§ 5.4.2 - L.R. 30 gennaio 1990, n. 10.
Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:30/01/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Programma triennale.
Art. 3.  Gabinetto economico.
Art. 4.  Servizio di programmazione e valutazione.
Art. 5.  Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.
Art. 6.  Oggetto e finalità.
Art. 7.  Tipologia delle azioni formative.
Art. 8.  Progettazione dell'azione formativa.
Art. 9.  Attuazione delle azioni formative.
Art. 10.  Centri di formazione professionale.
Art. 11.  Attività convenzionate con gli enti.
Art. 12.  Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.
Art. 13.  Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.
Art. 14.  Formazione professionale degli apprendisti.
Art. 15.  Interventi a favore di soggetti svantaggiati.
Art. 16.  Convenzioni e consorzi per attività particolari.
Art. 17.  Centri polo.
Art. 18.  Accertamento della professionalità.
Art. 19.  Attività libere di formazione professionale.
Art. 20.  Oggetto e finalità.
Art. 21.  Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.
Art. 22.  Cicli brevi di orientamento.
Art. 23.  Sostegno all'occupazione.
Art. 24.  Interventi urgenti.
Art. 25.  Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego.
Art. 26.  Centro regionale per le politiche del lavoro.
Art. 27.  Fondo per l'occupazione.
Art. 28.  Norma transitoria.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  Norma finale.
Art. 31.  Abrogazioni.


§ 5.4.2 - L.R. 30 gennaio 1990, n. 10. [1]

Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.

(B.U. n. 8 del 2-2-1990).

 

Titolo I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la Legge statale n. 845 del 1978, con il Programma regionale di sviluppo, con gli indirizzi della Comunità economica europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.

     2. Gli interventi di cui al comma I mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.

     4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.

     5. Nel processo di programmazione la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

 

     Art. 2. Programma triennale. [2]

     [1. La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.

     2. Nel programma triennale sono stabiliti:

     a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;

     b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;

     c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

     d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;

     e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;

     f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.

     3. Il programma triennale è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale, previo parare della Commissione regionale per l'impiego.

     4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.

     5. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.

     6. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successiva [3].]

 

     Art. 3. Gabinetto economico. [4]

     [1. Allo scopo di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 e di curarne la congruità con il Programma regionale di sviluppo, e istituito, all'interno della Giunta regionale, ferme restando le attribuzioni proprie di essa, un comitato interassessorile per il coordinamento delle politiche formative e occupazionali, denominato Gabinetto economico.

     2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dagli assessori ai quali sono affidate le materie bilancio e programmazione formazione professionale, lavoro. Il Presidente può delegare uno degli assessori a presiedere il Gabinetto economico.

     3, Partecipano alle riunioni del Gabinetto economico gli assessori regionali di volta in volta interessati.

     4. Al Gabinetto economico spetta:

     a) elaborare la proposta di programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, assicurandone la rispondenza con il Programma regionale di sviluppo;

     b) sovrintendere all'attuazione del programma triennale;

     c) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalla Giunta regionale in materia di coordinamento delle politiche formative e occupazionali.

     5. L'indirizzo unitario nell'espletamento dell'attività amministrativa del Gabinetto economico è assicurato da una Commissione composta dal segretario generale della programmazione, o da un suo sostituto, dal segretario regionale alle attività formative, dal segretario regionale per le attività produttive e al lavoro - settori secondario e terziario -, fatte salve le competenze della Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8.

     6. Il Gabinetto s'avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto da un numero non superiore a 7 esperti nominati dalla Giunta regionale.

     7. Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del Gabinetto economico o da un suo delegato e dura in carica per un triennio.

     8. Ai componenti spettano le indennità e il rimborso spese previsti dall'articolo 5 della Legge regionale 3 agosto 1978 e n. 40 e successive integrazioni e modificazioni.

     9. Le funzioni di segreteria per la Commissione e per il comitato sono svolte dal servizio di programmazione e valutazione di cui al successivo articolo 4.]

 

     Art. 4. Servizio di programmazione e valutazione. [5]

     [1. Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all'interno del Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, spetta predisporre gli elementi utili:

     a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 2;

     b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

     c) al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale delle unità locali socio-sanitarie, promosse dalla Regione.]

