§ 3.3.18 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:19/08/1996
Numero:25


Sommario
Art. 7.  Disposizioni applicative.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 3.3.18 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 25. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi di bonifica.

(B.U. 23 agosto 1996, n. 76).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

     Artt. 5. - 6. [3]

 

Art. 7. Disposizioni applicative.

     1. In applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto emana disposizioni attuative del medesimo articolo.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge, i Consorzi di bonifica adeguano i rispettivi Piani di classifica ai criteri medesimi ed a quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[2] Modificano la L.R. 13 gennaio 1976, n. 3.

[3] Modificano la L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.