§ 4.2.53 - L.R. 7 novembre 2003, n. 27.
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/11/2003
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art.  2. Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.
Art. 3.  Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
Art.  4. Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.
Art.  5. Studi di fattibilità.
Art.  6. Responsabile del procedimento.
Art. 7.  Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.
Art.  8. Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
Art.  9. Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo
Art.  10. Verifica e validazione del progetto.
Art.  11. Qualificazione della committenza.
Art.  12. Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
Art. 13.  Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.
Art.  14. Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.
Art.  15. Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.
Art.  16. Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.
Art.  17. Efficacia del parere.
Art.  18. Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.
Art.  19. Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.
Art.  20. Incompatibilità.
Art.  21. Compensi ai Commissari.
Art. 22.  Conferenza di servizi.
Art.  23. Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale.
Art.  24. Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.
Art. 24 bis.  Conferenza di servizi per progetti e interventi di opere pubbliche che comportano variante allo strumento urbanistico generale.
Art.  25. Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.
Art. 26.  Qualificazione delle imprese.
Art.  27. Appalti e concessioni.
Art.  28. Forme di pubblicità.
Art.  29. Lavori in economia.
Art.  30. Garanzie.
Art.  31. Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.
Art. 31 bis.  Offerte anomale.
Art. 31 ter.  Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.
Art.  32. Licitazione privata semplificata.
Art.  33. Procedura negoziata.
Art. 33 bis.  Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
Art.  34. Contratti e capitolati.
Art.  35. Ulteriore garanzia contrattuale.
Art.  36. Contabilità dei lavori e documenti contabili.
Art.  37. Varianti in corso d’opera.
Art.  38. Subappalti.
Art.  39. Interessi per ritardato pagamento.
Art.  40. Avviso ai creditori.
Art.  41. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.
Art.  42. Disposizioni in materia di sicurezza.
Art.  43. Disposizioni in materia di contenzioso.
Art. 44.  Procedure di realizzazione.
Art. 44 bis.  Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.
Art.  45. Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)
Art.  46. Misure incentivanti.
Art. 46 bis.  Procedure di realizzazione.
Art. 47.  Elenco regionale dei collaudatori.
Art.  48. Nomina dei collaudatori.
Art.  49. Modalità e termini.
Art. 50.  Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.
Art.  51. Spese ammissibili a contributo.
Art.  52. Requisiti di ammissibilità a contributo.
Art.  53. Modalità dell’intervento regionale.
Art.  54. Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.
Art. 55.  Istituzione dell'Osservatorio regionale.
Art.  56. Compiti dell’Osservatorio regionale.
Art.  57. Commissione regionale degli appalti.
Art.  58. Compiti della Commissione regionale degli appalti.
Art.  59. Comunicazioni all’Osservatorio regionale.
Art. 60.  Definizione di interventi strategici di interesse regionale.
Art.  61. Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale.
Art.  62. Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.
Art.  63. Accordo quadro.
Art.  64. Dialogo competitivo.
Art. 65.  Individuazione delle zone classificate sismiche.
Art.  66. Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare.
Art.  67. Commissione sismica regionale.
Art. 68.  [146]
Art.  69. Norme di attuazione.
Art.  70. Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.
Art. 70 bis.  Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale.
Art.  71. Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi.
Art.  72. Ulteriori disposizioni transitorie.
Art.  73. Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
Art.  74. Abrogazioni.
Art.  75. Entrata in vigore.
Art.  76. Norma finanziaria.


§ 4.2.53 - L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

(B.U. 11 novembre 2003, n. 106).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

     2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

     3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:

     a) la programmazione dei lavori pubblici;

     b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;

     c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;

     d) l’adozione di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi [1].

 

     Art. 2. Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

     1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” [2].

     2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

     a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:

     1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;

     2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA [3];

     3) a enti dipendenti dalla Regione

     4) [alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”] [4];

     5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge [5];

     b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:

     1) agli enti locali;

     2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;

     3) agli organismi di diritto pubblico;

     4) ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” [6];

     c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 [7];

     d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione;

     d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima [8];

     d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale [9].

