§ 5.2.16 - Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58.
Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/11/1984
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi e attività regionali.
Art. 3.  Le modalità di attuazione.
Art. 4.  Struttura regionale competente.
Art. 5.  Le attribuzioni della struttura regionale competente per la Protezione Civile.
Art. 6.  Comitato regionale di protezione civile.
Art. 6 bis.  Composizione del Comitato regionale di protezione civile.
Art. 7.  I Comuni.
Art. 8.  Le Province.
Art. 9.  Finalità e requisiti del volontariato.
Art. 10.  Albo dei gruppi volontari di protezione civile.
Art. 11.  Studi e piani di intervento.
Art. 12.  Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi.
Art. 13.  Contributi agli Enti locali.
Art. 14.  Contributo al volontariato.
Art. 15.  Condizioni per la concessione di contributi.
Art. 16.  L'organizzazione degli interventi.
Art. 17.  I lavori di pronto intervento.
Art. 18.  Snellimento delle procedure.
Art. 19.  Interventi in materia di agricoltura.
Art. 20.  Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 21.  Rimborso dei fondi anticipati.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Abrogazione.


§ 5.2.16 - Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58. [1]

Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

(B.U. n. 55 del 30-11-1984).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 2. Obiettivi e attività regionali. [3]

     Le attività regionali in materia di protezione civile sono individuate dalla Giunta regionale in funzione dei seguenti obiettivi:

     a) prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;

     b) miglioramento dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;

     c) efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;

     d) diffusione di una specifica cultura di protezione civile.

     2. La Giunta regionale in particolare:

     a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;

     b) approva, sentito il comitato di cui all'articolo 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;

     c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.

     3. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare nella:

     a) predisposizione di studi e progetti finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità;

     b) pianificazione degli interventi di prevenzione, emergenza e di soccorso;

     c) attivazione di un centro regionale di coordinamento in emergenza dotato anche dei necessari sistemi di collegamento e informativi;

     d) acquisizione di attrezzature e mezzi di soccorso per costituire una propria dotazione permanente e/o concederli in uso ad enti locali e ad altri enti pubblici, a organizzazioni di volontariato, nonché ad altri organismi facenti parte del sistema nazionale di protezione civile;

     e) concessione di contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici ed a organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

     f) adozione di provvedimenti di competenza regionale per il superamento dell'emergenza, il ripristino di beni pubblici e privati danneggiati, nonché per il ripristino di condizioni di sicurezza;

     g) formazione, informazione ed educazione per la promozione e la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.

 

     Art. 3. Le modalità di attuazione. [4]

 

Titolo II

LE STRUTTURE OPERATIVE

 

Capo I

LE STRUTTURE REGIONALI

 

     Art. 4. Struttura regionale competente. [5]

     1. In attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 225/1992, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile, individuato con specifico provvedimento, composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile.

     2. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em), al quale fa riferimento il sistema regionale di protezione, opera alle dipendenze della struttura di cui al comma 1.

     3. Il centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em) assicura:

     a) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;

     b) i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;

     c) idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.

 

     Art. 5. Le attribuzioni della struttura regionale competente per la Protezione Civile. [6]

     Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, la Giunta regionale si avvale principalmente della struttura regionale competente per la Protezione Civile.

     In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:

     1) alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;

     2) all'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;

     3) alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi:

     a) alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;

     b) agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l'installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;

     c) alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con l'indicazione dei principali mezzi e attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;

     d) alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;

     e) ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;

     f) alla gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati interessanti la Protezione Civile.

 

     Art. 6. Comitato regionale di protezione civile. [7]

     1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile (CRPC) quale organo consultivo della Regione.

     2. Il Comitato in particolare:

     a) fornisce pareri alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del piano regionale di concorso in emergenza, redatto per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;

     b) opera quale sede di raccordo istituzionale per lo svolgimento coordinato dei programmi e delle attività degli enti operanti in materia di protezione civile;

     c) per le finalità della lettera b) esprime, su richiesta della Giunta regionale o di una Provincia, pareri su documenti di programmazione e di pianificazione redatti dagli enti di cui all'articolo 1.

