§ 3.10.46 - L.R. 4 novembre 2002, n. 33.
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:04/11/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle Province.
Art. 4.  Funzioni dei Comuni.
Art. 5.  Funzioni delle Comunità montane.
Art. 6.  Funzioni delle Camere di commercio.
Art. 7.  Strutture associate di promozione turistica.
Art. 8.  Concessione dei contributi.
Art. 9.  Principi generali.
Art. 10.  Albo provinciale e contributi provinciali.
Art. 11.  Riparto dei fondi tra le province.
Art. 12.  Disposizioni generali.
Art. 13.  Sistemi turistici locali.
Art. 14.  Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali.
Art. 15.  Piano esecutivo annuale.
Art. 16.  Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale.
Art. 17.  Programma di accoglienza del turista.
Art. 18.  Sistema informativo turistico.
Art. 19.  Conferenza provinciale permanente del turismo.
Art. 20.  Uffici IAT provinciali.
Art. 21.  Riparto fondi tra le province.
Art. 22.  Strutture ricettive alberghiere.
Art. 23.  Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Art. 24.  Superfici e cubatura minime.
Art. 25.  Strutture ricettive extralberghiere.
Art. 26.  Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione.
Art. 27.  Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione.
Art. 28.  Strutture ricettive all'aperto.
Art. 29.  Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto.
Art. 30.  Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
Art. 31.  Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto.
Art. 32.  Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 33.  Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere.
Art. 34.  Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 35.  Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 36.  Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 37.  Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 38.  Reclami.
Art. 39.  Registrazione delle persone alloggiate.
Art. 40.  Gestione e responsabilità.
Art. 41.  Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 42.  Vigilanza ed informazione.
Art. 43.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 44.  Aree attrezzate di sosta temporanea.
Art. 45.  Funzioni della Regione.
Art. 46.  Funzioni dei Comuni.
Art. 47.  Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.
Art. 48.  Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.
Art. 49.  Canone e imposta regionale sulle concessioni.
Art. 50.  Deposito cauzionale.
Art. 51.  Esecuzione delle opere, vigilanza.
Art. 52.  Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.
Art. 53.  Subingresso.
Art. 54.  Procedura comparativa in materia di concessioni.
Art. 55.  Vigilanza.
Art. 55 bis.  Potere sostitutivo regionale.
Art. 56.  Valenza turistica.
Art. 57.  Stabilimenti balneari.
Art. 58.  Gestione.
Art. 59.  Disciplina dei prezzi.
Art. 60.  Sanzioni.
Art. 61.  Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.
Art. 62.  Le agenzie di viaggio e turismo.
Art. 63.  Attività delle agenzie.
Art. 64.  Associazioni e organismi senza scopo di lucro.
Art. 65.  Richiesta di autorizzazione.
Art. 66.  Autorizzazione all'apertura di agenzia.
Art. 67.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 68.  I periodi di apertura.
Art. 69.  Redazione e diffusione dei programmi.
Art. 70.  Commissioni arbitrali e conciliative.
Art. 71.  Obbligo di assicurazione.
Art. 72.  Sospensione dell'attività.
Art. 73.  Cessazione dell'attività.
Art. 74.  Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 75.  Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.
Art. 76.  Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.
Art. 77.  Esame di idoneità per direttore tecnico.
Art. 77 bis.  Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo.
Art. 78.  Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici
Art. 79.  La vigilanza.
Art. 80.  Le sanzioni.
Art. 81.  I reclami.
Art. 82.  Figure professionali.
Art. 83.  Competenze della Regione
Art. 84.  Competenze dei Comuni.
Art. 85.  Tesserino di riconoscimento
Art. 86.  Divieti.
Art. 87.  Sospensione e revoca delle licenze.
Art. 88.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 89.  Reclami e vigilanza.
Art. 90.  Inapplicabilità.
Art. 91.  Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 92.  Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative.
Art. 93.  Norme transitorie in materia di professioni turistiche.
Art. 93 bis.  Norme transitorie in materia di professioni turistiche.
Art. 94.  Modifiche degli allegati.
Art. 95.  Finalizzazione dei finanziamenti.
Art. 96.  Categorie d'interventi regionali.
Art. 97.  Soggetti beneficiari.
Art. 98.  Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto.
Art. 99.  Ripartizione delle risorse.
Art. 100.  Iniziative agevolate.
Art. 101.  Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
Art. 102.  Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese.
Art. 103.  Criteri di assegnazione dei finanziamenti.
Art. 104.  Competenze della Giunta regionale.
Art. 105.  Contributi in conto capitale ai garanti delle piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione.
Art. 106.  Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale.
Art. 107.  Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.
Art. 108.  Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi.
Art. 109.  Imprese turistiche di montagna.
Art. 110.  Contributi ai bivacchi fissi.
Art. 111.  Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
Art. 112.  Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.
Art. 113.  Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica.
Art. 114.  Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
Art. 115.  Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate
Art. 116.  Contributi.
Art. 117.  Promozione dell'alpinismo.
Art. 118.  Potenziamento del soccorso alpino.
Art. 119.  Concessione dei contributi.
Art. 120.  Elisoccorso.
Art. 121.  Promozione e diffusione dell'alpinismo.
Art. 122.  Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.
Art. 123.  Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna.
Art. 124.  Turismo in mare in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa
Art. 125.  Requisiti e modalità.
Art. 126.  Pescaturismo.
Art. 127.  Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo.
Art. 128.  Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica
Art. 129.  Norma finanziaria.
Art. 130.  Abrogazioni.
Art. 131.  Settori soggetti a disciplina speciale.


§ 3.10.46 - L.R. 4 novembre 2002, n. 33. [1]

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(B.U. 8 novembre 2002, n. 109).