     3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale  quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.

 

CAPO II

Programmazione dei lavori pubblici [10]

 

     Art. 3. Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

     1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partenariato, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di  monitoraggio delle diverse iniziative assunte [11].

 

     Art. 4. Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

     1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate [12].

     1 bis. [I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare] [13].

     1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5), è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento [14].

     2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n. 14/2018 [15].

     3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescinderne [16].

     4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari [17].

     5. [Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale] [18].

     6. [I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi] [19].

     7. [Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6] [20].

     8. [Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”] [21].

     9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi [22].

     9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell’articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all’affidamento all’esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici [23].

     9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell’elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell’anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell’intervento [24].

 

     Art. 5. Studi di fattibilità. [25]

     1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale.

     2. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo della tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, sulla base delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

     3. A tal fine, gli studi di fattibilità debbono contenere altresì:

a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell’opera finita in relazione all’esigenza pubblica da soddisfare;

b) il piano economico finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività;

c) l’analisi della sostenibilità gestionale dell’opera;

d) la fattibilità e convenienza economica dell’impiego della tecnica della finanza di progetto, con particolare riguardo alle modalità di distribuzione degli oneri e rischi contrattuali, con specifico riferimento alle modalità di calcolo del canone negli anni;

e) lo schema contrattuale nel quale vengono precisati reciproci diritti e obblighi ed eventuali clausole risolutive in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici;

f) ogni altro elemento ritenuto utile od opportuno ai fini della valutazione.

     4. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.

     5. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

     6. I servizi e le prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza non sono finanziabili con le tecniche della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Responsabile del procedimento.

     1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.

     2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell’intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.

     3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

     4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.

     5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice medesima.

     6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2 [26].

 

CAPO III

Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale

 

     Art. 7. Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.

     1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

 

     Art. 8. Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.

     1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2 [27].

     2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo n. 163/2006 [28].

     3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.

     4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.

     5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

     6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.

     7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

 

     Art. 9. Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo [29].

     1. I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva [30].

     2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet [31].

     3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8.

     4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.

 

     Art. 10. Verifica e validazione del progetto.

     1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

     2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante, qualora l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2 [32].

     3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l’impiego della tecnica dell’analisi del valore.

 

     Art. 11. Qualificazione della committenza.

     1. Al fine di conseguire la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:

     a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

     a bis) gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche [33];

     b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;

     c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l’espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure espropriative;

     d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.

 

     Art. 12. Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

     1. Un apposito regolamento determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture [34].

     2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall’amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d’appalto.

     2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell’utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica [35].

     2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis [36].

     2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici [37].

     3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.

 

CAPO IV

Organi consultivi

 

     Art. 13. Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.

     1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:

     a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;

     b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;

     c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura [38];

     d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

     e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

     f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

     g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;

     h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;

     i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;

     j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;

     l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;

     m) [il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi] [39];

     n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;

     o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;

     p) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto [40];

     q) un funzionario delegato dell’azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria o dell’azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, secondo la competenza.

     2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

     3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.

     4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:

     a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica oggetto di esame;

     b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.

     5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell’argomento stesso.

     6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici [41].

 

     Art. 14. Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.

     1. La CTR lavori pubblici esprime parere:

     a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale di livello, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento [42];

     b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;

     c) se richiesto dalla stazione appaltante, sulle controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti [43];

     d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

     e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

     f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.

 

     Art. 15. Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.

     1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).

     2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:

     a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di presidente [44];

     b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;

     c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell’amministrazione provinciale competente per territorio;

     d) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto competente per territorio [45];

     e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico [46];

     f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici o difesa del suolo [47];

     g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

     h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente o geologia o ciclo dell’acqua [48].

     3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).

     4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:

     a) il rappresentante legale del soggetto  competente all’esecuzione dell’opera pubblica o un suo delegato;

     b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.

     5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all’argomento trattato.

