§ 6.2.112 - L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:03/02/2006
Numero:2


Sommario
Art.  1. Quadro finanziario di riferimento.
Art. 2.  Rifinanziamenti e fondi speciali.
Art. 3.  Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del demanio stesso.
Art. 4.  Aggiornamento dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti.
Art. 5.  Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto”.
Art. 6.  Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
Art. 8.  Centro regionale sulla sclerosi multipla.
Art. 9.  Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
Art. 10.  Programmi di intervento per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena.
Art. 11.  Misure per l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione nelle strutture intermedie.
Art. 12.  Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
Art. 13.  Finanziamento attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico.
Art. 14.  Contributi straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
Art. 15.  Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, [...]
Art. 16.  Valorizzazione dei prodotti agricoli locali.
Art. 17.  Modifica alla legge regionale n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa.
Art. 18.  Operazioni di smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A.
Art. 19.  Interventi destinati a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.
Art. 20.  Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica Regionale”.
Art. 21.  Realizzazione di opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei trasporti.
Art. 22.  Azioni per adeguare il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell’utenza.
Art. 23.  Contributo straordinario a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio [...]
Art. 24.  Finanziamento aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria.
Art. 25.  Sviluppo del marketing territoriale.
Art. 26.  Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro [...]
Art. 27.  Contributo straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.
Art. 28.  Azioni di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva.
Art. 29.  Modifica dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 30.  Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.
Art. 31.  Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
Art. 32.  Contributi per la gestione dei nidi aziendali pubblici.
Art. 33.  Fondo per il servizio civile regionale volontario.
Art. 34.  Interventi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da calamità naturali.
Art. 35.  Contributo straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto Orientale.
Art. 36.  Contributo straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare la nuova autostazione per il trasporto [...]
Art. 37.  Contributo per recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo.
Art. 38.  Disposizioni in materia di indennità premio di fine servizio per il personale trasferito alle dipendenze di altri soggetti.
Art. 39.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari”.
Art. 40.  Modifica della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
Art. 41.  Contributo straordinario a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato Artistico.
Art. 42.  Contributo straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno.
Art. 43.  Interramento di linee elettriche.
Art. 44.  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.
Art. 45.  Modifica della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
Art. 46.  Contributo per la promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di Chioggia e Porto Levante.
Art. 47.  Contributo straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori.
Art. 48.  Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona.
Art. 49.  Adesione della Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE).
Art. 50.  Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
Art. 51.  Autorizzazione all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici dell’Amministrazione regionale.
Art. 52.  Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
Art. 53.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 6.2.112 - L.R. 3 febbraio 2006, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006.

(B.U. 7 febbraio 2006, n. 14).

 

Art. 1. Quadro finanziario di riferimento.

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2006, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 500.859.000,00.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali.

     1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2006, sono determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

     3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

 

     Art. 3. Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del demanio stesso.

     1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

     2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

     3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di riferimento.

     4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti [1].

     5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all’articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull’ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l’importo di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Aggiornamento dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti.

     1. Entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare alle aziende ULSS, con decorrenza 1° gennaio 2006, le quote di rilievo sanitario per l’accoglienza di persone in condizione di non auto-sufficienza accolte nei centri servizi convenzionati ed in possesso dell’autorizzazione al funzionamento i cui posti risultano occupati al 31 dicembre 2005.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte mediante imputazione all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, previa riduzione di pari importo dell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2006. Resta inteso che all’interno dell’upb U0148 trova copertura pure l’adeguamento del 3 per cento delle rette.

 

     Art. 5. Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto”.

     1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee.”.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 6. Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. [2]

     [1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di:

     a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di funzionamento;

     b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;

     c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;

     d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad esse affidati dai comuni.

     2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate a sostegno dell'associazionismo comunale.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzioni e di deleghe agli enti locali”.

     4. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e tuttavia sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.

     5. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli Enti locali" del bilancio di previsione 2006.

     6. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1 lettera b), in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera c), ed in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera d), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007 "Trasferimenti agli Enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2006.]

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.

     1.L'articolo 15, comma 2 ter, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così sostituito:

     "2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.".

 

     Art. 8. Centro regionale sulla sclerosi multipla.

     1. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”come integrato dall’articolo 20 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”, lo stanziamento triennale per il centro regionale sulla sclerosi multipla è incrementato di euro 50.000,00.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative del comma 1.

     3. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull’attività del centro.

 

     Art. 9. Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria [3].

