§ 6.2.236 - L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:03/02/2020
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 7.  Abrogazioni.
Art. 8.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.2.236 - L.R. 3 febbraio 2020, n. 6.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".

(B.U. 7 febbraio 2020, n. 16)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. All’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione del Veneto, in armonia con gli articoli 3, 6, 8 e 11, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.”;

b) al comma 2 dopo la parola: “Caorle,” sono inserite le seguenti: “Cavallino - Treporti,” e dopo la parola: “Pramaggiore,” sono inserite le seguenti: “Quarto d’Altino,”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui all’articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare riferimento:

a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;

b) all’industria, all’artigianato, al turismo, al commercio, ai servizi, all’agricoltura ed al settore agroalimentare, a beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle società consortili e delle associazioni, per la promozione economica e l’occupazione.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. All’articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nella Provincia di Venezia” sono sostituite dalle seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”;

b) al comma 2, le parole: “in Provincia di Venezia” sono sostituite dalle seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”;

c) al comma 3, le parole: “Per le finalità e con le modalità previste dall’art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1” sono soppresse e dopo le parole: “Veneto orientale” sono aggiunte le parole: “in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. Nella rubrica dell’articolo 4 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole: “della Venezia” sono sostituite dalle seguenti: “del Veneto”.

2. Al comma 1, dell’articolo 4 ter, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole: “nelle aree balneari” sono soppresse e le parole: “della Venezia” sono sostituite dalle seguenti: “del Veneto”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. L’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale.

1. Il territorio di cui all’articolo 1 comma 2 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.

3. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell’area di cui all’articolo 1 comma 2.

4. La Conferenza ha i seguenti compiti:

a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area, anche con riferimento agli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3;

b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell’area;

c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economico-sociale;

d) proposta in ordine all’istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di altri enti pubblici anche economici.

5. Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis Strumenti di coordinamento.

1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.

1. L’articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Finanziamento regionale.

1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall’articolo 1.”.

 

     Art. 7. Abrogazioni.

1. Gli articoli 2, 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 sono o restano abrogati.

 

     Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.