verificarsi di turbative all'igiene e alla salute pubblica di entità e rilievo sovracomunale, nonché di adottare, ai sensi del precedente Capo IV del presente Titolo, i provvedimenti urgenti ed eccezionali di propria competenza;

     2 - ordinare accessi e ispezioni sul regolare funzionamento dei servizi locali per il rilevamento, la prevenzione e il risanamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché di diffidare gli enti locali all'osservanza delle norme vigenti, secondo i modi e nei termini previsti;

     3 - sostituirsi, quando si verifichino, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti.

     Gli adempimenti, di cui al punto 3 del precedente comma, sono adottati, previa delibera della Giunta regionale.

 

Titolo IV

LE NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA

DELL'ATMOSFERA, DELLE ACQUE, DEL SUOLO

 

     Art. 58. Tutela dell'atmosfera. [88]

     La tutela dell'atmosfera, a norma della legislazione statale in materia nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo, rivolte:

     1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori:

     2) contro altri inquinanti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

     E' delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge, nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203.

     Resta di competenza regionale l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione statale vigente in materia per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ministeriale.

 

     Art. 58 bis. Regime del bollino blu. [89]

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall’inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza dell’attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.

     2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l’apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all’articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’articolo 7 del nuovo codice della strada”.

     3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all’obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.

     4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

     5. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all’articolo 4 dell’allegato “Normativa generale” al Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, può con proprio provvedimento disporre l’esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 58 ter. Trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare. [90]

     1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di qualità dell’aria e per garantire una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione del Veneto, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera, avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali.

     3. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell’atmosfera di cui al numero 1) del comma primo dell’articolo 21 e alle misure straordinarie definite dalla Giunta regionale.

     4. Per le finalità riportate ai commi 2 e 3, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali.

     5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 4 e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte la Regione del Veneto, nel rispetto della disciplina sancita dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recanti disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del piano regionale di risanamento dell’atmosfera.

     6. La Giunta regionale specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie. Gli aspetti connessi all’utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell’ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall' articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

     7. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione del Veneto può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

     8. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.

 

     Art. 59. Tutela delle acque.

     La tutela delle acque, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché dalla presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

     1 - ai prelievi e l'uso corretto delle acque;

     2 - agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature;

     3 - al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale.

     La disciplina, di cui al punto 1, concerne gli approvvigionamenti idrici autonomi, secondo la molteplicità dei rispettivi usi, nonché le modalità del relativo utilizzo.

     La disciplina, di cui al punto 2, concerne lo sversamento, continuo o saltuario, di sostanze liquide nelle pubbliche fognature o in un corpo ricettore, pubblico o privato, nonché i provvedimenti per l'attivazione degli scarichi.

     Le sostanze, di cui al precedente comma, possono essere costituite da:

     1 - acque reflue, ivi comprese quelle di raffreddamento, provenienti da insediamenti civili o produttivi o da pubbliche fognature;

     2 - liquami e deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici, nonché dallo svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche;

     3 - fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione, purché non tossici o nocivi.

     La disciplina, di cui al punto 3 del primo comma, concerne principalmente, la definizione dei contenuti e la determinazione delle procedure per porre in essere, accanto a quelle generali, le norme speciali attinenti l'organizzazione e i limiti di accettabilità relativi ai singoli servizi pubblici, nonché agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, in ragione delle esigenze locali.

     Sono corpi ricettori degli scarichi:

     a) corsi d'acqua naturali o artificiali;

     b) laghi naturali o artificiali;

     c) acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in mare;

     d) acque costiere marine;

     2 - il suolo, destinato a uso agricolo e non, costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi, anche connessi con fossati «a perdere» non collegati a corpi idrici superficiali;

     3 - le unità geologiche profonde, costituite dalle formazioni geologiche e/o da cavità naturali o artificiali, situate in zone tettonicamente favorevoli e sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi sotterranei di acqua dolce, nonché da altre risorse utili.

     Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, nonché gli stagni e i serbatoi di acqua potabile o da potabilizzare.

     Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo ricettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto.

 

     Art. 60. Regolamento di fognatura. [91]

     I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad approvare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio.

     Il regolamento deve stabilire in particolare:

     1 - i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;

     2 - le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti;

     3 - i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;

     4 - la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;

     5 - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;

     6 - le norme tecniche per gli allacciamenti;

     7 - le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione;

     8 - le sanzioni amministrative.

     Il regolamento è approvato dall'ente di cui al primo comma, sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale [92].

     I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad aggiornare il loro regolamento, o ad approvarlo qualora ne fossero sprovvisti.

     L'inutile decorso del termine, di cui al quarto comma, consente all'organo regionale di controllo competente, la nomina di un commissario «ad acta» [34].

     I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

     Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

 

     Art. 61. Tutela del suolo. [93]

 

     Art. 62. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti. [94]

 

     Art. 63. Zonizzazione del territorio comunale. [95]

 

Titolo V

LE NORME FINANZIARIE, LE SANZIONI,

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 64. Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli. [96]

 

     Art. 64 bis. Tariffe per il servizio di smaltimento dei r.s.u. [97]

 

     Art. 64 ter. Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali. [98]

 

     Art. 65. Sanzioni amministrative.

     Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative [99]:

     1 - per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui all'art. 38: da L. 300.000 a L. 3.000.000;

     2 - per l'inosservanza di altre norme previste dalla presente legge: da L. 300.000 a L. 3.000.000;

     3 - per l'inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 300.000 a L. 3.000.000.

     Qualora dall'inosservanza delle predette norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.

     Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai comuni unicamente per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

     La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice Istat del costo medio della vita.

     Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla Legge regionale 28 gennaio 1977, 10.

 

     Art. 65 bis. Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento [100].

     1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune [101].

     1 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell'acqua [102].

     1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione della finanza pubblica [103].

     1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative sanzioni [104].

 

     Art. 65 ter. Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu. [105]

     1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 71 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996 è comprovata dall’attestazione di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis e dall’esposizione sul veicolo a motore del bollino blu.

     3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.

     4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” e successive modificazioni.

 

     Art. 65 quater. Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni. [106]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;

b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);

c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.

2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”) i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.

3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall’articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.

 

     Art. 66. Abrogazione di norme regionali.

     Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e in particolare:

     - l'allegato B) della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64;

     - gli artt. 5 e 8 della Legge regionale 3 aprile 1980, 22;

     - gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 85.

     (Omissis) [107].

 

     Art. 67. Decorrenza delle competenze.

     L'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha effetto dalla data del 1 gennaio 1986.

     All'onere relativo, derivante alle province e ai comuni, si provvede mediante istituzione di apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

 

     Art. 68. Provvedimenti legislativi di settore.

     La disciplina tecnica delle azioni speciali per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge:

     - in materia di atmosfera, relativamente alla tutela da fumi, polveri, gas, odori, rumori, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti;

     - in materia di acque, relativamente alla tutela dei corpi ricettori e alla disciplina degli scarichi;

     - [108];

     è demandata ad appositi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 69. Entrata in vigore delle singole norme.

     Gli insediamenti di cui al secondo comma dell'art. 58 che non vi abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, debbono produrre al comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica contenente la qualità e quantità delle proprie emissioni massime, misurate a valle dell'eventuale impianto di abbattimento esistente [109].

     Qualora esista un impianto di abbattimento, unitamente alle indicazioni di cui sopra, devono essere comunicate le descrizioni, i principi tecnologici di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione e ogni altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.

     Il sindaco, udito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, o della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, prescrive, ove necessaria, la presentazione del progetto per l'adeguamento o la costruzione dell'impianto di abbattimento, entro i successivi centottanta giorni.

 

 

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE

(Omissis) [110]

 

 

Allegato A [111]

(articolo 5 bis, comma 5, lettera a).

Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

 

I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

 

I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW (ex 1.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas (ex 1.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Cokerie (ex 1.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (ex 1.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE II SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

 

II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;

c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno (ex 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio (ex 4.2, lettere a), b), c), d), e) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno (ex 4.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi (ex 4.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (ex 4.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi (ex 4.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

 

III.1 Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (ex 5.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (ex 5.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV ALTRE ATTIVITÀ.

 

IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 6.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

 

Allegato B [112]

(articolo 5 bis, comma 5, lettera b).

Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

 

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati (ex 2.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora (ex 2.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (ex 2.3, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 2.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (ex 2.5, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 (ex 2.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI.

 

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno (ex 3.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto (ex 3.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 (ex 3.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

III INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE III SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

 

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) sostanze coloranti e pigmenti;

b) tensioattivi e agenti di superficie (ex 4.1, lettere j) e k) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

IV GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

 

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (ex 5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

V ALTRE ATTIVITÀ.

 

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 6.1, lettere a) e b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno (ex 6.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito (ex 6.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.4

a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) (ex 6.4, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.5 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);

c) 750 posti scrofe (ex 6.6, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno (ex 6.7 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione (ex 6.8 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

 

 

 


[1] Numero abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[2] Articolo già modificato dalla L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[3] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[5] Lettera sostituita dall'art. 62, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e così modificata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[6] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[7] Articolo modificato dalla L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 e sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15. Per l'interpretazione autentica del comma 1 del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 7 maggio 1996, n. 14.

[8] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[9] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[11] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[12] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[13] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[14] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[15] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[16] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[18] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[19] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2009, n. 6.

[20] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 26.

[21] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[22] Articolo già modificato dalla L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[23] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[24] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21.

[25] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21.

[26] Numero abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[27] Comma abrogato dall'art. 189 della L.R. n. 12/1991.

[28] Comma abrogato dall'art. 189 della L.R. n. 12/1991.

[29] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[31] Lettera già modificata dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, e così ulteriormente modificata dall'art. 7 della L.R. 13 settembre 2001 n. 27.

[32] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[34] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[35] Punto così sostituito dall'art. 29 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[36] Numero così sostituito dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[37] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[38] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[39] Numero abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[41] Rubrica così sostituita dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[42] Numero abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[43] Punto aggiunto dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[44] Denominazione così sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[45] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[46] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[47] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[48] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[49] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, a decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1, art. 27 della stessa L.R. n. 10/1999.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, a decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1, art. 27 della stessa L.R. n. 10/1999.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, a decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui al comma 1, art. 27 della stessa L.R. n. 10/1999.

[52] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[53] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[54] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[55] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[56] Comma abrogato dall’art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[57] Ora ministro per l'ambiente.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[59] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, dall'art. 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, dalla L.R. 30 marzo 1995, n. 15, dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, e così sostituito dall'art.7 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[60] Comma abrogato dall’art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[61] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[62] L'art. 18 «Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33» della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, dispone:

[63] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15. Il primo comma è stato poi modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1996, n. 14.

[64] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[65] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[66] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[67] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[68] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[69] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[70] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[71] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[72] Comma abrogato dall’art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[73] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[74] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[75] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[76] Lettera abrogata dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[77] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[78] Numero abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[79] Comma abrogato dall’art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[80] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[81] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

[82] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[83] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[85] Termine già prorogato dall'art. 62, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e successivamente così prorogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[86] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[87] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[89] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 30 giugno 2006, n. 12.

[90] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2023, n. 24.

[91] Le parole «adottare» e «adottarlo» sono sostituite rispettivamente dalle parole «approvare» e «approvarlo» dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[92] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[34] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[93] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[94] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[95] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[96] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[97] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[98] Articolo aggiunto dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[99] Vedi l'art. 30 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

[100] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[101] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[102] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[103] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[104] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[105] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 30 giugno 2006, n. 12 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[106] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 11.

[107] Abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21.

[108] Trattino abrogato dall'art. 54 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.

[109] Termine riaperto dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1986, n. 36.

[110] Elenco abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

[111] Allegato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 26 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[112] Allegato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 26 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.