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne il primo anno di applicazione, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, la Giunta regionale adotta i criteri per la definizione delle categorie di opere ammissibili a contributo, le modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle stesse ai fini della predisposizione di una graduatoria, nonché le modalità di erogazione del contributo e di controllo sulle opere realizzate a monitoraggio della spesa.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 10. Programmi di intervento per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena.

     1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di parassiti da quarantena su colture agrarie, forestali e verde ornamentale, la Giunta regionale adotta programmi di intervento che comprendono le seguenti azioni:

     a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;

     b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali attuative delle direttive 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 e, dei loro decreti applicativi;

     c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione delle malattie;

     d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;

     e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.

     2. I programmi di cui al comma 1, formulati e coordinati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, sono realizzati in collaborazione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, nonché con istituti universitari e di ricerca e con l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

     3.Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 754.100,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 11. Misure per l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione nelle strutture intermedie.

     1. Le strutture che garantiscono la continuità assistenziale tra il sistema di cure ospedaliere ed il sistema di cure distrettuali destinate ad accogliere persone dimesse da reparti ospedalieri ed affette da esiti non stabilizzati di patologie acute, appartengono al livello essenziale “assistenza ospedaliera”. Pertanto le prestazioni erogate in tali strutture non sono sottoposte ad alcuna forma di compartecipazione.

     2. La Giunta regionale entro sessanta giorni adotta i criteri per garantire la continuità assistenziale di cui al primo comma.

     3. Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA) vengono classificate residenze sanitarie assistenziali (RSA).

 

     Art. 12. Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. [4]

     1. Nel quadro dell’azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di aprile di ogni anno, un provvedimento che stabilisce i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche.

 

     Art. 13. Finanziamento attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico. [5]

     [1. Allo scopo di assicurare il completamento e la conclusione delle attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare la prosecuzione delle relative iniziative per l’anno 2006, sulla base delle modalità attuative e delle procedure stabilite dal programma medesimo.

     2. L’aiuto viene concesso, nei limiti dell’80 per cento della spesa ammissibile, a supporto della realizzazione di un apposito Progetto operativo approvato dalla Giunta regionale e attuato tramite l’Associazione regionale allevatori del Veneto (ARAV).

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2006.]

 

     Art. 14. Contributi straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

     1. Al fine dell'estinzione del debito residuo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto già fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratto di finanziamento con la Società Veneziana Canalgrande S.p.A. (SVEC), si trovino ad essere chiamati ad adempiere all'obbligazione di garanzia.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che si siano direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest'ultima.

     3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti di spesa di cui al comma 4, secondo criteri e procedure stabilite dalla Giunta regionale.

     4. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.250.000,00 ripartita in ragione di euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”).

 

     Art. 15. Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica, ed edilizia”.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole “all'interno delle aree urbane” sono inserite le seguenti: “29 dicembre 1999, n. 61 “Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse”, 28 dicembre 1998, n. 32 “Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani”; alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: “della legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e della legge 24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”.

 

     Art. 16. Valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari locali di qualità ottenuti da piccole e medie imprese nell'ambito del territorio regionale e di valorizzare, sotto il profilo socio-culturale, ambientale e turistico, le relative aree di produzione, è autorizzata a finanziare azioni a carattere divulgativo, informativo e promozionale di tali prodotti e del loro utilizzo anche alimentare.

     2. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso ad enti pubblici nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti dell’allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0045 “Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità ed altri servizi” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa.

     1. All'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 54/1999 è aggiunta la seguente lettera:

     “b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto.”.

     2. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge regionale n. 54/1999 sono previste per l'esercizio finanziario 2006:

     a) per la lettera a) dell'articolo 4 euro 150.000,00;

     b) per la lettera b) dell'articolo 4 euro 250.000,00;

     c) per la lettera b bis) dell'articolo 4 euro 50.000,00.

 

     Art. 18. Operazioni di smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A.

     1. La Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di smobilizzo pro-soluto di crediti dalla stessa vantati verso istituti di credito a valere su fondi di rotazione regionali costituiti presso la stessa società.

     2. L’utilizzo delle risorse derivanti dall’operazione di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti di disciplina dei rapporti tra Veneto Sviluppo S.p.A. e Regione del Veneto.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 19. Interventi destinati a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

     1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e di concentrazione degli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale previsti dall’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo rischi dei confidi che risultano dalla fusione di organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima di cinque volte l’ammontare del fondo rischi nel limite di un milione di euro per ciascuna operazione di fusione. Sono ammissibili le operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2004.