 

TITOLO I

Organizzazione turistica della Regione

 

CAPO I

Finalità, soggetti e competenze

 

SEZIONE I

Finalità

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali:

     a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la località di soggiorno;

     b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;

     c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;

     d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;

     e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;

     f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'articolo 13;

     g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);

     h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

     i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;

     l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie,

     m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.

 

SEZIONE II

Competenze della Regione.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

     b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;

     c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

     d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'articolo 7, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

     e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale.

     2. Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'articolo 7 e i Presidenti delle province o loro delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

     3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.

 

SEZIONE III

Competenze delle autonomie territoriali e funzionali

 

     Art. 3. Funzioni delle Province. [2]

     1 La provincia svolge le seguenti funzioni:

     a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 14;

     b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

     c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);

     e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

     f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

     g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

     h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

     i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;

     l) [incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi] [3];

     m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;

     n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).

 

     Art. 4. Funzioni dei Comuni.

     1. Il comune svolge le seguenti funzioni:

     a) [formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 20 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico] [4];

     b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

     c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 47;

     d) [rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni Pro Loco] [5];

     e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.

 

     Art. 5. Funzioni delle Comunità montane.

     1. Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell'articolo 116.

 

     Art. 6. Funzioni delle Camere di commercio.

     1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base di parametri e modalità da questa definiti.

 

SEZIONE IV

Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica

 

     Art. 7. Strutture associate di promozione turistica.

     1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

     2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

     3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.

     4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.

     5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti territoriali della provincia.

     6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

     7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:

     a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;

     b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;

     c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.

 

     Art. 8. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.

     2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

     3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.

 

SEZIONE V

Le associazioni Pro Loco.

 

     Art. 9. Principi generali.

     1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

     a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;

     b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

     c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

     d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

     e) attività ricreative.

 

     Art. 10. Albo provinciale e contributi provinciali.

     1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni Pro Loco, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 , "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali e provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.

     2. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco é pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle province entro il 30 giugno di ogni anno.

     3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 .

 

     Art. 11. Riparto dei fondi tra le province.

     1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro Loco di ogni ambito provinciale nell'ultimo triennio.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto dei fondi tra le province sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

CAPO II

Strumenti operativi

 

SEZIONE I

Strumenti di programmazione turistica regionale

 

     Art. 12. Disposizioni generali.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.

 

     Art. 13. Sistemi turistici locali.

     1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.

     2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea.

     3. Il Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla approvazione del provvedimento del Consiglio di cui al comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A.

 

     Art. 14. Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:
a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area;

     b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:

     1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;

     2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;

     3) turismo culturale e religioso;

     4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;

     c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

     2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7.

     3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.

 

     Art. 15. Piano esecutivo annuale.

     1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

     3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate sentita la competente Commissione consiliare.

     4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.

 

     Art. 16. Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale.

     1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali viene adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle province e del comitato di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.

 

SEZIONE II

Strumenti di programmazione turistica provinciale

 

     Art. 17. Programma di accoglienza del turista.

     1. La provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

     2. La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale permanente del turismo di cui all'articolo 19, il programma di accoglienza del turista e lo trasmette al comitato di promozione indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2; il programma è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed è trasmesso alla Giunta regionale per la diffusione tramite il sistema informativo turistico.

     3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

     a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

     b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;

     c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

     4. In fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dal parere della conferenza provinciale permanente del turismo.

 

SEZIONE III

Sistema informativo turistico regionale

 

     Art. 18. Sistema informativo turistico.

     1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale competente per il turismo:

     a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

     b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

     c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

     d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

     e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

     f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

     3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

 

SEZIONE IV

Disposizioni sulla conferenza provinciale permanente del turismo.

 

     Art. 19. Conferenza provinciale permanente del turismo.

     1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche in ogni provincia, è istituita la conferenza provinciale permanente del turismo.

     2. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.

     3. La conferenza è composta da:

     a) Presidente della provincia o assessore provinciale al turismo suo delegato che la presiede;

     b) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale provinciale designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune capoluogo di provincia;

     c) un rappresentante della comunità montana operante nel territorio di competenza provinciale o, qualora si tratti di più comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità montane interessate, convocata dal Presidente della provincia o dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia operante alcuna comunità montana si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei comuni;

     d) due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     e) i presidenti delle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 presenti nel territorio provinciale;

     f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale;

     g) un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio provinciale;

     h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali operanti nel territorio provinciale;

     i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio provinciale;

     l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attività turistica;

     m) un rappresentante designato dalle associazioni Pro Loco operanti nel territorio provinciale;

     n) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

     o) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale provinciale;

     p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale provinciale;

     q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano.

     4. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula proposte e fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

     5. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.

     6. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della provincia o dall'assessore delegato.

     7. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.

 

SEZIONE V

Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).

 

     Art. 20. Uffici IAT provinciali.

     1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

     a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale;

     b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

     c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

     d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT;

     e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

     2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

     3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

     a) comuni;

     b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

     c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 10;

     d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

     e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

 

     Art. 21. Riparto fondi tra le province.

     1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo già destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attività di promozione APT.

 

TITOLO II

Disciplina in materia di operatori turistici

 

CAPO I

Strutture ricettive

 

SEZIONE I

Strutture ricettive alberghiere

 

     Art. 22. Strutture ricettive alberghiere.

     1. Sono strutture ricettive alberghiere:

     a) gli alberghi;

     b) i motel;

     c) i villaggi-albergo;

     d) le residenze turistico-alberghiere;

     e) le residenze d'epoca alberghiere.

     2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

     3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

     4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

     5. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. È consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

     6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

     7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.

     8. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

     9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

 

     Art. 23. Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

     1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della classificazione sono:

     a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;

     b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed E.

     2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato D e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.

     3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B.

     4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

     5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garnì o meublé.

