§ 3.3.12 - Legge Regionale 1 marzo 1983, n. 9.
Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:01/03/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Regime giuridico.
Art. 2.  Elenco delle opere.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Piano di emergenza.
Art. 5.  Interventi di somma urgenza.
Art. 6.  Rappresentanze consortili.
Art. 7.  Rappresentanza nella comunione.
Art. 8.  Fasce di rappresentanza.
Art. 9.  Controllo sugli atti.
Art. 10.  Programmazione della bonifica.
Art. 11.  Comitato consultivo.
Art. 12.  Competenze del comitato.
Art. 13.  Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Autorizzazione di spesa.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Variazioni di bilancio.
Art. 18.  Abrogazione.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.3.12 - Legge Regionale 1 marzo 1983, n. 9. [1]

Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica.

(B.U. n. 10 del 4-3-1983)

 

Titolo I

LE OPERE DI BONIFICA

 

Art. 1. Regime giuridico.

     Le opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche le opere relative ai corsi d'acque naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale e sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica.

     Il consorzio di bonifica competente esercita le stesse funzioni in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a pi fondi.

     La costruzione, l'attivazione e il ripristino di centraline idroelettriche da parte dei consorzi, al fine di sfruttare le cadenti d'acqua a favore della bonifica, sono assimilati al regime giuridico stabilito per le opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 2. Elenco delle opere.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun consorzio e relativamente al suo territorio, e compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal consorzio, l'elenco delle opere indicate all'art. 1, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

     L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e la sua intervenuta esecutività costituisce formale riconoscimento dell'affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto.

     Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, per stralci funzionali, comporta l'inclusione delle opere nell'elenco di cui al primo comma.

     L'inclusione nell'elenco non equivale a dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica.

 

     Art. 3. Contributi. [2]

     La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

     In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale e autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedente applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.

     Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.

     Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.

     Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

 

Tabella A

__________________________________________________________________

Consorzio di bonifica                  aliquote

__________________________________________________________________

Adige Bacchiglione, Padova               5,90

Adige Garda, Verona                      4,19

Agro Veronese Tartatro Tione, Verona     3,71

Bacchiglione Brenta, Padova              5,31

Basso Piave, San Donà di Piave (VE)      6,88

Delta Po Adige, Ariano Polesine (RO)    14,81

Dese Sile, Mestre-Venezia                3,10

Destra Piave, Treviso                    2,47

Euganeo, Este (PD)                       5,05

Medio  Astico  Bacchiglione, Thiene (VI) 0,72

Padana Polesana, Rovigo                  6,56

Pedemontano Brenta, Cittadella (PD)      6,06

Pedemontano Brentalla di Pederobba,

Montebelluna (TV)                        2,62

Pedemontano Sinistra Piave,

Conegliano(TV)                           1,31

Pianura Veneta tra Livenza e

Tagliamento, Portogruaro (VE)            5,65

- parametro inclusivo dei comprensori

Bacino Reghena (0,25). Bacino Sant'Osvaldo

(0,46) e San Michele al Tagliamento

(1,39) Polesine Adige Canalbianco,

Rovigo                                  10,27

Riviera Berica, Sossano (VI)             1,79

Sinistra Medio Brenta, Mirano (VE)       4,08

Valli Grandi e Medio Veronese,

Legnago (VR)                             3,39

Zerpano Adige Guà, Verona                2,84

2° grado per l'irrigazione del

Polesine, Rovigo                         3,17

2° grado Lessinio Euganeo Berico

(L.E.B.), Verona                         0,12

                                       ___________

                                       100,00

 

 

     La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per accertate esigenze particolari, compresa la manutenzione dei "Centri regionali di emergenza" e del "Museo regionale della bonifica" nonché per l'unione di servizi tra consorzi [3].

 

     Art. 4. Piano di emergenza.

     Allo scopo di coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a situazioni di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, i consorzi di bonifica, in quanto concessionari delle opere pubbliche di bonifica regionali, sono tenuti a predisporre per il comprensorio di pertinenza un piano di emergenza.

     Il piano, di cui al comma precedente dovrà contenere gli elementi necessari per stabilire l'ubicazione, la potenzialità e lo stato di efficienza delle strutture di bonifica e indicare l'apparato organizzativo preposto al loro funzionamento, nonché la reperibilità del personale addetto.

     Il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica - e ogni suo eventuale aggiornamento - dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale ai fini di assicurare, in caso di emergenza, i necessari collegamenti e coordinamenti dei servizi regionali con gli altri organismi statali e locali competenti.

 

     Art. 5. Interventi di somma urgenza.

     Lo stanziamento per la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 3 della presente legge, potrà essere utilizzato, nel limite massimo del 15 per cento, per le spese di pronto intervento in relazione alle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, in anticipazione dei fondi assegnabili dallo Stato alla Regione del Veneto per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

     Nei casi in cui le opere di pronto intervento siano urgenti e inderogabili, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può immediatamente consentirne l'esecuzione ai consorzi competenti.

     In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la Regione reintegrerà, fino al limite massimo indicato al primo comma, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo; le somme reintegrate saranno aggiunte, per l'esercizio di competenza, allo stanziamento di spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3.

 

Titolo II

L'ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI

 

     Art. 6. Rappresentanze consortili.

     Al secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i termini «comprensorio amministrativo» e «dei comprensori amministrativi» sono così rispettivamente sostituiti: «Provincia» e «delle Province».

 

     Art. 7. Rappresentanza nella comunione.

     Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Fasce di rappresentanza.

     I primi tre commi, nonché l'espressione «salvo quanto stabilito nel precedente comma» del quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Controllo sugli atti.

     L'art. 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è così sostituito:

     (Omissis).

 

Titolo III

L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

 

     Art. 10. Programmazione della bonifica.

     Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Comitato consultivo.

     L'articolo 18 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Competenze del comitato.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 13. Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale.

     (Omissis) [5]

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     Allo scopo di contenere l'onerosità della contribuenza dei consorzi operanti nelle zone di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 3 della presente legge la Giunta regionale, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 15, è autorizzata a concedere contributi sulla spesa sostenuta dagli anzidetti consorzi negli anni 1980 e 1981, per la gestione degli impianti idrovori a servizio della bonifica idraulica.

 

     Art. 15. Autorizzazione di spesa.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3, è disposta, per le attività svolte dai consorzi di bonifica nell'anno 1982, una autorizzazione di spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

     Alla determinazione delle autorizzazioni di spesa relative ai contributi da concedersi per gli anni successivi al 1982 si provvederà annualmente con legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario successivo a quello per il quale i consorzi forniscono il rendiconto consuntivo delle spese tenute.

     Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 14 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 600 milioni, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     (Omissis)

 

     Art. 17. Variazioni di bilancio.

     (Omissis)

 

     Art. 18. Abrogazione.

     E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché l'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 6-6-1989, n. 15 (B.U. n. 32 del 9-6-1989).

[3] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[5] Articolo abrogato con l'art. 189 della L.R. n. 12/1991.