     3. Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0073 “Attività di incentivazione per il commercio” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 20. Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica Regionale”.

     1. L’articolo 5 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica Regionale” è così sostituito:

     “Articolo 5.

     1. La Regione del Veneto, per l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei diversi elaborati.

     2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammatiche.

     3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente disciplina.

     4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie.”.

     2. All’articolo 6 primo comma le parole: “agli articoli 2 e 5” sono sostituite da: “all’articolo 2” e le parole: “1977, 1978, 1979, 1980” sono sostituite da: “finanziari successivi”.

 

     Art. 21. Realizzazione di opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei trasporti.

     1. Al fine di garantire l’attuazione di interventi da realizzarsi in finanza di progetto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e con particolare riferimento alla realizzazione dell’“Autostrada Nogara-Mare”, della “Circonvallazione orbitale di Padova” e del “Nuovo Asseintermodale lungo l’idrovia Padova-Venezia”, è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 100.000.000,00 da erogare in dieci anni.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 22. Azioni per adeguare il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell’utenza.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare uno stanziamento di complessivi euro 50.000.000,00, da erogare in dieci anni, per interventi di ammodernamento e di potenziamento dei mezzi delle infrastrutture da adibire al sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) del Veneto.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 23. Contributo straordinario a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive”.

     1. Al fine di consentire il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745, un contributo straordinario per complessivi euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2006.

     2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività produttive” e dall’articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 24. Finanziamento aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria.

     1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci anni.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 25. Sviluppo del marketing territoriale.

     1. La Regione del Veneto promuove iniziative nel settore delle infrastrutture per lo sviluppo del marketing territoriale, per migliorare l’immagine e l’offerta del territorio veneto, al fine di incentivare gli investimenti di soggetti terzi.

     2. Per le finalità del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento regionale di euro 500.000,00 per l’esercizio 2006 per la redazione di studi ed attività promozionale.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 26. Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in conformità a quanto previsto nell’articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per il triennio 2006-2008, progetti sperimentali che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità alle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 27. Contributo straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 alla Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l. (GIS S.r.l.), per l’organizzazione della celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.

     2. La Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l., entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di attività alla Giunta regionale per l’approvazione. Una parte del finanziamento verrà destinata ai comuni dell’area del Cadore e del Comelico interessati.

     3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 28. Azioni di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva. [6]

     1. La Giunta regionale, al fine di qualificare il territorio delle province del Veneto attraverso la presenza di impianti sportivi di eccellenza, a livello nazionale od internazionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare un programma di intervento straordinario per la realizzazione ed il recupero di impianti sportivi. Le iniziative inserite in tale programma possono beneficiare di contributi in conto capitale attraverso la stipula di specifici accordi di programma con la Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale, nella redazione del programma, riconosce priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:

     a) la partecipazione del capitale privato;

     b) la disponibilità delle aree per la realizzazione dell’intervento;

     c) la cantierabilità degli interventi;

     d) l’intesa tra il Comitato regionale del CONI e il soggetto realizzatore.

     3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative, almeno una per provincia, il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 500.000,00, mentre l’ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.500.000,00.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0179 “Interventi per l’impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2006.

     5. Gli interventi inseriti nel programma di intervento straordinario sono privilegiati nel riparto delle risorse destinate a fini analoghi da altre leggi regionali e nazionali nonché da provvedimenti comunitari.

 

     Art. 29. Modifica dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

     1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” le parole: “a tutto l’esercizio 2006” sono sostituite dalle parole: “a tutto l’esercizio 2008”.

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 [7]:

     a) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;

     b) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;

     c) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

     2. [A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 continua ad essere calcolata sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005] [8].

     3. [A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari [9]:

     a) la diaria prevista dall’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 continua ad essere erogata nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

     b) il rimborso spese previsto dall’articolo 6 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è calcolato sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005] [10].

     3 bis. [Il rimborso spese di trasporto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, nonché l’indennità giornaliera di trasferta di cui alla lettera b) del comma 1 ed al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, continuano ad essere determinate secondo le modalità stabilite rispettivamente nel medesimo articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266] [11].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari:

     a) il contributo previsto dall’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è calcolato sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;

     b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

     c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;

     d) gli assegni di fine mandato di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono calcolati sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005 [12].