     6. Funge da segretario un funzionario della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici [49].

 

     Art. 16. Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.

     1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:

     a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale di livello, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) [50];

     b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;

     c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

     d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;

     e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;

     f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 17. Efficacia del parere.

     1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore, sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale [51].

     2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri [52].

 

     Art. 18. Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

     1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:

     a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all’articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

     b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.

     2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche [53].

 

     Art. 19. Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.

     1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.

     3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.

     4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     5. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo [54].

 

     Art. 20. Incompatibilità.

     1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.

 

     Art. 21. Compensi ai Commissari.

     1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, un gettone di presenza per ogni seduta.

 

CAPO V

Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale

 

     Art. 22. Conferenza di servizi.

     1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge [55].

     2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, può indire la conferenza di servizi.

     3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

     4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente [56].

     5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi [57].

     6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.

 

     Art. 23. Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale.

     1. Per l’approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o provinciale, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, ai fini dell’assunzione del giudizio di VIA e dell’approvazione del progetto definitivo si applicano le sole procedure semplificate di cui agli articoli 23 e 25 della stessa legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

     2. Ai fini di cui al comma 1 i termini procedurali definiti dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono ridotti alla metà.

 

     Art. 24. Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.

     1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

     2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica [58].

     2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore [59].

     2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale [60].

     2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità [61].

     3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l’azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di programma è subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.

 

     Art. 24 bis. Conferenza di servizi per progetti e interventi di opere pubbliche che comportano variante allo strumento urbanistico generale. [62]

     1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), per l’approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo che comporti variante allo strumento urbanistico generale, possono indire una conferenza di servizi che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi consente:

     a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;

     b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero in variante;

     c) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

     3. Alla conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2 e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

     4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

     5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

     6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile del procedimento ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento.

     7. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

     Art. 25. Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.

     1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata [63].

     2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge [64].

     3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato [65].

     3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:

     a) non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

     b) non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico [66].

     3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001 [67].

     4. L’agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.

 

CAPO VI

Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori

 

     Art. 26. Qualificazione delle imprese.

     1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2 [68].

     2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato” nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni. In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge [69].

 

     Art. 27. Appalti e concessioni.

     1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

     a) asta pubblica;

     b) licitazione privata, anche semplificata;

     c) trattativa privata;

     d) appalto - concorso.

     2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.

     3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

     4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario [70].

     5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.

     6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).

     7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.

 

     Art. 28. Forme di pubblicità.

     1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.

     2. Se l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Lavori in economia.

     1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro. Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto [71].

     2. É comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all’articolo 113 dello stesso decreto legislativo.

 

     Art. 30. Garanzie.

     1. La cauzione provvisoria prestata per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

     2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.

     3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

     4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

     5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite oltre che in numerario mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante [72].

     7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull’apposito sito internet l’elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.

 

     Art. 31. Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.

     1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:

     a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

     b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.

     1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47 in relazione alla specifica professionalità [73].

     2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell’appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche.

     3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.

     4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse [74].

     5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4 [75].

 

     Art. 31 bis. Offerte anomale. [76]

     1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.

     2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.

     3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.

 

     Art. 31 ter. Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte. [77]

     1. Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.

     2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:

     a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;

     b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;

     c) due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;

     d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.

     3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

     4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

     5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

     6. Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente.

 

     Art. 32. Licitazione privata semplificata.

     1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata con le modalità previste dalla vigente legislazione statale [78].

     2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:

     a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;

     b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.

     3. [La Giunta regionale con proprio provvedimento determina le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata semplificata, secondo i seguenti principi:

     a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle singole gare, determinando anche l’incidenza percentuale dei concorrenti aventi sede in ambito regionale;

     b) aggiudicazione al massimo ribasso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, a seguito dell’approvazione del prezziario regionale dei lavori pubblici e all’individuazione dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2] [79].

 

     Art. 33. Procedura negoziata.

