§ 5.4.49 - L.R. 9 agosto 2002, n. 19.
Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:09/08/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Istituzione elenco regionale.
Art. 2.  Tipologia di accreditamento.
Art. 3.  Tenuta dell’elenco.
Art. 4.  Criteri di accreditamento.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 5.4.49 - L.R. 9 agosto 2002, n. 19.

Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati.

(B.U. n. 78 del 13 agosto 2002).

 

Art. 1. Istituzione elenco regionale.

     1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, è istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati [1].

     2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni”, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale [2].

     3. Per l'iscrizione nell’elenco regionale, i soggetti che gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della Giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti.

     4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico, deve indicare:

     a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede l’accreditamento;

     b) la dotazione finanziaria finalizzata all’attività di formazione e di orientamento;

     c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell’attività;

     d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;

     e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni attivate;

     f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo  di certificazione accreditato dal Sistema Nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti.

     5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.

     6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva variazione

 

     Art. 2. Tipologia di accreditamento.

     1. Gli organismi di formazione possono chiedere l’accreditamento tra i seguenti ambiti di attività:

     a) obbligo formativo;

     b) formazione superiore;

     c) formazione continua;

     d) orientamento.

     2. L'elenco regionale di cui all’articolo 1 può essere articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Tenuta dell’elenco.

     1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale.

     2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell’elenco è revocata con decreto del dirigente della struttura competente.

     2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di trecentosessanta giorni [3].

     2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis, comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura [4].

     3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l’obbligo di accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

     4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

 

     Art. 4. Criteri di accreditamento.

     1. La Giunta regionale individua i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell'elenco regionale nonché ulteriori criteri applicativi, anche sulla base degli standard definiti dal Ministero del lavoro in attuazione dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell’articolo 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Nella definizione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e dei successivi aggiornamenti, la Giunta regionale può individuare, sentita la competente Commissione consiliare, criteri di valutazione a punteggio distribuiti sulle diverse tipologie di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il dirigente della struttura competente in materia di formazione provvede all'iscrizione degli organismi di formazione nell'elenco entro il termine di trecentosessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della istanza.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 è fissato in due anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nell'elenco regionale.

     3. Ai fini della iscrizione all'elenco sono considerate valide le domande presentate al Presidente della Giunta regionale ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2140 del 3 agosto 2001, in relazione ai requisiti minimi in essa definiti.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2010, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2010, n. 23.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2010, n. 23.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2010, n. 23.