 

     Art. 5. Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità. [6]

 

Titolo II

L'ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 6. Oggetto e finalità.

     1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.

     2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica e organizzativa, dell'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.

     3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.

     4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.

     5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile [7].

 

     Art. 7. Tipologia delle azioni formative.

     1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:

     a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale.

     Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;

     b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;

     c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonchè quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:

     1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia:

     2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;

     3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;

     4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate dal Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;

     d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;

     e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonchè azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento e aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi, nonché azioni formative, anche brevi, intese a fornire a soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione [8];

     f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;

     g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti:

     h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;

     i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, non che ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego [9].

 

     Art. 8. Progettazione dell'azione formativa.

     1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:

     a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;

     b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;

     c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;

     e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;

     f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;

     g) il piano dei costi.

 

     Art. 9. Attuazione delle azioni formative.

     1. Le azioni formative sono attuate:

     a) dalla Giunta regionale direttamente;

     b) dagli enti o organismi di cui all'art. 11 mediante convenzione con la Giunta regionale, anche avvalendosi degli apporti delle imprese:

     c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;

     d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;

     e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi [10].

 

     Art. 10. Centri di formazione professionale.

     1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.

     2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.

     3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.

     4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate da centri stessi.

     5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.

 

     Art. 11. Attività convenzionate con gli enti.

     1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazioni delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;

     b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;

     c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

     2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sede di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

     a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;

     b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;

     c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

     d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

     3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

     4. È criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

     4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB [11].

     4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis [12].

     4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al d.p.r. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma [13].

     4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli [14].

     4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies [15].

 

     Art. 12. Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.

     1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.

     2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.

     3. A tale scopo, la Giunta regionale:

     a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola [16];

     b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;

     c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.

 

     Art. 13. Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.

     1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:

     a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lett. a) e d) dell'art. 7;

     b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo Sociale Europeo, anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

     c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e in relazione alla previsione della lett. d) dell'art. 5 e dell'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

     d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;

     e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;

     f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.

     2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'art. 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione ed i riflessi sul piano occupazionale.

     3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'art. 11.

     4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.

     5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli Enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, si applicano, oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatorio e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni [17].

 

     Art. 14. Formazione professionale degli apprendisti. [18]

     [1. Al fine di una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull'alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti e organismi di cui all'articolo 11.]

 

     Art. 15. Interventi a favore di soggetti svantaggiati.

     1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.

     2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.

     3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell'articolo 21, e sono attuati:

     a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;

     b) ricorrendo, se necessario, a interventi di formazione individualizzata;

     c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente a esse rivolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), punto 2.

 

     Art. 16. Convenzioni e consorzi per attività particolari.

     1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.

 

     Art. 17. Centri polo.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.

     2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici o privati.

 

     Art. 18. Accertamento della professionalità.

     1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, o di altro titolo abilitante all’esercizio di una attività, si concludono con prove finali [19].

     2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

     3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

     4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinnanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della Pubblica Istruzione, da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati Provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza [20].

     4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali. [21]

     5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.

     6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1, validi ai sensi della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia [22].

     7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i Servizi Formativi.

     8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.

     9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

     10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:

     a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;

     b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;

     c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti [23].

 

     Art. 19. Attività libere di formazione professionale.

     1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purché:

     a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;

     b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;

     c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;

     d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente e amministrativo idonei.

     2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.

     3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro [24].

     3 bis. Il riconoscimento dei percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, regolamentati dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, è subordinato, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, al rispetto della specifica disciplina di settore. La Giunta regionale determina la composizione della commissione per l’espletamento delle prove finali formata dal responsabile del corso, dagli insegnanti del corso da un minimo di due ad un massimo di quattro e da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18 [25].

     4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1 dell’articolo 18, validi ai sensi della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia [26].

     5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

 

Titolo III

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO [27]

 

     Art. 20. Oggetto e finalità. [28]

     [1. La Regione promuove attività di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:

     a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;

     b) il reperimento di informazioni pertinenti e affidabili sui profili professionali, sulle possibilità di formazione, anche continua o ricorrente, sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità lavorative;

     c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei o avvalersi dei propri centri di formazione professionale.

