§ 5.1.127 - L.R. 7 novembre 2003, n. 29.
Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/11/2003
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione di sede farmaceutica in deroga.


§ 5.1.127 - L.R. 7 novembre 2003, n. 29.

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo.

(B.U. 11 novembre 2003, n. 106).

 

     Art. 1. Istituzione di sede farmaceutica in deroga.

     1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca’ Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca’ Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto.

     1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione [1].


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.