§ 4.1.12 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 80.
Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:31/05/1980
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Individuazione.
Art. 4.  Contenuti dello strumento urbanistico generale.
Art. 5.  Integrazioni dello strumento urbanistico generale.
Art. 6.  Strumenti urbanistici attuativi.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 4.1.12 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 80. [1]

Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto.

(B.U. n. 36 del 5-6-1980).

 

Art. 1. Finalità.

     Nel quadro dell'azione volta a garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico ed artistico del Veneto, in conformità all'art. 4 dello Statuto, la presente legge è diretta alla tutela ed al recupero dei centri storici esistenti nel territorio regionale.

     Gli interventi previsti dalla presente legge hanno in particolare lo scopo, attraverso la redazione degli strumenti urbanistici, di:

     1) promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;

     2) rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria.

 

     Art. 2. Definizione.

     Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

     Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate, in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

 

     Art. 3. Individuazione.

     I centri storici sono individuati e perimetrati nello strumento urbanistico generale del Comune.

     Fanno parte del centro storico le zone territoriali omogenee classificate come zone «A» dalla vigente legislazione urbanistica.

     La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Tecnica regionale, presenta al Consiglio regionale l'elenco dei centri storici, compresi quelli non ancora individuati e perimetrati dallo strumento urbanistico generale comunale.

 

     Art. 4. Contenuti dello strumento urbanistico generale.

     Relativamente ai centri storici, ciascun strumento urbanistico generale deve:

     a) determinare, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui essi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche;

     b) definire per ogni categoria così individuata gli interventi necessari a raggiungere le finalità della presente legge;

     c) prescrivere le norme da osservare negli interventi consentiti;

     d) individuare le aree e gli edifici destinati a servizi pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere od impianti di interesse collettivo o sociale, precisando l'ambito urbano o territoriale cui essi fanno riferimento;

     e) delimitare le aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento o per la natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere attraverso uno strumento urbanistico attuativo, precisando quale deve essere l'estensione minima di ciascuno.

 

     Art. 5. Integrazioni dello strumento urbanistico generale.

     I Comuni che siano dotati di uno o più centri storici e il cui strumento urbanistico generale non contenga l'individuazione di cui all'art. 3 o le prescrizioni di cui all'art. 4 sono tenuti ad integrarlo osservando il procedimento previsto per le varianti.

     Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma precedente i Comuni che abbiano già adottato e trasmesso uno strumento urbanistico attuativo esteso all'intero centro storico.

 

     Art. 6. Strumenti urbanistici attuativi.

     Nelle zone che lo strumento urbanistico generale abbia delimitato ai sensi del precedente art. 4, lett. e), l'attuazione delle relative prescrizioni avviene mediante la formazione:

     a) di un Piano Particolareggiato;

     b) di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare;

     c) di un Piano di Recupero, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, salvo quanto previsto dal Titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Per la formazione, adozione e approvazione dei piani di cui al precedente comma, si applicano le norme vigenti con le integrazioni di cui ai commi seguenti.

     L'analisi dello stato di fatto, le indicazioni delle destinazioni d'uso e le norme tecniche di attuazione degli interventi devono riguardare tutti i piani degli edifici, nonché le aree scoperte.

     L'analisi dello stato di fatto deve comprendere l'indagine storica sulla formazione del tessuto insediativo.

 

     Art. 7. Contributi. [2]

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e loro Consorzi che abbiano deliberato la predisposizione degli strumenti urbanistici, sia di carattere generale che di carattere attuativo, relativamente ai propri centri storici.

     Ai fini della concessione dei contributi i Comuni interessati e i loro Consorzi devono inoltrare domanda alla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda deve essere corredata da una relazione che illustri i motivi della richiesta e da deliberazione consiliare che specifichi:

     a) gli obiettivi e i criteri programmatici del progettato strumento urbanistico;

     b) il programma degli studi e delle ricerche;

     c) il preventivo di spesa.

     Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare competente un piano di riparto dei fondi disponibili.

     Nell'assegnazione dei contributi saranno preferiti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

     I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono erogati dopo la trasmissione dello strumento urbanistico per l'approvazione.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è abrogato.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     Per l'esercizio 1980 la spesa per l'esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 7 è fissata in lire 200 milioni.

     Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di lire 200 milioni del cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

     Per gli esercizi successivi al 1980 la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. n. 48/1984.