     6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

     7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il responsabile.

 

     Art. 24. Superfici e cubatura minime.

     1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

 

SEZIONE II

Strutture ricettive extralberghiere

 

     Art. 25. Strutture ricettive extralberghiere.

     1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

     a) gli esercizi di affittacamere;

     b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;

     c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;

     d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

     e) le strutture ricettive - residence;

     f) le attività ricettive in residenze rurali;

     g) le case per ferie;

     h) gli ostelli per la gioventù;

     i) le foresterie per turisti;

     l) le case religiose di ospitalità;

     m) i centri soggiorno studi;

     n) le residenze d'epoca extralberghiere;

     o) i rifugi escursionistici;

     p) i rifugi alpini.

     2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F parte prima, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.

     3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte prima composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al presente comma possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.

     4. Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F, parte seconda.

     5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall'allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

     a) in forma imprenditoriale;

     b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

     c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

     6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.

     7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

     8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

     9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed è comunque garantita, anche tramite specifica convenzione, l'assistenza sanitaria per le necessità di pronto intervento.

     10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.

     11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

     12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

     13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.

     14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

     15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

     16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

     17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti [6].

 

     Art. 26. Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione.

     1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti di cui all'allegato R.

     2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti minimi di cui rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed all'allegato G e, per i centri soggiorno studi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 13.

 

     Art. 27. Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione.

     1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".

     2. La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale.

     3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale al comune in cui l'unità abitativa è ubicata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia stessa.

     4. La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne da comunicazione alla Regione.

     5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, può comunicare alla provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva [7].

     6. Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture in forma diretta comunicano annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e alla provincia competenti per territorio l'elenco delle strutture con le seguenti indicazioni:

     a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;

     b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;

     c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;

     d) il periodo di messa in locazione;

     e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

     7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e delle foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai fini dell'attività di informazione turistica.

 

SEZIONE III

Strutture ricettive all'aperto

 

     Art. 28. Strutture ricettive all'aperto.

     1. Sono strutture ricettive all'aperto:

     a) i villaggi turistici;

     b) i campeggi.

     2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

     3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

 

     Art. 29. Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto.

     1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:

     a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;

     b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.

     2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping

     3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:

     a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;

     b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

 

     Art. 30. Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

     1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

     2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".

     3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

     4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

     5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti urbanistici [8].

     6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

     a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

     b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento. [9]

 

     Art. 31. Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto.

     1. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

     a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

     b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;

     c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

 

SEZIONE IV

Disposizioni comuni

 

     Art. 32. Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

     2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio , corredata della documentazione di cui all'allegato H.

     3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica :

     a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisito il parere dell’amministrazione comunale, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto [10];

     b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

     4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

     5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.

     6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

     7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.

 

     Art. 33. Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere.

     1. Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” salvo quanto previsto al comma 2.

     2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.

     3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:

     a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;

     b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;

     c) [un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere] [11];

     d) un dipendente della provincia competente per territorio.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.

     5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.

     6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all'allegato Q, è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

     7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.

 

     Art. 34. Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.

     2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture ricettive all'aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:

     a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;

     b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;

     c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).

     3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

     4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

     5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista all'articolo 43, comma 8.

     6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

     7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

     8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

     a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

     b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;

     c) bambini al di sotto dei dodici anni;

     d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

     e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

     9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

     10. I prezzi sono comprensivi:

     a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

     b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione,:

     1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui all'allegato F, parte prima, lettera a) e di IVA;

     2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive - residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;

     3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;

     4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA.

     c) nelle strutture ricettive all'aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.

     d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.

 

     Art. 35. Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

     2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

     3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.

     4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.

 

     Art. 36. Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,:

     a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 34.

     b) per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati :

     1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;

     2) la classificazione in stelle;

     3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;

     4) la capacità ricettiva massima;

     5) copia del listino prezzi in vigore;

     6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;

     7) il regolamento della struttura ricettiva;

     8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;

     9) l'indicazione del responsabile in servizio;

     10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

     2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.

     3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.

     4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

     5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto :

     a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;

     b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione;

     c) all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.

 

     Art. 37. Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune.

     2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.

     3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.

     4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 6.

     5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.

     6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre mesi.

     7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

     a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

     b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;

     c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;

     d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;

     e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

     f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7.

     8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia.

 

     Art. 38. Reclami.

     1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento [12].

     2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

     3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.

     4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia competente.

     5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

 

     Art. 39. Registrazione delle persone alloggiate.

     1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.

 

     Art. 40. Gestione e responsabilità.

     1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione o dalla comunicazione d'inizio attività, o il gestore.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 41. Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

     3. Nelle strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 28 l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

     4. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

     5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

 

     Art. 42. Vigilanza ed informazione.

     1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.

     2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 43. Sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.

     2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.

     3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

     4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.

     5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

     6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall'articolo 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

     7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.

     8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

     9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

     10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.

     11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

     12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

     13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

     14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

     15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

 

SEZIONE V

Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea

 

     Art. 44. Aree attrezzate di sosta temporanea.

     1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di:

     a) pozzetto di scarico autopulente;

     b) erogatore di acqua potabile;

     c) adeguato sistema di illuminazione;

     d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

     2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

     3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

     4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

     5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

     6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

     7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.

 

CAPO II

Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

 

SEZIONE I

Disciplina delle concessioni demaniali

 

     Art. 45. Funzioni della Regione.

     1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”.

     2. Alla Regione spettano le funzioni di:

     a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;

     b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

     c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

     d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;

     e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;

     f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

 

     Art. 46. Funzioni dei Comuni.

     1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

     2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

     3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

 

     Art. 47. Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

     1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

     2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

     3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni [13].

     4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

     5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

 

     Art. 48. Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.