     1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:

     a) interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti [80];

     b) per l’affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione a condizione che detti interventi e lavori complementari:

     1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

     2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;

     3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;

     4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale [81].

     2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica, il responsabile della struttura tecnica dell’ente competente agli stessi interventi può ricorrere all’affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l’ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica [82].

     3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi [83]:

     a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

     b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale [84];

     c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa non è compatibile con l’espletamento delle procedure di gara [85];

     d) [quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore] [86];

     e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica e nel restauro di beni vincolati quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati [87];

     f) [in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente] [88].

     3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) [89].

     4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un’opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.

     5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.

     6. Per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, l’affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento [90].

     7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.

     7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis [91].

 

     Art. 33 bis. Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. [92]

     1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) perseguimento dell'interesse pubblico;

     b) individuazione di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;

     c) conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;

     d) obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli esecutori dei lavori.

     2. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

 

     Art. 34. Contratti e capitolati.

     1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.

     2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d’appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti [93].

     3. Nei lavori pubblici che comprendono l’utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.

     4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.

     4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento [94].

     4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell’offerta [95].

     4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006 [96].

     4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter [97].

 

     Art. 35. Ulteriore garanzia contrattuale.

     1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara [98].

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’aggiudicatario originario è obbligato, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l’importo è incamerato dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario appaltatore [99].

 

          Art. 36. Contabilità dei lavori e documenti contabili.

     1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all’articolo 29, comma 3.

     2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell’effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.

 

          Art. 37. Varianti in corso d’opera.

     1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

     a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;

     b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;

     c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:

     1) siano disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice;

     2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell’importo del contratto;

     3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato;

     3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale [100].

     d) [modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all’evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie] [101].

 

          Art. 38. Subappalti.

     1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria.

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.

     3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata [102].

     4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell’importo complessivo dei lavori.

 

          Art. 39. Interessi per ritardato pagamento.

     1. L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.

     2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 40. Avviso ai creditori.

     1. L’avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato nell’albo pretorio del comune territorialmente interessato nonché nell’apposito sito internet, curato dall’Osservatorio regionale degli appalti.

 

          Art. 41. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

     a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

     b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

     c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva [103];

     2. Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati [104].

     3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     4. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.

 

          Art. 42. Disposizioni in materia di sicurezza.

     1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

     2. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

     3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.

 

          Art. 43. Disposizioni in materia di contenzioso.

     1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo 31 bis della legge n. 109/1994.

     2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente, presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune accordo dai due componenti designati dalle parti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più diligente.

     3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2 scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.

 

CAPO VII

Finanza di Progetto

 

     Art. 44. Procedure di realizzazione.

     1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto [105].

     2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura [106].

     3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.

     4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

     5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata, preceduta da bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa [107].

     6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare [108]:

     a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;

     b) le varianti in corso d’opera;

     c) [le ipotesi di proroga della concessione] [109];

     d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;

     e) le tariffe da applicare;

     e bis) l’analisi dei rischi [110].

     7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

     7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l’Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all’approvazione del progetto preliminare o all’aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l’operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell’intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell’opera, sia sotto il profilo dell’attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell’intervento, l’ente aggiudicatore procede all’adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all’operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell’iniziativa [111].

     7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l’Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione. La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica [112].

     7 quater. Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni [113].

 

     Art. 44 bis. Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale. [114]

     1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, finanziabili in tutto o in parte con la tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni [115].

     1 bis. Per le opere di competenza regionale il termine di cui all’articolo 44, comma 7 ter, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, è fissato in ventiquattro mesi [116].

     2. Nel caso di presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base della valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, delibera entro tre mesi, in ordine all’ammissibilità della stessa a essere realizzata con la tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. La deliberazione amministrativa di approvazione del Consiglio regionale comporta l’inserimento dell’intervento nel programma triennale di cui all’articolo 4 [117].

     2 bis. La valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui al comma 2 è supportata anche con i pareri delle commissioni tecniche regionali competenti [118].