     5. Alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     “2 bis - Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età;”;

     b) al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 le parole: “Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali” sono sostituite dalle parole : “I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge”;

     c) il comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è abrogato.

     6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

     Art. 31. Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

     1. Al fine di consentire alle province e ai comuni forme più flessibili per la gestione dei servizi locali la legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 è modificata come segue:

     a) all’articolo 8 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     “2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate le province possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;

     b) all’articolo 9 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     “2 bis. Per l’esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.”.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 32. Contributi per la gestione dei nidi aziendali pubblici.

     1. Gli asili nido aziendali istituiti da enti pubblici hanno diritto ad un contributo per le spese di gestione in misura pari a quello erogato dalla Regione agli asili nido del Veneto.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2006 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 33. Fondo per il servizio civile regionale volontario.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire una nuova upb denominata “Fondo per il servizio civile regionale volontario”.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare l’upb di cui al comma 1 con euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

 

     Art. 34. Interventi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da calamità naturali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto di edifici o pertinenze danneggiati da calamità naturali nel corso degli anni 2005 e 2006.

     2. I contributi sono assegnati, tramite i comuni, ai proprietari per la parte non coperta da assicurazione per un importo non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di euro 70.000,00 per soggetto richiedente.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 35. Contributo straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto Orientale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario di euro 490.000,00 per la messa in funzione della sede della Conferenza in comune di Portogruaro.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 490.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 36. Contributo straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) un contributo straordinario di euro 1.500.000,00 per i lavori di completamento dell'edificio sito in Comune di Jesolo e destinato ad ospitare, secondo l'accordo di programma tra Ministero dell'Interno, Provincia di Venezia e ATVO spa, la nuova autostazione per i servizi di trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile.

     2. Per le modalità di erogazione e rendicontazione si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0129 “Interventi strutturali nella logistica per i trasporti” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 37. Contributo per recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo.

     1. La Regione eroga un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Vò Euganeo per il progetto di recupero e ristrutturazione di Villa Venier al fine della sua trasformazione in centro culturale e storico dei Colli Euganei prevedendo un museo della memoria della deportazione ebraica quale testimonianza visibile del rifiuto e della condanna di ogni totalitarismo (upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di indennità premio di fine servizio per il personale trasferito alle dipendenze di altri soggetti.

     1. Nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte dalla Regione ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di cui all'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP.

     2. Al personale già trasferito all'azienda regionale per i settori agricolo, forestale agro-alimentare denominata Veneto Agricoltura, a seguito della soppressione degli enti di cui all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è riconosciuta, in base al periodo utile computato alla data del trasferimento stesso, l'indennità, a carico dell'azienda stessa, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle ipotesi di trasferimento volontario ad altro ente od azienda. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trasferimenti o conferimenti di attività antecedenti all'entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 39. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 “Contributo ai gruppi consiliari”.

     1. All’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

     “1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura.”.

 

     Art. 40. Modifica della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”, è così sostituito:

     “2. Il limite massimo del reddito per l’anno solare in corso ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, è pari ad euro 29.000,00.”.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 41. Contributo straordinario a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato Artistico.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’esercizio 2006, un contributo straordinario di euro 260.000,00 a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato Artistico, con sede ad Este (Pd), per il sostenimento delle azioni svolte dalla stessa in ambito culturale e della formazione professionale.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 42. Contributo straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'esercizio 2006, un contributo straordinario di euro 350.000,00 a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, al fine di garantire il proseguimento dei corsi specialistici già attivati dal polo universitario bellunese.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 43. Interramento di linee elettriche.

     1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale negativo che deriva dagli elettrodotti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di complessivi euro 1.000.000,00, per l'esercizio 2006, a favore di enti locali, enti parco e società di gestione degli elettrodotti, per l'esecuzione dei lavori di interramento, sulla base di specifici accordi di programma posti in essere con i citati soggetti.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 44. Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00 [13].

     1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto [14].

     2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del riconoscimento economico di cui al comma 1 [15].

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 45. Modifica della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)” è così sostituita:

     “b) pet therapy le attività che utilizzano l’impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non.”.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

     “3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3.”.

     3. L’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è così sostituito:

     “Art. 3 - Modalità di applicazione.

     1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy e di terapia del sorriso, a cui possono partecipare le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, su proposta dei direttori generali delle stesse, che devono essere realizzati e nell’ambiente ospedaliero in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia e nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non.

