§ 4.2.54 - L.R. 21 maggio 2004, n. 13.
Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:21/05/2004
Numero:13

§ 4.2.54 - L.R. 21 maggio 2004, n. 13.

Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

(B.U. 25 maggio 2004, n. 53).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

     1. I commi 3 e 7 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.

 

Art. 2. Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     1. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

     “2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001, riferite all’esecuzione:

     a) di lavori pubblici di competenza regionale;

     b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.”

     2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

     "8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001".

     3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.