     3. In caso di deliberazione amministrativa favorevole da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale indica nei documenti di programmazione finanziaria i relativi mezzi finanziari necessari a far fronte ai canoni di disponibilità e concessori [119].

     4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all’amministrazione regionale.

     5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” (capitolo n. 000040).

 

          Art. 45. Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) [120]

     1. Al fine di valutare esclusivamente sotto il profilo tecnico, la fattibilità e la convenienza economica della realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale e la Giunta regionale si avvalgono, nell’esercizio delle rispettive competenze, del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

     2. Il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) promuove la diffusione delle metodologie, l’utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell’applicazione della disciplina della finanza di progetto.

 

          Art. 46. Misure incentivanti.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all’articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.

     2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro.

     3. Gli interventi e l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.

     4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito dell’attività di gestione delle opere realizzate.

 

CAPO VII bis [121]

Leasing immobiliare

 

     Art. 46 bis. Procedure di realizzazione. [122]

     1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.

     2. Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.

     3. La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.

     4. Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.

     5. Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.

     6. I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall’articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.

     7. La direzione lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.

 

CAPO VIII

Collaudi

 

     Art. 47. Elenco regionale dei collaudatori. [123]

     1. É istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:

     a) sezione dei tecnici;

     b) sezione degli amministrativi;

     c) sezione dei consulenti;

     d) sezione dei docenti universitari.

     2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8 [124].

     3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:

     a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

     b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;

     c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.

     4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

     5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:

     a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;

     b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;

     c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.

     6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.

     7. Nell’elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.

     8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua [125]:

     a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;

     b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori;

     c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;

     d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell’incarico.

     9. É istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

     a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;

     b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;

     c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

     d) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti;

     e) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri;

     f) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;

     g) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;

     h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

     10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

     11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

     12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori” sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.

 

          Art. 48. Nomina dei collaudatori. [126]

     1. La struttura regionale competente per materia affida gli incarichi di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

 

          Art. 49. Modalità e termini. [127]

     1. Il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

     2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.

     3. Nel certificato di collaudo si attesta l’avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto e dalle normative tecniche di settore.

     4. All’organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l’erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all’articolo 54, commi 2 e 3.

     5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.

 

CAPO IX

Intervento finanziario della Regione

 

     Art. 50. Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.

     1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:

     a) in conto capitale [128];

     b) a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione [129].

     2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera fino alla misura del cento per cento.

 

          Art. 51. Spese ammissibili a contributo.

     1. Sono ammissibili al contributo di cui all’articolo 50 le spese riferite a:

     a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;

     b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;

     c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;

     d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);

     e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori;

     f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.

 

          Art. 52. Requisiti di ammissibilità a contributo.

     1. Per l’ammissione al contributo di cui all’articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:

     a) progettazione almeno preliminare;

     b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;

     c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;

     d) assenza di ulteriori contributi regionali sul medesimo intervento o stralcio funzionale [130].

     2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.

 

          Art. 53. Modalità dell’intervento regionale.

     1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all’articolo 13, legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, e in particolare [131]:

     a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente [132];

     b) i criteri di ammissibilità;

     c) le priorità;

     d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;

     e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;

     f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.

     2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.

     3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.

     4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma [133].

     5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti interessati, ovvero dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore dei beneficiari, ovvero del soggetto gestore le relative somme [134].

     6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a), qualora individuato, comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili [135].

     7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

 

          Art. 54. Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

     1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:

     a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;

     b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;

     c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b) [136].

     2. L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:

     a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;

     b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione [137].

     3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

     4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2 [138].

     5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

     a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a), b) e d bis) del comma 2 dell'articolo 2:

     1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta [139];

     b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:

     1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;

     2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

     6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell’impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti. 7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.

     8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

     9. Il soggetto gestore, qualora individuato, attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate [140].

     10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:

     a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;

     b) individua le modalità per le verifiche a campione sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo.

