§ 5.4.1 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 51.
Interventi straordinari a favore dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:06/05/1985
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Attività di formazione professionale in azienda.
Art. 2.  Finanziamento dell'attività di formazione.
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  Trasformazione dei contratti di formazione lavoro.
Art. 5.  Riassorbimento di lavoratori in cassa integrazione guadagni.
Art. 6.  Lavoro autonomo.
Art. 7.  Fondo straordinario per la promozione economica.
Art. 8.  Centro regionale per le politiche del lavoro.
Art. 9.  Norma finanziaria e variazioni di bilancio.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.1 - Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 51. [1]

Interventi straordinari a favore dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 19 del 10-5-1985).

 

Art. 1. Attività di formazione professionale in azienda.

     Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani, promovendo professionalità adeguate alle esigenze delle imprese, vengono istituite, nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3, punto 13, incentivazioni finanziarie straordinarie per l'attivazione presso le aziende di corsi formativi destinati a giovani tra i 15 e 29 anni in cerca di occupazione.

     I corsi possono essere promossi dalle imprese, dagli enti pubblici economici, dai loro consorzi nonché dalle loro organizzazioni nazionali a livello regionale e locale. Devono avere la durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi, prevedere esercitazioni pratiche e teoriche ed essere conformi ai regolamenti comunitari.

     La formazione teorica si esplica presso gli enti e i centri di formazione allo scopo convenzionati, o presso le aziende che siano in grado di assicurarla anche avvalendosi delle strutture dell'attuale sistema di formazione professionale.

     La formazione tecnico-pratica si esplica presso l'azienda, con addestramento all'uso degli impianti e delle attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attività lavorative.

     La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale, predispone un documento-quadro sulle priorità degli interventi e sui criteri generali di organizzazione delle attività formative, stabilendo i settori produttivi, le qualifiche professionali e le aree territoriali da privilegiare.

     Dovranno ritenersi in ogni caso prioritari i progetti finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro rispetto agli occupati al momento di inoltro della domanda, parimenti valutando:

     a) i progetti che prevedono l'impegno ad assumere a tempo indeterminato, entro 12 mesi dalla fine del corso, almeno il 50% dei partecipanti al corso stesso;

     b) i progetti predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello locale [2].

 

     Art. 2. Finanziamento dell'attività di formazione.

     A ciascun giovane che partecipa ai corsi di cui all'articolo precedente viene corrisposto un assegno di formazione per l'importo di lire 400.000 mensili.

     Le spese sostenute dalle aziende per l'attività formativa sono assunte dalla Regione nella misura del 70%.

     Non sono ammessi progetti formativi che comportino spese per importi superiori a 6 milioni per praticante.

     Per ogni giovane assunto a tempo indeterminato entro 12 mesi dal termine del periodo di formazione, per il quale si renda necessaria un'ulteriore specializzazione, sono concessi contributi per la nuova attività formativa fino a un massimo di lire 4 milioni nel primo anno per ogni lavoratore assunto.

     Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità di cui al punto 13 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

     Art. 3. Procedure.

     Gli enti e le imprese che intendano promuovere un corso formativo presentano domanda alla Giunta regionale corredata del relativo progetto.

     Nel progetto devono essere indicati: il numero di giovani ammessi a frequentare il corso e il titolo di studio richiesto, tempi, caratteristiche e modalità del percorso formativo nei suoi aspetti pratici e teorici, obiettivi di qualificazione professionale perseguiti, preventivo dettagliato di spesa e numero delle persone che si prevede di assumere a tempo indeterminato entro un anno dal termine dell'attività formativa dall'impresa richiedente o, nel caso di domanda inoltrata da associazioni e consorzi, dalle imprese interessate.

     Il progetto è approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale a livello regionale.

     L'avvio dei partecipanti ai corsi ha luogo mediante avvisi pubblici, da affiggersi presso tutte le sezioni comunali degli uffici di collocamento.

     Al termine dell'attività formativa, gli enti e le imprese interessate presentano alla Giunta regionale, ai fini della liquidazione, la documentazione attestante le spese sostenute, nonché una relazione sull'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dai singoli praticanti.

     Nel caso di cui al quarto comma dell'art. 2 l'azienda, ai fini del conseguimento dei contributi previsti, comunica l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata del progetto di ulteriore specializzazione.

     La Giunta regionale, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione dell'attività formativa.

 

     Art. 4. Trasformazione dei contratti di formazione lavoro.

     Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che, al termine dei contratti di formazione lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a essa successivi, assumano a tempo indeterminato il 70% almeno dei giovani precedentemente assunti a termine, viene corrisposto un contributo di lire 4 milioni a titolo di ulteriore specializzazione per ciascun giovane assunto.

     Ai fini del conseguimento del contributo previsto al comma precedente, l'azienda comunica l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato corredata dal contratto di formazione lavoro scaduto, nonché del progetto di ulteriore specializzazione.

     La Giunta regionale, nel disporre il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione dell'attività formativa.

 

     Art. 5. Riassorbimento di lavoratori in cassa integrazione guadagni.

     La Giunta regionale favorisce il riassorbimento lavorativo di soggetti in cassa integrazione guadagni speciale.

     A tal fine incentiva la predisposizione di corsi di riconversione professionale, mirati ad agevolare l'assunzione di personale collocato da oltre un anno in cassa integrazione guadagni speciale a zero ore e che possegga una qualifica inadeguata o scarsamente adeguata alle attuali tecnologie caratterizzanti i processi produttivi.

     Alle imprese che presentano progetti di formazione professionale e concomitante assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dal comma precedente, viene concesso un contributo per l'attività di riconversione professionale fino al limite massimo di lire 8 milioni.

     L'entità del contributo viene determinata in relazione alle caratteristiche e alla durata del percorso formativo e, a parità di altre condizioni, viene aumentata del 30% in caso di assunzione di lavoratrici o di personale anziano non pensionabile.

     I progetti sono approvati dalla Giunta regionale che, nel dispone il contributo, stabilisce i tempi e le modalità per la sua erogazione, nonché i controlli ritenuti necessari a garanzia dell'attuazione degli impegni assunti.

     L'erogazione del contributo non può essere disposta prima dell'accertamento dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato.

 

     Art. 6. Lavoro autonomo.

     Al fine di promuovere la formazione di nuove e qualificate imprenditorialità, la Regione Veneto eroga contributi a giovani tra i 18 e i 29 anni e a lavoratori che intendano uscire dalla Cassa Integrazione Guadagni e avviino nuove attività di lavoro autonomo in forma singola o associata, iscrivendosi alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

     Il contributo regionale è finalizzato al sostegno tecnico- professionale per l'avvio della nuova attività.

     La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse e la concessione dei contributi, nonché forme di verifica sull'effettivo avvio dell'attività di cui al comma precedente.

     Il progetto è approvato dalla Giunta regionale che dispone il contributo nella misura massima di lire 8 milioni, dandone comunicazione all'interessato.

     L'erogazione del contributo non può essere disposta prima della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

 

     Art. 7. Fondo straordinario per la promozione economica. [3]

     Nell'ambito delle competenze regionali, è istituito un fondo straordinario per la promozione economica e, destinate ai seguenti interventi:

     a) iniziative di animazione economica mediante individuazione delle aree e attività che meglio si prestino all'insediamento e consolidamento di nuove attività produttive, nonché mediante operazioni di organizzazione e integrazione delle risorse locali da offrire ai potenziali imprenditori;

     b) attivazione di un servizio capace di operare, su richiesta della Giunta, precise diagnosi sui caratteri e le prospettive delle situazioni di crisi o di difficoltà aziendale, onde proporre le possibili soluzioni e i rimedi per evitarne l'irreversibilità.

     Il fondo di cui al comma precedente opera ai sensi della legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, presso la Veneto Sviluppo S.p.A., che ne disporrà in conformità con il proprio Statuto e secondo le direttive emanate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può disporre che una parte del fondo, non superiore al 60%, possa essere impiegata dalla Veneto Sviluppo S.p.A. con le modalità fissate dall'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, come modificate dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66.

     Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la Veneto Sviluppo S.p.A. può avvalersi di personale esterno e di organizzazioni specializzate che presentino la necessaria competenza.

 

     Art. 8. Centro regionale per le politiche del lavoro. [4] [5]

     La Giunta regionale è autorizzata a istituire, nell'ambito della Segreteria generale della programmazione, un Centro per la promozione dell'occupazione.

     L'attività del Centro è disciplinata da apposita deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede anche all'individuazione del personale a esso assegnato.

 

     Art. 9. Norma finanziaria e variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1987, n. 1 (B.U. n. 6/1987).

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1987, n. 1 (B.U. n. 6/1987).

[4] Denominazione così modificata dall'art. 26 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 10.

[5] Commi 2, 3 e 5 abrogati dall'art. 31 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 10.