§ 1.3.22 - L.R. 27 luglio 2007, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:27/07/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
Art. 2.  Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
Art. 9.  Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
Art. 14.  Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


§ 1.3.22 - L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

(B.U. 31 luglio 2007, n. 67)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

 

Art. 1. Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .

     1. Le novellazioni operate dall’articolo 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sono confermate.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , le parole “e assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa” sono soppresse.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa è per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , è così sostituito:

“Articolo 7

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 .

2. L’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità e degli assegni di fine mandato sono curate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 9

1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:

a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:

a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

56

0,8016

57

0,8460

58

0,8936

59

0,9448

 

b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

60

0,7604

61

0,8016

62

0,8460

63

0,8936

64

0,9448

 

5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.”.

     2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti al momento della cessazione dal mandato.

     3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

“Articolo 10

1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 12

1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima.”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 14

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .

     1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituita:

“a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero;”.

     2. Alla lettera c) del comma primo dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o del convivente more uxorio”.

     3. All’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole “avente diritto” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”;

     b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”.

 

     Art. 9. Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

     1. L’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è abrogato.

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

1. L’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come introdotto dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

“Articolo 19 bis

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie.

     1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .

 

     Art. 12. Abrogazioni.

     1. Restano abrogate:

     a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 “Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni;

     b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali” ” e successive modificazioni;

     c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 “Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26”;

     d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 “Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modifiche e integrazioni”;

     e) il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e successive modificazioni.

     2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , decorre dal 1° gennaio 2010.

     3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, è abrogata la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 “Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

 

     Art. 13. Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

     1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8 ter - Devoluzione degli emolumenti.

1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

     1. L’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 8 bis - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali.

1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.”.