     1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

     2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

 

     Art. 48 bis. Disciplina del commercio in forma itinerante [14]

     1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni [15].

     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse [16].

     3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

     4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1 [17].

     4 bis. [Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l’ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma] [18].

     4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall’azienda a cui ineriscono [19].

     5. Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche [20].

 

     Art. 49. Canone e imposta regionale sulle concessioni. [21]

     1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.

     3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, “Disciplina dell’imposta sulle concessioni statali” e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell’imposta dovuta e non pagata.

     4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.

     5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.

 

     Art. 50. Deposito cauzionale.

     1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

 

     Art. 51. Esecuzione delle opere, vigilanza.

     1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

     2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

     3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.

 

     Art. 52. Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.

     1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.

     2. [In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni] [22].

     3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.

     4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

     5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

 

     Art. 53. Subingresso.

     1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

     2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del Codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.

 

     Art. 54. Procedura comparativa in materia di concessioni. [23]

     1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il comune rilascia,modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio  di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 5 [24].

     3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all’allegato S/3 [25].

     4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa [26].

     5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario [27].

 

     Art. 55. Vigilanza.

     1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.

     2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

     3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

 

     Art. 55 bis. Potere sostitutivo regionale. [28]

     1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 56. Valenza turistica.

     1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

     a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

     b) grado di sviluppo turistico esistente;

     c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

     d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

     e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.

     2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei comuni.

 

SEZIONE II

Disciplina degli stabilimenti balneari.

 

     Art. 57. Stabilimenti balneari.

     1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.

     2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

 

     Art. 58. Gestione.

     1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

     2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.

 

     Art. 59. Disciplina dei prezzi. [29]

     1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico nella zona ricevimento, una tabella con i prezzi applicati dallo stabilimento balneare.

     2. La mancata esposizione dei prezzi al pubblico comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

 

     Art. 60. Sanzioni.

     1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

     2. [La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00] [30].

     3. [L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00] [31].

     4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

 

SEZIONE III

Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo al lago di Garda

 

     Art. 61. Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.

     1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:

     a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

     b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

     1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, si applicano anche alle concessioni di cui al comma 1 [32].

     2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda sono introitati dai comuni rivieraschi che ne destinano una quota pari al cinquanta per cento all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 [33].

     3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al cinquanta per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno [34].

     4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

     5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° gennaio 2003.

 

CAPO III

Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.

 

SEZIONE I

Individuazione e definizione degli operatori.

 

     Art. 62. Le agenzie di viaggio e turismo.

     1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.

     2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

 

     Art. 63. Attività delle agenzie.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso”.

     2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

     a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;

     b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

     c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;

     d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;

     e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

     f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

     g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

     h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

     l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

     m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

     n) il servizio di informazioni in materia turistica;

     o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

     p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;

     q) organizzazioni di attività congressuali;

     r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

 

     Art. 64. Associazioni e organismi senza scopo di lucro.

     1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

     2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.

     3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

     4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

 

SEZIONE II

Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 65. Richiesta di autorizzazione.

     1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

     a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

     b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

     c) la denominazione dell'agenzia;

     d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

     e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;

     f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

     g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

     2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

     a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

     b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 78;

     d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

     3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.

 

     Art. 66. Autorizzazione all'apertura di agenzia.

     1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.

     1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia. [35]

     2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

     a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;

     b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico [36];

     c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;

     c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio. [37]

     3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

     4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data dei rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

     5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

 

     Art. 67. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

     a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;

     b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

     c) il direttore tecnico.

     2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

     3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

 

     Art. 68. I periodi di apertura.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

     2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

 

     Art. 69. Redazione e diffusione dei programmi.

     1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

     a) il soggetto produttore o organizzatore;

     b) le date di svolgimento;

     c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

     d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

     e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

     f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

     g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     h) il periodo di validità del programma;

     i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con l'indicazione dei rischi coperti;

     l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

     m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

     n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

     o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

     p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

     2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

     3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

     4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

     5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

     6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.

     7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

 

     Art. 70. Commissioni arbitrali e conciliative.

     1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

 

     Art. 71. Obbligo di assicurazione.

     1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

     2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

     3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

 

     Art. 72. Sospensione dell'attività.

     1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

     a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

     b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

     2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.

 

     Art. 73. Cessazione dell'attività.

     1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

 

     Art. 74. Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

     2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

     3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

     4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 75. Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.

     1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.

     2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

     3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:

     a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” [38];

     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

     d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.

     4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.

 

     Art. 76. Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.

     1. La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.

 

SEZIONE III

Direttore tecnico

 

     Art. 77. Esame di idoneità per direttore tecnico. [39]

     1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza o di domicilio. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti [40]:

     a) diploma di scuola secondaria superiore;

     b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

     2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

     3. La commissione esaminatrice è così composta:

     a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

     b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

     c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

     5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

     6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

     7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

     a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 63;

     b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

     c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

 

     Art. 77 bis. Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo. [41]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l’attività del Direttore tecnico della agenzia di viaggi e turismo, in conformità all’articolo 20 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

 

     Art. 78. Accertamento dei requisiti dei Direttori tecnici [42].

     1. [Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

     a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;

     b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

     c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.” [43];

     d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico] [44].

     2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti [45].

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 [46].

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. [L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto] [47].

 

SEZIONE IV

Vigilanza e sanzioni.

 

     Art. 79. La vigilanza.

     1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.

 

     Art. 80. Le sanzioni.

     1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

     2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

     3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

     4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione ,alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

     5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

     6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

     7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

     a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

     b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

     8. Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente [48].

 

          Art. 81. I reclami.

     1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

     2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

     3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

 

CAPO IV

Disposizioni sulle professioni turistiche

 

SEZIONE I

Individuazione e definizione delle figure professionali.

 

     Art. 82. Figure professionali.

