§ 3.3.8 - Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3.
Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:13/01/1976
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l'assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del Veneto classificati comprensori [...]
Art. 2.      Nell'ambito di ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, secondo le disposizioni [...]
Art. 3.      Sono organi del Consorzio
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti
Art. 12.      Il Consiglio del Consorzio entro tre mesi dalle elezioni degli organi di cui all'articolo 10 delibera il nuovo Statuto
Art. 13.      Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire Consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei Consorzi di bonifica interessati, o [...]
Art. 14.      Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai Consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, [...]
Art. 15.      I Consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti in coordinamento con la programmazione regionale, [...]
Art. 16.      In caso d'inerzia di un Consorzio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione, la presentazione dei progetti esecutivi di singole opere da parte dei [...]
Art. 19 bis. 
Art. 19 ter.  Ufficiale rogante.
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessari per dare scolo alle [...]
Art. 23. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in [...]
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      I Consorzi di bonifica costituiti ai sensi delle leggi statali continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge. Essi sono sciolti con l'approvazione, per il comprensorio di [...]
Art. 29.      Nelle zone dove è particolarmente diffusa la condizione di terreni in affitto ed a mezzadria, fino a che i fittavoli e i mezzadri non saranno iscritti nei catasti consorti, la Giunta regionale [...]
Art. 30.      Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente: «Non sono ammessi ai contributi, di cui alla presente legge, i comprensori [...]
Art. 31.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.3.8 - Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3. [1]

Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori.

(B.U. n. 3 del 16-1-1976).

 

 

Titolo I

DETERMINAZIONE DEI COMPRENSORI E COSTITUZIONE

DEI CONSORZI DI BONIFICA

 

Art. 1.

     Il Consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l'assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del Veneto classificati comprensori di bonifica ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni e in quelli classificati comprensori di bonifica montana a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

     Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza [2].

     Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale [3].

     Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare [4].

     Il Consiglio regionale provvede pure a classificare altri territori del Veneto secondo le leggi citate e a riadeguare, qualora si manifestino migliori condizioni di servizio, i comprensori di cui al primo comma.

     Dette funzioni saranno esercitate nel rispetto delle competenze statali di cui alla lett. f) dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito di ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, secondo le disposizioni della presente legge, nonché determina la data e le modalità della prima convocazione delle assemblee consortili.

 

 

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI

 

     Art. 3.

     Sono organi del Consorzio:

     - il Consiglio

     - la Giunta

     - il Presidente

     - il Collegio dei revisori dei conti.

     Gli organi restano in carica cinque anni.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina l'indennità spettante al Presidente, ai membri della Giunta e del Consiglio e il compenso per i componenti il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. [5]

     Il Consiglio è composto da 30 consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, tra gli aventi diritto al voto.

     Fanno parte del Consiglio un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale ed un rappresentante per ogni Provincia e comunità montana ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

     I rappresentanti delle Province e delle comunità montane sono eletti tra i componenti dei rispettivi Consigli e possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure.

     I decreti costitutivi e gli Statuti consortili possono prevedere che l'assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota di consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai soggetti indicati nel precedente primo comma.

 

     Art. 5. [6]

     I proprietari e gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo hanno diritto ad un voto e lo esercitano una sola volta e nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

     In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge.

     Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato da rispettivi rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.

     Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare a ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali.

 

     Art. 6. [7]

     1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

     2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

     3. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

     4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

     5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti da quanto iscritto nei bilanci preventivi e dei ruoli dei consorzi di bonifica relativi all'anno in cui si svolgono le elezioni.

     6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.

 

     Art. 7. [8]

     L'elezione del Consiglio si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.

     Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 100, per la seconda fascia da un numero aventi diritto al voto non inferiore a 100 e per la terza fascia da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto.

     I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere al massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

     All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.

     In caso di parità di voti di lista i seggi vengono ripartiti in parti uguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.

     Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

     Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale, entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro 31 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consorte.

     La Giunta regionale decide i ricorsi e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

 

     Art. 8. [9]

     Il Consiglio è validamente costituito dai membri eletti dall'assemblea.

     Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.

     Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei componenti elettivi e con la maggioranza dei voti dei presenti.

     Il Consiglio resta in carica 5 anni. Il quinquennio decorre per tutti gli organi alla data di scadenza formale dei precedenti organi.

     Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

     Gli organi cessati per scadenza dal termine rimangono investiti per la gestione interinale del Consorzio, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi.

     Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze o l'ordine di lista.

     I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

 

     Art. 9. [10]

     Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente e, comunque, entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     In sede di prima costituzione del Consorzio, il Consiglio delibera lo Statuto entro 90 giorni dalla data di elezione degli organi.

 

     Art. 10. [11]

     Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni, il Presidente, il Vice-Presidente ed altri 5 componenti della Giunta, salvo che lo Statuto non preveda un numero inferiore di componenti.

     Il rappresentante della Regione fa parte di diritto della Giunta.

     La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Sindaco, di Assessore Comunale, di Presidente e Componente di Giunta di Comprensorio e di Comunità Montana, di Consigliere regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di Assessore provinciale, di Presidente di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e di Presidente di Ente Provinciale per il Turismo.

 

     Art. 11.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

     2. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

     3. La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio.

     4. I rimanenti revisori effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio del Consorzio [12].

 

     Art. 12.

     Il Consiglio del Consorzio entro tre mesi dalle elezioni degli organi di cui all'articolo 10 delibera il nuovo Statuto.

     I regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello dell'ordinamento dei servizi e dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono adottati dal Consiglio del Consorzio e approvati dalla Giunta regionale.

     Lo Statuto viene pubblicato nell'albo del Consorzio e dei Comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso con le eventuali opposizioni entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale.

     La giunta regionale approva gli statuti, apporta eventuali modifiche, sentiti i Consorzi interessati e la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 13.

     Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire Consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei Consorzi di bonifica interessati, o comunque sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 57 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

 

Titolo III

FUNZIONE DEI CONSORZI

 

     Art. 14.

     Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai Consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza.

     I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

 

     Art. 15.

     I Consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 nonché con le previsioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 [13].

     Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

     a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione agraria e in zone urbane individuate dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni [14];

     b) la individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

     c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali, per l'imposizione di vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

     Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

     Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni presso il Consorzio di bonifica, entro i successivi 20 giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano e le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

     Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di cui al successivo articolo 18, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

 

     Art. 16.

     In caso d'inerzia di un Consorzio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

     Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale nomina un commissario per i necessari adempimenti.

 

 

Titolo IV

ESECUZIONE DELLE OPERE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

 

     Art. 17. [15]

     Nel quadro del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i piani generali per la programmazione della bonifica e dell'assetto del territorio rurale. Entro tale ambito, la Giunta regionale approva i programmi esecutivi delle opere per l'assetto dei comprensori di bonifica.

     I progetti esecutivi delle opere, per importi fino a cinquecento milioni di lire, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

     Per importi superiori a cinquecento milioni di lire il parere di cui sopra è espresso dalla Commissione tecnici regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. che viene integrata in via permanente dal dirigente della segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario, dal direttore del dipartimento per agricoltura e dal direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana. Quando la Commissione esamina questioni attinenti alla bonifica questa viene integrata da tre esperti del settore nominati dalla giunta regionale

     Le funzioni già esercitate dai comitati provinciali per la bonifica integrale in materie attribuite alla competenza regionale ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972. n. 11 sono svolte dalla Regione che dovrà avvalersi delle Commissioni di cui al secondo comma del presente articolo.

     L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

 

     Art. 18. [16]

     (Omissis)

 

     Art. 19.

     Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione, la presentazione dei progetti esecutivi di singole opere da parte dei Consorzi interessati deve essere autorizzata dalla Giunta regionale.

     Per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cui sopra si applicano le norme di cui all'art. 17.

 

     Art. 19 bis. [17]

     1. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

     2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

     3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

     4. I Consorzi di bonifica possono stipulare con gli enti locali ricadenti nel Comprensorio consortile specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comuni.

 

     Art. 19 ter. Ufficiale rogante. [18]

     1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza.

     2. L’ufficiale rogante può svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche a favore di più Consorzi di bonifica che, previa apposita convenzione, costituiscono uffici comuni per l’esercizio di dette funzioni.

 

     Art. 20. [19]

     1. I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 10 ed 11 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

     2. I Consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente, nonché delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.

     3. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunzi legali della provincia o delle province interessate.

     4. Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.