     2. L’ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:

     a) dell’ambito e delle modalità di applicazione dell’utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;

     b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di pet therapy o di gelotologia;

     c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull’utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;

     d) dei criteri di assistenza e cura dell’animale stabiliti mediante apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture veterinarie private.”.

     4. L’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è abrogato.

     5. L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è così sostituito:

     “Art. 5 - Relazione annuale.

     1. I direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull’andamento dell’attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.”.

     6. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.

     1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie complementari di cui all’articolo 1 e di incoraggiare l’adozione di animali abbandonati, è autorizzata a finanziare progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.

     2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00.”.

     7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, di cui euro 350.000,00 a sostegno della pet therapy ed euro 150.000,00 a sostegno della terapia del sorriso, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 46. Contributo per la promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di Chioggia e Porto Levante.

     1. La Giunta regionale, al fine di promuovere il sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti regionali di Chioggia e Porto Levante, è autorizzata a concedere un contributo annuo di euro 10.000,00 con riferimento a ciascun porto.

     2. I soggetti destinatari del contributo di cui al comma 1 sono individuati, per il porto di Porto Levante nella Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) di Rovigo e per il porto di Chioggia nella azienda speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), tenuto conto delle funzioni istituzionali di tale azienda speciale in materia di programmazione, coordinamento, promozione e pianificazione delle opere portuali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, nonché di gestione del demanio portuale affidatole in concessione.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 47. Contributo straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore euro 700.000,00 e al Comune di Sappada euro 500.000,00, a titolo di contributo straordinario per l’anno 2006, per interventi di realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato dei relativi comprensori sciistici. [16]

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore un contributo straordinario per l’anno 2006, per interventi di miglioramento dello stabile adibito a struttura termale, di proprietà del Comune di Comelico Superiore e degli impianti tecnologici con particolare riferimento al risparmio energetico e al potenziamento dei reparti termali, per complessivi euro 300.000,00.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2006.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 48. Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona.

     1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle fondazioni liriche La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario pari ad euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni.

     2. Al fine di favorire e sostenere le attività connesse alla programmazione lirica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario al Comune di Padova pari a euro 250.000,00, a sostegno della stagione lirica padovana.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.250.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 49. Adesione della Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 47.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazione in Enti e Associazioni" del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 50. Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica. [17]

     [1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dei consorzi di bonifica che disciplina tra l’altro i criteri specifici di esenzione o riduzione dei contributi consortili.

     2. Se la legge regionale di cui al comma 1 non è approvata entro il 31 dicembre 2006, a decorrere dal primo gennaio 2007 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai consorzi di bonifica un contributo straordinario in sostituzione della contribuzione consortile dei proprietari di immobili tenuti al pagamento di un contributo di importo massimo di euro euro 16,53 [18].

     2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al comma 2 sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma 1 [19].

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” del bilancio pluriennale 2006-2008.]

 

     Art. 51. Autorizzazione all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici dell’Amministrazione regionale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’acquisizione, previo parere della competente commissione consiliare, mediante operazione di leasing immobiliare, della porzione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS., sito in Venezia, fondamenta Santa Lucia, di proprietà della Società Grandi Stazioni S.p.A. con sede in Roma, costituito dalla porzione di bene già oggetto di contratto di locazione, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Società Grandi Stazioni S.p.A. in data 26 ottobre 2001, oltre agli ex magazzini fronte acqueo.

     2. Il complesso immobiliare è da destinarsi a sede di uffici regionali.

     3. L’acquisizione, totale o parziale, di cui al comma 1, può essere effettuata anche per il tramite della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC), società interamente partecipata dalla Regione del Veneto. In tal caso, il complesso immobiliare di cui al comma 1 costituirà successivamente oggetto di contratto di affitto tra la SVEC e la Regione del Veneto.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0021 “Gestione dei beni mobili” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 52. Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.

     1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 dopo le parole “la disponibilità” è aggiunta la frase “è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico” e vengono soppresse le parole: “si aggiunge alla riserva di cui al comma 1”.

     2. Al comma 2 lettera a), dell’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 sostituire la cifra 1 con 1,1.

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2006.

 

     Art. 53. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13. Il termine di cui al presente comma è stato rideterminato al 30 giugno 2008 dall'art. 107 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.

[7] Alinea così modificato dall'art. 35 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[8] Comma modificato dall'art. 35 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[9] Alinea così modificato dall'art. 35 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 2007, n. 22.

[16] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[17] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12.

[18] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[19] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.