     1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

     2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

     3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

     4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.

 

SEZIONE II

Competenze per l'esercizio delle attività di guida,

accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale

 

     Art. 83. Competenze della Regione [49].

     1. La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria le funzioni relative a [50]:

     a) approvazione, sentita la competente Commissione Consiliare, delle disposizioni sulle modalità di accesso alle professioni turistiche, nel rispetto della normativa statale [51];

     b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:

     1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame

     2) relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla Giunta regionale [52];

     3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

     d) [pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche] [53];

     e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

     2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T] [54].

     3. Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici [55].

     4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] [56].

 

     Art. 84. Competenze dei Comuni. [57]

     [1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.

     2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.

     3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato T.]

 

     Art. 85. Tesserino di riconoscimento [58].

     1. [I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo] [59].

     2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

 

SEZIONE III

Obblighi e sanzioni

 

     Art. 86. Divieti.

     1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

 

     Art. 87. Sospensione e revoca delle licenze. [60]

     [1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

     a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;

     b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 86.

     2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

     3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.

     4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.]

 

     Art. 88. Sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 [61].

     2. [Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00] [62].

     3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00 [63].

     4. [Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00] [64].

     5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva [65].

     6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

 

     Art. 89. Reclami e vigilanza.

     1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo al comune ove è stata svolta l’attività [66].

     2. Il comune, sentito il soggetto abilitato decide sul reclamo entro sessanta giorni [67].

     3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

     4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.

 

     Art. 90. Inapplicabilità.

     1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.

     2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.

     3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 91. Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione.

     1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 -31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 , "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".

     2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2005 le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 , "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" [68].

     4. Restano confermate e conservano validità fino al 31dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 , "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".

     5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, "Norme in materia di turismo d'alta montagna." qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6 [69].

     6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2005 provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole sino al 31 dicembre 2007[70].

     7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti percento della superficie in uso.

     8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta [71].

 

     Art. 92. Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 72.

 

     Art. 93. Norme transitorie in materia di professioni turistiche.

     1. Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

     2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.

 

     Art. 93 bis. Norme transitorie in materia di professioni turistiche. [72]

     1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

 

     Art. 94. Modifiche degli allegati.

     1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere modificati anche su proposta dei comuni.

 

TITOLO III

Sviluppo dell'offerta turistica regionale

 

CAPO I

Norme generali

 

SEZIONE I

Criteri generali di finanziamento

 

     Art. 95. Finalizzazione dei finanziamenti.

     1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:

     a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;

     b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;

     c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come individuati dall'articolo13.

 

     Art. 96. Categorie d'interventi regionali.

     1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 95, mediante:

     a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);

     b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);

     c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).

 

     Art. 97. Soggetti beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente sezione:

     a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U;

     b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;

     c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime d'impresa;

     d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;

     e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come definita dalla legislazione nazionale.

     2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.

     3. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, può modificare l'allegato U.

 

     Art. 98. Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto.

     1. I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:

     a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di rotazione;

     b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere b), c) e d);

     c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli Istituti di credito;

     d) concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e concessione di controgaranzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 lettera d), mediante l'istituzione di un fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la misura delle agevolazioni individuate dal comma 1.

     3. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

     4. Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.

 

     Art. 99. Ripartizione delle risorse.

     1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:

     a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2;

     b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;

     c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;

     d) i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;

     e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.

     2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

     3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

 

     Art. 100. Iniziative agevolate.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.

     2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata mantenga la propria destinazione d'uso per un periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.

 

SEZIONE II

Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese

 

     Art. 101. Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

     1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale [73].

     2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

     2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera [74].

     2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni [75].

     2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni [76].

     2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento [77].

     2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;

b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;

c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento [78].

     2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;

b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;

c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;

d) la tipologia delle spese ammissibili;

e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità di rendicontazione;

g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima [79].

     2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali [80].

     2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [81].

     2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379 [82].

     2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità [83].

     2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1 [84].

     2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1 [85].

 

     Art. 102. Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese.

     1. Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste solo se fornite di idonea garanzia, e previa verifica della loro solidità finanziaria in relazione all'eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all'articolo 108.

     2. Le domande di finanziamento sono presentate, anche tramite le cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto Sviluppo SpA, la quale provvede alla relativa istruttoria al fine di accertare la regolarità delle domande.

 

     Art. 103. Criteri di assegnazione dei finanziamenti.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

     2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

     3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

     4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

     5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.

 

     Art. 104. Competenze della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari ed individua specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo SpA.

     2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare una scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una relazione semestrale alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare e costituiscono il presupposto del provvedimento di liquidazione delle quote del fondo di rotazione a favore della Veneto Sviluppo SpA.

 

SEZIONE III

Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e di soggetti pubblici

 

     Art. 105. Contributi in conto capitale ai garanti delle piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione.

     1. Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

     2. La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita la competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando comunque i seguenti parametri:

     a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;

     b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese ammesse;

     c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale, entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.

     4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. È consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio precedente.

 

     Art. 106. Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, approva annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 97, comma 1, lettera b).

     2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:

     a) l'individuazione delle aree territoriali;

     b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;

     c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;

     d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;

     e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;

     f) i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo;

     g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.

     3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione da parte della Giunta regionale di progetti a regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad uno o più iniziative previste dall'articolo 98, comma 1, lettera c) da realizzare anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).

     4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.

 

SEZIONE IV

Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime d'impresa

 

     Art. 107. Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.

     1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, nonché le persone fisiche di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) che svolgono attività di gestione di strutture ricettive per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall'articolo 100, limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato U, nn. 3 e 4.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:

     a) l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;

     b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;

     c) la modalità di concessione;

     d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d'intervento;

     e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;

     f) i criteri di priorità e di preferenza;

     g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo SpA, previa istruttoria da parte della stessa.

