§ 1.3.12 – L.R. 28 dicembre 1993, n. 55.
Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell'assistenza sanitaria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:28/12/1993
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
Art. 2.  Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973 n. 9.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
Art. 4.  Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
Art. 5.  Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.
Art. 6.  Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 1.3.12 – L.R. 28 dicembre 1993, n. 55. [1]

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.

(B.U. 31 dicembre 1993, n. 111).

 

     Art. 1. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

     1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1 gennaio 1995.

     1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio [2].

     2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973 n. 9.

     1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:

     a) abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;

     b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;

     c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.

     2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

     2 bis. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età [3].

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

     1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

     1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:

 

 

Anni di contribuzione      Percentuale sulla indennità

                                 consiliare lorda

 

        5                               30%

        6                               33%

        7                               36%

        8                               41%

        9                               44%

       10                               47%

       11                               50%

       12                               53%

       13                               56%

       14                               59%

       15                               63%

       16 ed oltre                      67%

 

     2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma del l'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.

     3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento                  Coefficiente di riduzione

 

        55                                   0,7604

        56                                   0,8016

        57                                   0,8460

        58                                   0,8936

        59                                   0,9448

 

     4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

 

     Art. 5. Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

     I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all’assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi [4].

     1 bis. [I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio]. [5]

     2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

 

     Art. 6. Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato.

     1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100, la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 1 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.


[1] Legge abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata, e dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall’art. 36 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.

[4] Comma sostituito dall’art. 39 della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 e così modificato dall’art. 30 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Comma aggiunto dall’art. 36 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2 e abrogato dall’art. 30 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.