§ 4.1.2 - Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/12/1973
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.      Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell'art. 10, del VI comma dell'art. 16 e del V comma dell'art. 36 della [...]
Art. 6.      A parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, il Presidente della Giunta regionale:
Art. 7.      I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1972, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla [...]
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.      Restano ferme le altre attribuzioni dell'Ingegnere Capo del Genio Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Art. 13.      Ciascun Ufficio di Genio Civile regionale, nell'ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all'accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la Giunta [...]
Art. 14.  (Omissis)
Art. 15.      Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l'elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.2 - Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.

(B.U. 15 febbraio 1973, n. 45).

 

Art. 1.

     Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, nonché in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. [1]

     [In armonia con le linee fondamentali della Programmazione Nazionale e con i documenti programmatici di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, il Consiglio regionale determina le linee fondamentali per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con particolare riferimento alle zone da riservare a speciali destinazioni o a speciali vincoli o limitazioni di legge, alle località ed alla natura dei nuovi insediamenti e alla rete delle principali vie di comunicazione, nonché alle ipotesi di articolazione comprensoriale della Regione.

     Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento consiliare nel Bollettino Ufficiale, a pena di decadenza, gli Enti locali, le Organizzazioni sindacali, sociali, economiche, culturali e professionali possono far pervenire alla Giunta regionale osservazioni sullo stesso.

     Il piano territoriale regionale di coordinamento è adottato dalla Giunta, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui al successivo art. 8 e della Commissione consiliare competente.

     La Giunta, nei 30 giorni successivi, provvede ad inviare copia del piano adottato al Governo, alle Province, ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane e contemporaneamente a pubblicarne la delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale. La stessa delibera è pubblicata per 30 giorni agli albi dei Comuni della Regione e la copia del piano, con la relativa planimetria, è depositata presso le Segreterie dei Comuni affinché chiunque possa prenderne visione.

     Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma precedente, il Governo e gli altri Enti, cui lo strumento è stato trasmesso, possono presentare al Presidente della Giunta le loro osservazioni di coordinamento.

     Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Giunta esprime il proprio parere sulle osservazioni presentate, formula eventuali proposte di modifica, presenta al Consiglio regionale il piano precedentemente adottato, le modifiche proposte e tutte le osservazioni corredate dal proprio parere.

     Il piano territoriale regionale di coordinamento è approvato con legge regionale.]

 

     Art. 3. [2]

     [Nella redazione, adozione e approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento sono individuate le vaste località, di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della formazione di piani territoriali paesistici, aventi il contenuto di cui all'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

     I piani territoriali paesistici sono adottati e pubblicati a norma dell'articolo precedente e approvati con deliberazione del Consiglio regionale, fatta salva peraltro la facoltà dei proprietari, dei possessori e dei detentori comunque interessati di produrre opposizione al Presidente della Giunta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione negli albi dei Comuni della Regione della delibera di adozione del piano stesso.]

 

     Art. 4. (Omissis) [3]

 

     Art. 5.

     Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell'art. 10, del VI comma dell'art. 16 e del V comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino all'approvazione del relativo strumento urbanistico, il Sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     A parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, il Presidente della Giunta regionale:

     a) rilascia il nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

     b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;

     c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche;

     d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.

     Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di ricorso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

 

     Art. 7.

     I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1972, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata del Comitato di Controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

     La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su designazione del Presidente della Giunta.

 

     Art. 8. (Omissis) [4]

 

     Art. 9. (Omissis) [5]

 

     Art. 10. [6]

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Omissis) [7]

 

     Art. 12.

     Restano ferme le altre attribuzioni dell'Ingegnere Capo del Genio Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

     I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza regionale.

 

     Art. 13.

     Ciascun Ufficio di Genio Civile regionale, nell'ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all'accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.

     (Omissis) [8].

     E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19.

 

     Art. 14. (Omissis) [9]

 

     Art. 15.

     Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l'elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli artt. 8, 10 e 11.

     Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 31 maggio 1980, n. 80.

[4] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 settembre 1993, n. 47.

[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

[8] I commi 2°, 3°, 4° e 5° del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 1981, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.