 

SEZIONE V

Disposizioni finali

 

     Art. 108. Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi.

     1. Il dirigente della struttura regionale competente per il turismo e la Veneto Sviluppo SpA, con riferimento alle agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:

     a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:

     1) una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;

     2) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

     b) la revoca dell'agevolazione:

     1) in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;

     2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;

     3) nel caso in cui si accerti la cessazione dell'attività turistica nell'immobile finanziato nei dieci anni successivi all'erogazione delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1, lett. e);

     c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103, 106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sua ultimazione;

     d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'agevolazione, qualora si verifichino situazioni che compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.

 

CAPO II

Interventi di natura settoriale

 

SEZIONE I

Turismo di alta montagna

 

     Art. 109. Imprese turistiche di montagna.

     1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.

 

     Art. 110. Contributi ai bivacchi fissi.

     1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con la sezione del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa.

     2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunità montana. È ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.

 

     Art. 111. Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

     1. Sono definiti:

     a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

     b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.

     2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 112. Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.

     1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

     2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

 

     Art. 113. Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica.

     1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'articolo 123, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

     2. È compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.

 

     Art. 114. Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

     1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

     2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.

 

     Art. 115. Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

     1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale

 

     Art. 116. Contributi.

     1. La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 5, concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

     2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla comunità montana competente, corredata dal progetto di massima delle opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.

 

     Art. 117. Promozione dell'alpinismo.

     1. La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 euro per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale Club alpino italiano.

     2. Il contributo è in particolare destinato:

     a) alla propaganda dell'educazione alpinistico - naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;

     b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che invernale; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

     3. Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club alpino italiano devono presentare domanda, dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno, alla provincia, inviandone copia alla delegazione regionale del Club alpino italiano che esprime parere entro i trenta giorni successivi

     4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

     5. La provincia delibera la concessione dei contributi e provvede all'erogazione della quota non superiore al settanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del settanta per cento; il saldo è erogato su presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.

 

     Art. 118. Potenziamento del soccorso alpino. [86]

     [1. La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano operante sul territorio regionale.

     2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:

     a) attuazione di iniziative rivolte all'educazione del turista alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;

     b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi compreso il pagamento delle coperture assicurative;

     c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;

     d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;

     e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attività di soccorso;

     f) adeguamento e ammodernamento di materiale tecnico, informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.]

 

     Art. 119. Concessione dei contributi. [87]

     [1. Al fine della concessione del contributo, di cui all'articolo 118, il servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda alla Giunta regionale dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.

     2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a euro 380.000,00 e, comunque in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 marzo successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato, nella misura del settanta per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.]

 

     Art. 120. Elisoccorso. [88]

     [1. L'attività del servizio regionale di soccorso alpino e speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di elicotteri.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo.

     3. Nell'attività di elisoccorso deve essere garantita, ove necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite convenzioni con le aziende unità locali socio sanitarie.]

 

     Art. 121. Promozione e diffusione dell'alpinismo.

     1. La Giunta regionale può concedere contributi per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club alpino italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e finalizzate:

     a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

     b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;

     c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.

     2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del Club alpino italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano al Presidente della Giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

     3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente per il turismo, entro il 30 marzo successivo, a favore delle sezioni del Club alpino italiano e degli altri enti e associazioni che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio.

     4. I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

 

     Art. 122. Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz di Passo Pordoi. Il contributo è destinato a:

     a) favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz;

     b) incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza, della presenza e delle attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi problemi;

     c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;

     d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche di intervento di soccorso alpino, per lo studio delle tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta montagna.

     2. Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

 

     Art. 123. Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna.

     1. È istituita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna, composta da:

     a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

     b) un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

     c) un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva delegazione regionale;

     d) un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo comitato regionale;

     e) un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive delegazioni regionali;

     f) un funzionario tecnico della struttura regionale competente in materia di turismo;

     g) un esperto naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute.

     2. Funge da segretario un dipendente della struttura regionale competente per il turismo.

     3. Alla commissione possono essere invitati esperti del settore, in relazione alle materie trattate.

     4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

     5. Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.

     6. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, spetta l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi della vigente normativa.

 

SEZIONE II

Disposizioni in materia di turismo in mare, lagunare, fluviale e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa [89]

 

     Art. 124. Turismo in mare in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi a finalità ittica, escursionistica e ricreativa [90].

     1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:

     a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio del turismo a finalità ittica [91];

     b) [sono consentite le attività di pescaturismo] [92].

 

     Art. 125. Requisiti e modalità.

     1. L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.

     1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo [93].

 

     Art. 126. Pescaturismo. [94]

     [1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività.

     2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:

     a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

     b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;

     c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.]

 

     Art. 127. Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo. [95]

     [1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso l’ente competente del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto. L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro [96].

     2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.]

 

     Art. 128. Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica [97].

     1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni [98].

 

TITOLO IV

Disposizioni finali.

 

     Art. 129. Norma finanziaria.

     1. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio all'u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.

     2. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

     a) trasferimento alle province per funzioni amministrative esercitate in materia di attività di informazione, accoglienza turistica, promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 10 e 17;

     b) trasferimenti alle comunità montane e alle province per la promozione dell'alpinismo e l'incentivazione di sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e 117;

     c) trasferimenti ai Comuni in materia di concessioni demaniali, ai sensi degli articoli 4 e 49;

     d) interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 119 e 120;

     e) promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

     f) promozione e diffusione dell'alpinismo attraverso il Club alpino italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine di lucro ai sensi dell'articolo 121;

     g) contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz, di cui all'articolo 122;

     h) finanziamento delle strutture associate di promozione turistica, di cui agli articoli 7 e 8;

     trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 18.838.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo”.