     3. Per la validità delle riunioni del CRPC è necessaria la presenza della maggioranza dei soggetti invitati, tra quelli individuati nell'articolo 6 bis.

     4. Le spese di funzionamento del CRPC sono a carico della Regione; le eventuali indennità di missione e di trasferta sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei singoli componenti.

 

     Art. 6 bis. Composizione del Comitato regionale di protezione civile. [8]

     1. Il Comitato regionale di protezione civile è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

     b) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile, con funzioni di Vicepresidente;

     c) il segretario generale della programmazione, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;

     d) il segretario regionale nella cui area è compresa la materia della protezione civile, cui possono essere delegate le funzioni di Vicepresidente;

     e) un componente indicato dall'URPV tra i Presidenti delle Province del Veneto;

     f) un componente indicato dall'UNCEM tra i presidenti delle Comunità montane del Veneto;

     g) un componente indicato dall'ANCI tra i sindaci dei Comuni del Veneto;

     h) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile del Veneto;

     i) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza regionale;

     j) un componente, individuato dalla Giunta regionale, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilevanza nazionale.

     2. Per l'esame dei piani di settore, a livello regionale, provinciale o intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza, il Comitato è integrato da:

     a) i Prefetti, o loro delegati, delle province interessate;

     b) l'Ispettore interregionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

     c) i sindaci dei Comuni interessati, limitatamente all'esame dei piani di settore a livello intercomunale nonché di questioni legate a situazioni di emergenza.

     3. In relazione agli argomenti trattati, il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso:

     a) gli assessori regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;

     b) i segretari regionali competenti in materie connesse alla protezione civile;

     c) i Presidenti delle Province territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della Provincia;

     d) i Presidenti delle Comunità montane territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza della Comunità montana;

     e) il capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     f) il Comandante della Regione militare nord-est;

     g) il direttore generale dell'ARPAV;

     h) il direttore generale dell'ULSS competente in relazione all'argomento trattato;

     i) il responsabile della centrale operativa di emergenza sanitaria competente;

     j) il segretario generale dell'autorità di bacino prevista dalla legge n. 183/1989 territorialmente competenti, se l'argomento rientra nella competenza dell'autorità medesima;

     k) il presidente del consorzio di bonifica competente per territorio;

     l) i rappresentanti di altri enti ed organismi la cui presenza è ritenuta opportuna.

     4. I componenti indicati al comma 3 possono delegare loro sostituti a presenziare alle riunioni del CRPC.

     5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

     6. Per l'approfondimento di questioni specifiche, il CRPC può avvalersi del comitato scientifico operante in seno al Centro di studio e formazione in materia di protezione civile istituito con legge regionale 26 febbraio 1994, n. 5.

     7. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile assiste alle riunioni del CRPC, assicurando le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo.

 

Capo II

LE FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 7. I Comuni.

     Nel quadro della vigente disciplina nazionale, la Giunta regionale favorisce, anche mediante l'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l'iniziativa dei Comuni, diretta a:

     1) redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;

     2) predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;

     3) organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la Protezione Civile, nonché quelli di emergenza.

     Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con Enti e Aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.

 

          Art. 8. Le Province. [9]

     Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce

- anche mediante l'erogazione di contributi - con le modalità indicate agli

articoli 13 e 15, l'iniziativa delle Province, diretta a:

     1) provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione dei dati interessanti la Protezione Civile;

     2) collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;

     3) eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;

     4) proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;

     5) organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della Protezione Civile.

 

Capo III

IL VOLONTARIATO

 

     Art. 9. Finalità e requisiti del volontariato. [10]

     1. La Regione riconosce e valorizza la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, favorendone la partecipazione alle finalità della presente legge.

     2. Fanno parte del volontariato di protezione civile le organizzazioni e le associazioni che, per fini di solidarietà sociale, prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di previsione e prevenzione, di soccorso in emergenza e, in generale, in ogni altra attività di protezione civile, secondo le direttive e con il coordinamento dell'autorità competente.