     11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.

 

CAPO X

Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi

 

     Art. 55. Istituzione dell'Osservatorio regionale.

     1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:

     a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;

     b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;

     c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;

     d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.

     2. L’Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.

     3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell’Osservatorio regionale.

 

     Art. 56. Compiti dell’Osservatorio regionale.

     1. Spetta all’Osservatorio regionale:

     a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all’esecuzione dei relativi contratti;

     b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;

     c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;

     d) formulare pareri sull’applicazione della normativa in materia di appalti;

     e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l’elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;

     f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l’attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);

     g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l’accesso informatico ai dati statistici elaborati;

     h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;

     i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.

 

          Art. 57. Commissione regionale degli appalti.

     1. Presso l’Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell’Osservatorio, definite dall’articolo 56.

     2. La Commissione è così composta:

     a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente;

     b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;

     c) segretario regionale competente in materia di affari generali;

     d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;

     e) responsabile dell’Osservatorio regionale;

     f) un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

     g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni del Veneto (ANCI);

     h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale costruttori del Veneto (ANCE);

     i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

     k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti del Veneto;

     l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri del Veneto;

     m) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;

     n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto;

     o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente della commissione.

     3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.

     4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.

 

          Art. 58. Compiti della Commissione regionale degli appalti.

     1. La Commissione regionale degli appalti:

     a) predispone schemi per l’acquisizione di dati inerenti gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di pubblici servizi e forniture;

     b) valuta i monitoraggi disposti dall’Osservatorio regionale;

     c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h);

     d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all’articolo 56, comma 1, lettera i);

     e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini delle proposte di novellazione della normativa regionale.

 

          Art. 59. Comunicazioni all’Osservatorio regionale.

     1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all’Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull’appalto esperito o sull’esecuzione del contratto.

     2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:

     a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;

     b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.

     3. I dati inerenti al bando di gara e all’aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all’esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell’anno successivo.

     4. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all’Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.

     5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.

     6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l’obbligo di invio all’Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.

     7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull’attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l’Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all’istituto dell’avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.

     8. L’invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.

 

CAPO XI

Interventi strategici di interesse regionale

 

     Art. 60. Definizione di interventi strategici di interesse regionale.

     1. Il Programma triennale di cui all’articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio – economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione regionale.

     2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), una volta inclusi nel Programma triennale di cui all’articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora gli stessi non siano conformi agli strumenti di  programmazione e pianificazione territoriale, ne determinano l’automatica variazione.

 

          Art. 61. Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale.

     1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.

     2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.

 

          Art. 62. Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.

     1. La progettazione, l’appalto e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore [141].

     2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:

     a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell’opera pubblica, non anche della sua gestione;

     b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;

     c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera;

     d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.

     3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono  vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi.

     a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;

     b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell’opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.

 

          Art. 63. Accordo quadro. [142]

     [1. Ai fini della presente legge per accordo quadro si intende un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

     a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;

     b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

     c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

     d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

     3. La procedura di cui al comma 2 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

     5. La durata dell’accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. É fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.]

 

          Art. 64. Dialogo competitivo. [143]

     [1. In caso di progettazione, affidamento e realizzazione di interventi particolarmente complessi, è ammesso il ricorso alla procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo, a condizione che il criterio di assegnazione del relativo contratto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Ai fini di cui al comma 1 un intervento è considerato particolarmente complesso allorché rispetto al medesimo l’amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente nelle condizioni di definire i mezzi tecnici o finanziari necessari alla sua realizzazione.

     3. Per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo le amministrazioni aggiudicatrici indicono una gara per la selezione dei candidati con i quali individuare i mezzi e le soluzioni idonee alla realizzazione dell’intervento. Le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi informativi acquisiti all’esito della gara, invitano tutti i partecipanti candidati o un numero ristretto di questi a presentare un’offerta al fine di determinare quella economicamente più vantaggiosa.

     4. Un apposito regolamento definisce le regole ed i criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso dialogo competitivo [144].]