     3. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

     a) finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di cui all'articolo 18;

     b) finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito da Veneto Sviluppo SpA, di cui all'articolo 101;

     c) finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo privati e no profit, di cui all'articolo 107;

     d) finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale, di cui all'articolo 106;

     e) interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra piccole e medie imprese turistiche e del commercio, di cui all'articolo 105;

     f) concessione di garanzie per il settore turistico, di cui all'articolo 98, comma 1 lettera d) ;

     g) concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di aree di sosta temporanea di cui all'articolo 44;

     trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 108.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0075 “Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica”, nonché per euro 6.561.500,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attraverso l'utilizzo degli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo”, che vengono incrementati per ciascuno degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d'investimento”, partita 11 “Interventi per il turismo”, in termini di competenza.

 

     Art. 130. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

     a) legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:

     1) articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;

     2) articolo 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;

     3) articolo 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ;

     b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia d'alta montagna" come novellata da:

     1) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 ;

     2) Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ;

     3) articolo 21 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;

     4) articolo 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;

     5) articolo 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;

     c) legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere";

     d) legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" come novellata da:

     1) legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 ;

     2) articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ;

     3) articolo 19 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;

     4) legge regionale 7 aprile 1995, n. 18 ;

     5) articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 ;

     6) articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;

     7) articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;

     8) legge regionale 5 agosto 1997, n. 30 ;

     9) articolo 29 e articolo 55 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;

     10) articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ;

     11) legge regionale 9 settembre 1999, n. 44 ;

     12) articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;

     e) legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 "Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";

     f) legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" come novellata da:

     1) articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;

     2) legge regionale 30 luglio 1999, n. 29 ;

     g) legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia";

     h) legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica";

     i) legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 ;

     l) legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto";

     m) legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;

     n) legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle professioni turistiche";

     o) legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo",

     p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.";

     q) l'articolo 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

 

     Art. 131. Settori soggetti a disciplina speciale.

     1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e successive modificazioni.

     2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica" promossa dall'Università di Venezia".

     3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.

     4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.

     5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.

 

 

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S/1, S/2, S/3, S/4, T, U

 

Allegato A [99]

 

     Sistemi turistici locali

     Sistema turistico locale n. 1) - DOLOMITI: CORTINA, AGORDINO, ZOLDO, VAL BOITE, CADORE, COMELICO E SAPPADA.

     Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.

     Sistema turistico locale n. 2) - BELLUNO, FELTRE e ALPAGO

     Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, Castellavazzo, Soverzene, Longarone, Puos d'Alpago, Belluno.

     Sistema turistico locale n. 3) - TREVISO

     Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

     Sistema turistico locale n. 4) - BIBIONE e CAORLE

     Comuni di: Caorle, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.

     Sistema turistico locale n. 5) - JESOLO ed ERACLEA

     Comuni di: Jesolo, Eraclea, S. Donà di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

     Sistema turistico locale n. 6) - VENEZIA

     Comuni di: Venezia, Cavallino Treporti, Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Mirano, Campagna Lupia, Campolongo Magg., Camponogara, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

     Sistema turistico locale n. 7) - CHIOGGIA

     Comuni di: Chioggia, Cona, Cavarzere.

     Sistema turistico locale n. 8) - PADOVA

     Comuni di: Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Corezzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzo, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, SanMartino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

     Sistema turistico locale n. 9) - TERME EUGANEE

     Comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce.

     Sistema turistico locale n. 10) - VICENZA

     Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadore, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Sarego Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

     Sistema turistico locale n. 11) - ALTIPIANO DI ASIAGO

     Comuni di: Asiago,Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

     Sistema turistico locale n. 12) - GARDA

     Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo, Brentino Belluno

     Sistema turistico locale n. 13) - VERONA

     Comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, , Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubbio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

     Sistema turistico locale n. 14) - ROVIGO

     Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

 

 

Allegato B

 

Standard tipici degli esercizi di classe internazionale

     a) boutique;

     b) gioielleria e orologeria;

     c) tabaccheria;

     d) negozi per oggettistica e souvenir;

     e) negozi di lingeria;

     f) parrucchiere per donna e/o uomo;

     g) negozi di calzature;

     h) prodotti tipici locali;

     i) sala mostre e sfilate;

     l) sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);

     m) farmacia;

     n) servizio interno di baby sitting;

     o) sala giochi bimbi;

     p) casinò;

     q) night club;

     r) palestra;

     s) solarium;

     t) estetica;

     u) bancomat.

 

 

Allegato C

 

Requisiti obbligatori per alberghi e motel.

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E MOTEL

STELLE

 

 

1

2

3

4

5

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

 

 

 

 

 

1.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

 

 

1.01.01

Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun servizio

 

 

 

 

X

1.01.02

Assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva

 

 

 

X

 

1.01.03

Assicurato 16/24 ore con un addetto

 

 

X

 

 

1.01.04

Assicurato 12/24 ore da un addetto

X

X

 

 

 

1.02

SERVIZIO  CUSTODIA VALORI

 

 

 

 

 

1.02.01

Cassetta di sicurezza in tutte le camere/suite/junior suite /unità abitative

 

 

 

 

X

1.02.02

in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole almeno nel 50% delle camere

 

 

 

X

 

1.02.03

in cassaforte dell'albergo

 

 

X

 

 

1.03

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

 

 

1.03.01

Portiere di notte e servizio di ricevimento notturno

 

 

 

 

X

1.03.02

Portiere di notte

 

 

 

X

 

1.03.03

Addetto disponibile a chiamata

X

X

X

 

 

1.04

ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

 

 

 

 

 

1.04.01

Assicurato 24/24 ore con un  addetto in via esclusiva

 