     3. Le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività di volontariato di protezione civile, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

 

     Art. 10. Albo dei gruppi volontari di protezione civile. [11]

     1. E' istituito l'"Albo dei gruppi volontari di protezione civile" nella regione Veneto.

     2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

     a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;

     b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;

     c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

     3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

     a) struttura organizzativa;

     b) capacità logistica e affidabilità;

     c) specifica esperienza e attività svolte;

     d) reperibilità;

     e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;

     f) specializzazione operativa;

     g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;

     h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.

     4. L'istanza può essere motivatamente respinta.

     5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

     6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.

     7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.

 

Titolo III

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

 

     Art. 11. Studi e piani di intervento.

     Per l'elaborazione degli studi e l'approntamento dei piani di intervento, di cui alle lett. a) e b), punto 1) dell'art. 2, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari, Istituti scientifici e di ricerca, Società di studio e progettazione, o singoli esperti.

     Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire; a proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e della sua destinazione naturale.

     Le proposte contenute nei piani di intervento - elaborati, di norma, per singoli settori e a dimensione provinciale - indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all'entità del concorso degli Enti locali e delle strutture d'intervento, nonché al coordinamento e all'utilizzazione delle associazioni di volontariato.

 

     Art. 12. Acquisto e custodia di materiali, beni e servizi. [12]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione.

     2. La dotazione permanente di cui al comma 1 costituisce parte integrante del sistema regionale di protezione civile finalizzato alle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione.

     3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con i fondi annualmente previsti nel bilancio regionale, su apposito capitolo.

     4. La Giunta regionale può autorizzare spese inerenti la gestione, la manutenzione, l'allestimento ed il rimessaggio delle dotazioni e dei mezzi regionali di protezione civile, ovvero dei mezzi di protezione civile acquisiti con contributo regionale dagli enti e dalle organizzazioni di volontariato qualora impiegati in coordinamento con la Regione del Veneto.

     5. La custodia e il mantenimento in prontezza operativa di materiali, attrezzature e mezzi di proprietà regionale che per particolare natura tecnica richiedono disponibilità di personale specialistico, nonché di specifiche strutture, possono essere demandati ad aziende speciali, a società concessionarie di pubblici servizi, o a organizzazioni di volontariato, mediante apposite convenzioni che prevedano l'abbattimento dei costi di custodia e manutenzione, da stipularsi anche con il concorso di enti locali o di altri soggetti privati.

     5 bis. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere spese per l’acquisto di beni e servizi al fine di garantire la funzionalità del sistema di protezione civile.

 

     Art. 13. Contributi agli Enti locali.

     La Giunta regionale concede, su domanda contributi a fondo perduto, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di Protezione Civile di rispettiva competenza.

     In assenza dei programmi regionali e provinciali di Protezione Civile di cui all'art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto dell'estensione territoriale dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.

 

     Art. 14. Contributo al volontariato.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

     I contributi sono concessi:

     a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;

     b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;

     c) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l'addestramento e per l'intervento.

     Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell'apposito elenco, di cui alla lett. a) dell'art. 10.

     Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell'addestramento e dell'aggiornamento dei volontari, per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

     L'assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.

 

     Art. 15. Condizioni per la concessione di contributi.

     La concessione dei contributi, di cui al presente titolo, e subordinata alle seguenti condizioni:

     1) quando si tratti di Comuni singoli o associati, di Comunità Montane e di Province:

     a) che gli stessi enti attuino, nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività indicate dalla Regione, di cui ai precedenti artt. 7 e 8;

     b) che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente, alla Giunta regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i dati di cui alla precedente lettera a);

     c) che, in caso di emergenza, si impegnino a mettere a disposizione, con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di protezione civile;

     2) quando si tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi si impegnino:

     a) a realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari, a presentare l'annuale rendiconto degli acquisti operati, dell'addestramento delle attività svolte col contributo regionale;

     b) a intervenire nei casi di emergenza.

     Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 32, lett. g), dello Statuto, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Titolo IV

LE ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI RIPRISTINO

 

     Art. 16. L'organizzazione degli interventi.

     1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province [13].

     1 bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/1992 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie [14].

     2. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonché per l'individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.

     3. Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l'evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonché quella delle Associazioni di volontariato.

 

     Art. 17. I lavori di pronto intervento.

     In caso di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, sia l'intervento diretto del Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, di Comunità Montane o di Province, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità [15].

     I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane e le Province possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza [16].

     I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:

     1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità;

     2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;

     3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

     4) ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;

     5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;

     6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;

     7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.

     I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

     I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.

     Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di lire 100.000 euro [17], dandone immediata comunicazione al dirigente regionale competente in materia di protezione civile per la ratifica. Il dirigente regionale competente in materia di protezione civile può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera [18].

     L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore [19].

     Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate.

 

     Art. 18. Snellimento delle procedure.

     Per l'esecuzione dei lavori a essi affidati ai sensi dell'articolo precedente, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province provvedono direttamente, quando ciò sia consentito dall'urgenza:

     a) all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;

     b) all'affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;

     c) a decidere in ordine all'accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori, dal D.M. 25 novembre 1972 e dai successivi provvedimenti nazionali;

     d) alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;

     e) all'autorizzazione all'inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza, qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;

     f) all'approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d'opera;

     g) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori [20].

     Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile [21].

 

     Art. 19. Interventi in materia di agricoltura.

     Gli interventi della Regione nel settore dell'agricoltura e delle foreste avvengono a norma delle leggi regionali vigenti.

     I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati - a cura delle strutture interessate - alla sala operativa della Protezione Civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo- boschivo, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

     In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalle leggi regionali vigenti e sono a totale carico della Regione.

 

     Art. 20. Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria.

     Per l'immediata assistenza e il pronto intervento in materia di assistenza sociale, di ricovero di personale e mezzi e, in genere, nei settori di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con idonei istituti di credito, al fine di ottenere, in caso di calamità naturali o catastrofi, un'apertura di credito da utilizzare per i fini indicati.

     In tali situazioni di urgenza, la Giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 21. Rimborso dei fondi anticipati.

     Per le opere di pronto intervento e di ripristino, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare propri fondi per l'esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciuti comunque tali successivamente dallo Stato mediante leggi ordinarie o speciali; quando ciò sia ammesso, la Giunta regionale ha titolo al successivo rimborso.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie. [22]

     1. Fino all'entrata in vigore del programma regionale di previsione e prevenzione, la Giunta regionale individua specifici progetti finalizzati per lo studio, la determinazione e la conseguente riduzione di rischi, ovvero destinati a porre preventivo rimedio a preannunciate situazioni di emergenza di rilevanza sovracomunale.

     2. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere studi e indagini, a procedere all'acquisto di idonee dotazioni e apparecchiature, a provvedere all'esecuzione di interventi di carattere preventivo, anche disponendo l'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati o degli enti dipendenti dalla Regione competenti.

     3. La Giunta regionale con proprio provvedimento precisa le modalità per la formazione dell'albo di cui all'articolo 10.

     4. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità di trasferimento, su domanda, dei gruppi già iscritti agli elenchi del volontariato di protezione civile nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[6] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17. La numerazione dei commi del presente articolo è stata così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 30 giugno 1998, n. 59.

[8] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[9] Articolo così modificato, abrogazione del punto 6 del primo comma, dall'art. 8 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.

[12] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[13] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

[14] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

[15] Comma così modificato dall'art. 105 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 105 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[17] Importo elevato dall'art. 30 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, e così modificato dall'art.3 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[18] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[19] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[20] Comma così modificato dall'art. 105 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[21] Comma così modificato dall'art. 105 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 16 aprile 1998, n. 17. Per l'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo vedi quanto dispone l'art. 12, comma 2, della L.R. 16 aprile 1998, n. 17.