     5. La Giunta regionale approva le deliberazioni di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il ha la facoltà di dare immediata esecuzione alle deliberazioni di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

     6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

     8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.

     9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6.

 

     Art. 21. [20]

     La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale è quella stabilita dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nelle aree riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, il concorso regionale nella spesa delle opere anzidette, quando non sia a totale carico della Regione, è elevato dal 78 all'88 per cento.

     E' posta a totale carico della Regione la spesa occorrente per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali pubblici, prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica.

 

     Art. 22.

     Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessari per dare scolo alle acque, per completare le funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

 

     Art. 23.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

     Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

     In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.

     La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

     Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

     I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dalla Giunta regionale.

 

 

Titolo V

VIGILANZA E CONTROLLI

 

     Art. 24.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 25.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 26.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 27.

     (Omissis) [24].

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 28.

     I Consorzi di bonifica costituiti ai sensi delle leggi statali continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge. Essi sono sciolti con l'approvazione, per il comprensorio di competenza, dello Statuto dei nuovi Consorzi da parte della Giunta regionale.

     Il patrimonio dei Consorzi disciolti passa ai nuovi Consorzi di bonifica, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale tenuto conto della superficie comprensoriale e del numero dei consorziati.

     Il rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica scaduti o che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà attuato secondo le norme del precedente titolo secondo.

 

     Art. 29.

     Nelle zone dove è particolarmente diffusa la condizione di terreni in affitto ed a mezzadria, fino a che i fittavoli e i mezzadri non saranno iscritti nei catasti consorti, la Giunta regionale può nominare, su designazione delle categorie professionali agrarie interessate, fino a tre rappresentanti dei fittavoli e dei mezzadri nel Consiglio dei Consorzi il bonifica, oltre ai consiglieri di cui all'articolo 4.

 

 

Titolo VII

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1975. n. 22 «CONTRIBUZIONE NELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPRENSORI DI BONIFICA SOGGETTI A PARTICOLARE ONEROSITA'»

 

     Art. 30.

     Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente: «Non sono ammessi ai contributi, di cui alla presente legge, i comprensori aventi una contribuzione media inferiore a lire 4.000 per ettaro, sulla base del bianco di previsione e dei ruoli di contribuenza del 1971. Il contributo regionale non potrà portare la contribuenza media ad un importo inferiore a lire 4.000 per ettaro».

 

     Art. 31.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

TABELLA [25]

____________________________________________________

ATTRIBUZIONE RAPPRESENTATA (R) ALLA FASCIA 3 IN BASE

              ALLA CONTRIBUENZA (C) IN %

____________________________________________________

C     R        C     R         C    R         C    R

____________________________________________________

80   56       60    44        40   31        20   18

79   55       59    43        39   31        19   17

78   55       58    43        38   30        18   16

77   54       57    42        37   29        17   16

76   53       56    41        36   29        16   15

75   53       55    41        35   28        15   Il

74   52       54    40        34   27        14   13

73   52       53    40        33   27        13   13

72   51       52    39        32   26        12   12

71   50       51    38        31   25        11   11

70   50       50    38        30   25        10   10

69   49       49    37        29   24         9   10

68   49       48    36        28   23         8   10

67   48       47    36        27   23         7   10

66   47       46    35        26   22         6   10

65   47       45    35        25   21         5   10

64   46       44    34        24   21         4   10

63   46       43    33        23   20         3   10

62   45       42    33        22   19

61   44       41    32        21   19

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[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[5] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980 n. 88 e dall'art. 8 della L.R. 1-3-1983 n. 9.

[6] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980 n. 88, dall'art. 7 della L.R. 1-3-1983 n. 9 e dall'art. 1 della L.R. 28-12-1993, n. 58.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 58.

[8] Articolo già modificato dall'art. 58 della L.R. 31-10-1980, n. 88 e ora così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 58.

[9] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980, n. 88.

[10] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980, n. 88.

[11] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980, n. 88.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 58.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[15] Primo comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 1-3-1983, n. 9.

[16] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[18] Articolo inserito dall’art. 18 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 25.

[20] Articolo così modificato dall'art. 58, quinto comma, della L.R. 31-10- 1980, n. 88.

[21] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[22] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[23] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[24] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 1-3-1983, n. 9.

[25] Tabella così modificata dall'art. 58, ultimo comma, della L.R. 31-10- 1980 n. 88.