 

CAPO XII

Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche

 

     Art. 65. Individuazione delle zone classificate sismiche.

     1. Ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”, la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all’individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”. Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche contiene inoltre disposizioni per:

     a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;

     b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale collasso;

     c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le singole tipologie di edifici ed opere;

     d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino un’efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.

 

          Art. 66. Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare. [145]

     1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di acquisizione del titolo abilitativo edilizio, deposita presso lo sportello unico del comune competente per territorio, ai sensi degli articoli 61 e 93 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il progetto con la relativa documentazione, corredato dall’asseverazione del progettista sottoscritta anche dal collaudatore statico, se tale collaudo è previsto dalla vigente normativa. Il deposito del progetto costituisce denuncia ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001.

     2. Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.

     3. Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica:

     a) entro cinque giorni dal deposito dei progetti ai sensi del comma 1:

     1) i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001;

     2) i progetti relativi agli interventi ricompresi all’interno degli abitati da consolidare, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;

     b) entro il giorno 7 di ogni mese l’elenco dei progetti relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione, individuati secondo i criteri e le modalità indicate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6, depositati ai sensi del comma 1 presso lo sportello unico stesso nel mese precedente.

     4. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, effettua il controllo dei progetti di cui al comma 1 relativi ad interventi da realizzarsi nelle zone classificate sismiche, rilasciando l’autorizzazione di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, secondo le modalità di seguito espresse:

     a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, è necessaria la preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, da rilasciarsi secondo le procedure di cui all’articolo 94 del medesimo decreto;

     b) per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), non è necessaria la preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori e gli stessi possono essere iniziati dopo il deposito del progetto. Il controllo di tali progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dal deposito del progetto ai sensi del comma 1. A seguito del controllo a campione, se l’esito è positivo, ne viene data tempestiva comunicazione tramite lo sportello unico. Nel caso di esito negativo i lavori sono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell’asseverazione di cui al comma 1, viene effettuata apposita segnalazione all’albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

     5. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, effettua il controllo dei progetti ricompresi all’interno degli abitati da consolidare rilasciando l’autorizzazione per l’inizio dei lavori con le procedure di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, fermo restando che, qualora gli stessi siano realizzati in zona classificata sismica, tale autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell’articolo 94; in tale procedimento non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso.

     6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67:

     a) precisa le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi di cui al comma 4 e le ipotesi di varianti non sostanziali, adeguandosi al decreto ministeriale 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”;

     b) definisce i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001 e l’aggiornamento della modulistica.

     7. La Giunta regionale sul provvedimento di cui al comma 6 acquisisce il parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

     8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e Sezione III e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001.

 

          Art. 67. Commissione sismica regionale.

     1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da:

     a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;

     b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;

     c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;

     e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;

     f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;

     g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell’Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell’Università.

     2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e coordinamento rispetto all’istruttoria ai fini dell’attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.

     3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle problematiche relative al rischio sismico ed all’elaborazione di proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.

 

CAPO XIII

Disposizioni transitorie e finali.

 

     Art. 68. [146]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):

     a) quanto ai regolamenti:

     1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1;

     2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1;

     3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;

     4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;

     5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;

     6) [regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all’articolo 64, comma 4] [147];

     b) quanto ai provvedimenti amministrativi:

     1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;

     2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;

     2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 [148];

     3) [provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 32, comma 3] [149];

     4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 1;

     5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;

     6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;

     7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’articolo 47, comma 8;

     8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’articolo 65, comma 1;

     c) quanto ai documenti tecnici:

     1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;

     2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;

     3) [documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 41, comma 2] [150];

     4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;

     5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;

     6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;

     7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;

     d) quanto agli schemi di contratto:

     1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;

     2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;

     3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;

     4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;

     5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.

     2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 69. Norme di attuazione.

     1. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.”, nonché le altre disposizioni speciali di settore per le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla vigente legislazione.

     2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al testo della legge.