     3. Le attività di informazione e orientamento al lavoro all'interno del sistema scolastico sono realizzate d'intesa con le competenti autorità scolastiche.]

 

     Art. 21. Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio. [29]

     [1. Il Dipartimento per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12 della Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8, assume la denominazione di «Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio».

     2. Detto dipartimento, incardinato nella Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative, realizza, oltre ai compiti già definiti per il Dipartimento per il diritto allo studio, anche le attività di cui al precedente articolo.

     3. In particolare, per quanto si riferisce all'informazione e all'orientamento al lavoro, spetta al dipartimento, sentito il centro di cui al successivo articolo 26, curare:

     a) l'attuazione degli interventi in materia previsti dal programma triennale di cui all'articolo 2;

     b) la realizzazione di servizi territoriali per l'informazione e l'orientamento al lavoro, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma;

     c) la promozione, direttamente o in convenzione con enti professionalmente idonei, di uno o più centri per l'informazione e l'orientamento al lavoro con compiti di:

     1) studio, ricerca e documentazione;

     2) progettazione di servizi integrati e realizzazione di iniziative sperimentali;

     3) formazione di specialisti e operatori del settore.

     4. Lo svolgimento di ogni altra attività di informazione e orientamento al lavoro, ivi compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.]

 

     Art. 22. Cicli brevi di orientamento. [30]

     [1. Nei casi di forme gravi di demotivazione al lavoro e allo studio, di disorientamento o di emarginazione, la Giunta regionale può organizzare cicli brevi di orientamento e formazione professionale, sia in vista di una scelta dei percorsi formativi e degli eventuali rientri scolastici, sia per l'acquisizione di competenze e abilità professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.]

 

Titolo IV

INTERVENTI REGIONALI DI POLITICA DEL LAVORO E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE [31]

 

     Art. 23. Sostegno all'occupazione. [32]

     [1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette a emarginazione sociale, la Regione, nell'ambito della sua competenza, effettua interventi di politica del lavoro idonei a:

     a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

     b) promuovere ed incrementare occupazione;

     c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.

     2. Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'art. 2.

     3. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione [33].]

 

     Art. 24. Interventi urgenti. [34]

     [1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 23, comma 1, purchè urgenti e di breve durata [35].]

 

     Art. 25. Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego. [36]

 

     Art. 26. Centro regionale per le politiche del lavoro. [37]

 

     Art. 27. Fondo per l'occupazione. [38]

     [1. Allo scopo di assicurare i finanziamenti agli interventi di politica del lavoro previsti dal programma triennale, è istituito nel bilancio della Regione un nuovo capitolo di spesa denominato: «Fondo per la promozione dell'occupazione». In esso confluiscono gli stanziamenti corrispondenti agli interventi regionali previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, nonché dal titolo II della Legge regionale 6 marzo 1984, n. 9.

     2. Il fondo di cui all'articolo 7 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di «Fondo straordinario per la promozione economica».]

 

     Art. 28. Norma transitoria.

     1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.

     2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui all'art. 17.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. All'onere presunto di lire 86.700 milioni per l'anno 1990, derivante dall'attuazione della presente legge, relativamente all'attività di formazione, si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 72040, 72041, 72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1990, lo stanziamento dei corrispondenti capitoli verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con la Legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

          Art. 30. Norma finale.

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.

 

     Art. 31. Abrogazioni.

     1. La Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.

     2. Sono altresì abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[6] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 31.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[8] Lettera così integrata dall'art. 38 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[11] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[12] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[13] Comma aggiunto dall’art. 55 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[14] Comma aggiunto dall’art. 55 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall’art. 55 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[18] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 16.

[20] Comma così modificato dall’art. 55 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[21] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 2011, n. 16.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[24] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[25] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 2011, n. 16.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 2011, n. 16.

[27] La denominazione del Titolo III è stata così modificata dall'art. 9 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[28] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[30] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[31] La denominazione del Titolo IV è stata così modificata dall'art. 9 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[32] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[34] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.

[35] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10.

[36] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 7 maggio 1991, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 31.

[37] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 31.

[38] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3.