§ 5.2.179 - L.R. 16 agosto 2007, n. 23.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/08/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”.
Art. 3.  Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).
Art. 5.  Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, [...]
Art. 6.  Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.
Art. 8.  Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi [...]
Art. 9.  Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 10.  Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni.
Art. 11.  Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e [...]
Art. 12.  Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...]
Art. 13.  Strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 13 bis.  Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino [...]
Art. 14.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.
Art. 15.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.2.179 - L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione

(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”. [1]

     [1. Al comma 4, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 le parole: “per l’anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2005 e 2006”.

     2. Al comma 7, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: “a decorrere dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione”.]

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”.

     1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente: “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.

     2. Al primo comma, dell’articolo 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: “scuola materna non statale” sono sostituite dalle seguenti: “scuola dell’infanzia non statale”.

     3. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. La Giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:

a) per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:

1) al numero delle sezioni funzionanti;

2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;

3) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.

b) per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:

1) al numero delle sezioni funzionanti;

2) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato”.

     4. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.

 

     Art. 3. Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

     2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea [2].

     4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

     4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione [3].

     5. [Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale] [4].

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).

     1. All’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:

“1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto.”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

     1. Il comma 2, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento.”.

     2. Al comma 4, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: “delegate e” sono soppresse.

     3. Il comma 6, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate.”.

     4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente articolo, l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a titolo di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.

     1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.

     1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.

 

     Art. 8. Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

     1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"e successive modificazioni, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"e successive modificazioni e dell’articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l’importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro [5].

     1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del suddetto importo con finalità di supporto alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro [6].

     1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività [7].

     2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale [8].

     3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti [9].

     4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”;

     b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

 

     Art. 9. Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

     1. L’articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

“1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.

     2. L’articolo 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così modificato: le parole “ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22” sono così sostituite: “ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” ”.

     3. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

“1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.”.

     4. L’articolo 18, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

“Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.

1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni.

     1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, come introdotto dall’articolo 49 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

“1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1.”.

 

     Art. 11. Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.

     1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.

     2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”, dopo le parole “trattamento riabilitativo” sono soppresse le parole “in centri specializzati” e aggiunte le parole “debitamente certificato”.

     3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.

     4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come introdotto dal comma 1, dell’articolo 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, è inserito il seguente:

“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi.”.

 

     Art. 13. Strutture sanitarie e socio-sanitarie.

     1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie [10].

     1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento [11].

 

     Art. 13 bis. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [12]

     1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

     1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni possono essere costituite Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

     2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.”.

     2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

     “3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.”.

 

     Art. 15. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 30.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2010, n. 21.

[5] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43.

[6] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[7] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 18.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 18.

[10] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 18.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 18.