 

          Art. 70. Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001, riferite all’esecuzione:

     a) di lavori pubblici di competenza regionale;

     b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione [151].

     3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

     4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.

     5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:

     a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;

     b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.

     6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

     7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

     8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 [152].

     8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20 [153].

 

     Art. 70 bis. Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale. [154]

     1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.

     2. Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:

     a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;

     b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l’asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;

     c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.

 

          Art. 71. Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi.

     1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.” e le Commissioni consultive di cui all'articolo 28 della medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19.

     2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 14, le competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere pubbliche restano definite dall'articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 72. Ulteriori disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

     2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del DPR 25 gennaio 2000, n. 34:

     a) schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’articolo 9, comma 3;

     b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all’articolo 12, comma 1;

     c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1.

     3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 43, si applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal DM 5 ottobre 1994, n. 585.

 

          Art. 73. Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

     1. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli da 1 a 22;

     b) i comma secondo terzo e quarto dell’articolo 23;

     c) l’espressione “Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche” del penultimo comma dell’articolo 23;

     d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 25;

     e) il comma sesto dell’articolo 25;

     f) gli articoli da 27 a 29;

     g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 19 della presente legge, l’articolo 30;

     h) gli articoli da 35 a 70.

 

          Art. 74. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) i comma quarto, quinto e sesto dell’articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.” e successive modificazioni.

 

          Art. 75. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

          Art. 76. Norma finanziaria.

     1. Alle spese per compensi di cui all’articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.

     2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi dell’articolo 70, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” [155].

     3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all’esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[3] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[4] Numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[5] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[6] Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[9] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[10] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[12] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[13] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17, già sostituito dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[14] Comma inserito dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[15] Comma già sostituito dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[19] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17, ulteriormente modificato dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[20] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[21] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[22] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[23] Comma inserito dall'art. 69 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 2023, n. 13.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[27] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[28] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[29] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[30] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[31] Comma modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima sostituzione.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[33] Lettera inserita dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[34] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[35] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.

[36] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.

[37] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.

[38] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[39] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[41] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[42] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[43] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[44] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[45] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[47] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[48] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[49] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[50] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[51] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[52] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[53] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[54] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[55] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[56] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[57] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[58] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[59] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[60] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[61] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[62] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2022, n. 27.

[63] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[64] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[65] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[66] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[67] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[68] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[69] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[70] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[71] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[72] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[73] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[74] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[75] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[76] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[77] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[78] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[79] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[80] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[81] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[82] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[83] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[84] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[85] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[86] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[87] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[88] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[89] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[90] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[91] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[92] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[93] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[94] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[95] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[96] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[97] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[98] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[99] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[100] Numero aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[101] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[102] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[103] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[104] Il primo periodo del presente comma è stato così sostituito dall'art. 30 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[105] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[106] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[107] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[108] Alinea così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[109] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[110] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[111] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 15.

[112] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 15 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[113] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2015, n. 15.

[114] Articolo inserito dall'art. 91 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[115] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[116] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 15.

[117] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[118] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[119] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[120] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

[121] Il Capo VII bis, art. 46 bis, è stato inserito dall'art. 32 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[122] Il Capo VII bis, art. 46 bis, è stato inserito dall'art. 32 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[123] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2022, n. 27, fermo restando quanto ivi previsto.

[124] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[125] Alinea così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[126] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 2022, n. 27.

[127] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2022, n. 27, fermo restando quanto ivi previsto.

[128] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[129] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[130] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[131] Alinea così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[132] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[133] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[134] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[135] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[136] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[137] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[138] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[139] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[140] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[141] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[142] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[143] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[144] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[145] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2021, n. 7.

[146] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.

[147] Numero abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[148] Numero aggiunto dall'art. 41 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[149] Numero abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[150] Numero abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[151] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 21 maggio 2004, n. 13.

[152] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 21 maggio 2004, n. 13.

[153] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.

[154] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 1 agosto 2008, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[155] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 20 luglio 2007, n. 17.