§ 6.2.22 - Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.
Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/06/1993
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.
Art. 3.  Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.
Art. 4.  Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.
Art. 4 bis.  Interventi di formazione.
Art. 4 ter.  Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo del Veneto orientale.
Art. 5.  Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.
Art. 5 bis.  Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.
Art. 5 ter.  Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.
Art. 5 quater.  Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.
Art. 6.  Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale.
Art. 6 bis.  Strumenti di coordinamento.
Art. 7.  Finanziamento regionale.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.22 - Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.

Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.

(B.U. n. 53 del 25-6-1993).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale [1].

     2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino - Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto [2].

     3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui all’articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:

a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;

b) all’industria, all’artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all’agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l’occupazione [3].

 

     Art. 2. Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale. [4]

     1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

     2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.

 

     Art. 3. Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese. [5]

 

     Art. 4. Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione. [6]

     1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Città metropolitana di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1 [7].

     2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29, localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede nella Città metropolitana di Venezia [8].

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee [9].

     4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico [10].

 

     Art. 4 bis. Interventi di formazione. [11]

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Portogruaro Campus. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute [12].

 

     Art. 4 ter. Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo del Veneto orientale. [13]

     1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo del Veneto orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall’Unione europea.

     2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo.

 

     Art. 5. Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro. [14]

     1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.

 

     Art. 5 bis. Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli. [15]

     1. Per il completamento delle opere ed attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

     2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

     3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b.U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione.

 

     Art. 5 ter. Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. [16]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l'anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 "Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo").

 

     Art. 5 quater. Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave. [17]

     1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la ristrutturazione del Teatro Astra (u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione")

 

     Art. 6. Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale. [18]

     1. Il territorio di cui all’articolo 1 comma 2 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.

     2. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.

     3. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell’area di cui all’articolo 1 comma 2.

     4. La Conferenza ha i seguenti compiti:

     a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area, anche con riferimento agli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3;

     b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell’area;

     c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;

     d) proposta in ordine all’istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

     5. Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo.

 

     Art. 6 bis. Strumenti di coordinamento. [19]

     1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

 

     Art. 7. Finanziamento regionale. [20]

     1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall’articolo 1.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:

     a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo globale spese d'investimento - capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;

     b) utilizzo della somma di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa, iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese d'investimento del bilancio per l'anno 1993;

     c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa iscritto al capitolo 342l dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale» con lo stanziamento di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo 80030 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo stato di previsione del bilancio per l'anno 1993.

     3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006 denominato «Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale», verrà determinato ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

[6] Vedi l'art. 7 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58, per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[9] Comma già modificato dall’art. 70 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 52 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, modificato dall'art. 71 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3, e così sostituito dall'art. 38 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[12] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[13] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 70 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 70 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, modificato dall'art. 64 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[19] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.