 

 

 

X

1.04.02

Assicurato 16/24 ore con un addetto

 

 

 

X

 

1.04.03

Assicurato 12/24 ore con un addetto

 

 

X

 

 

1.05

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

 

 

 

 

 

1.05.01

in sala apposita e/o ristorante

 

 

 

X

X

1.05.02

in sale comuni destinate anche ad altri usi

 

X

X

 

 

1.05.03

a richiesta del cliente, anche nelle camere/suite/junior suite/ /unità abitative

 

 

X

X

X

1.06

SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO IL BANCO

 

 

 

 

 

1.06.01

Assicurato 14/24 ore a cura del personale addetto

 

 

 

X

X

1.06.02

Assicurato 12/24 ore

X

X

X

 

 

1.07

SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI

 

 

 

 

 

1.07.01

Assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto

 

 

 

X

X

1.07.02

Assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto

 

 

X

 

 

1.08

SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.08.01

Assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta

 

 

 

 

X

1.08.02

Assicurato 16/24 ore a cura di una unità addetta

 

 

 

X

 

1.08.03

Assicurato 12/24 ore

 

 

X

 

 

1.09

FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.09.01

frigo bar in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

1.10

DIVISE

 

 

 

 

 

1.10.01

per il personale

 

 

 

X

X

1.10.02

per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere

 

X

X

 

 

1.11

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

 

 

1.11.01

dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )

 

 

X

X

X

1.11.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2 lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)

 

 

X

X

X

1.12

CAMBIO BIANCHERIA

 

 

 

 

 

1.12.01

Lenzuola e federe: tutti i giorni

 

 

 

X

X

1.12.02

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

 

 

X

 

 

1.12.03

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana

X

X

 

 

 

1.12.04

Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni

 

 

X

X

X

1.12.05

Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

X

X

 

 

 

1.13

ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

1.13.01

Cestino rifiuti

X

X

X

X

X

1.13.02

un asciugamano e una salvietta per persona

X

X

X

X

X

1.13.03

un accappatoio da bagno o telo a persona

X

X

X

X

X

1.13.04

carta igienica, sacchetti igienici e saponetta

X

X

X

X

X

1.13.05

Sgabello

X

X

X

X

X

1.13.06

Asciugacapelli

 

 

 

X

X

1.13.07

Materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)

 

 

X

X

X

1.14

ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.14.01

Documentazione sull'albergo

 

 

 

X

X

1.14.02

Necessario per scrivere

 

 

X

X

X

1.15

LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA

 

 

 

 

 

1.15.01

resa entro le 24 ore

 

 

 

X

X

1.16

PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

1.16.01

una volta al giorno con riassetto pomeridiano

 

 

 

X

X

1.16.02

una volta al giorno

X

X

X

 

 

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

 

 

2.01

REQUISITI MINIMI

 

 

 

 

 

2.01.01

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato

X

X

X

X

X

2.01.02

un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato

X

X

X

X

X

2.01.03

presenza di un locale bagno comune completo per l'intera struttura

X

X

X

X

X

2.02

NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ ABITATIVE (2 = vedi  nota in calce)

 

 

 

 

 

2.02.01

cento per cento

 

 

 

X

X

2.02.02

Ottanta per cento

 

 

X

 

 

2.02.03

Cinquanta per cento

 

X

 

 

 

2.03

CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)

 

 

 

 

 

2.03.01

Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni)

X

X

X

X

X

2.04

RISCALDAMENTO (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.04.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

X

X

2.05

ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (4 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.05.01

in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

2.06

ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.06.01

Ascensore o servizio di montacarichi (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

X

X

2.07

ASCENSORE PER CLIENTI (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.07.01

Qualunque sia il numero dei piani

 

 

 

X

X

2.07.02

per esercizi  con locali oltre i primi due piani (escluso il piano della reception)

 

X

X

 

 

2.08

ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

2.08.01

letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e sedia

X

X

X

X

X

2.08.02

Lampade o applique da comodino

X

X

X

X

X

2.08.03

Impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere

 

X

X

X

X

2.08.04

Posabagagli

 

X

X

X

X

2.08.05

Poltrona

 

 

 

X

X

2.09

TELEVISIONE

 

 

 

 

 

2.09.01

TV a colori in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

2.09.02

cavo TV in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

X

 

 

2.09.03

TV a colori ad uso comune

X

X

X

 

 

2.09.04

Antenna satellitare

 

 

 

 

X

2.10

RADIO

 

 

 

 

 

2.10.01

in tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

X

2.11

CHIAMATA PER IL PERSONALE

 

 

 

 

 

2.11.01

Chiamata telefonica diretta

 

 

X

X

X

2.11.02

Chiamata con citofono

X

X

 

 

 

2.12

TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR SUITE/UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

 

 

2.12.01

Abilitato alla chiamata esterna diretta

 

 

X

X

X

2.12.02

non abilitato alla chiamata esterna diretta

 

X

 

 

 

2.13

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

 

 

2.13.01

due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune

 

 

 

 

X

2.13.02

una linea telefonica con apparecchio per uso comune

X

X

X

X

 

2.14

TELEX E/O TELEFAX

 

 

 

 

 

2.14.01

telex e/o fax con linea dedicata

 

 

 

X

X

2.14.02

telex e/o fax

 

 

X

 

 

2.15

AREE AD USO COMUNE

 

 

 

 

 

2.15.01

una o più aree ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la sala ristorante o piccola colazione

X

 

 

 

 

2.15.02

di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto, che possono coincidere con la sala ristorante o piccola colazione

 

X

 

 

 

2.15.03

come 2.15.02, maggiorata del quindici per cento

 

 

X

 

 

2.15.04

come 2.15.02, maggiorata del venticinque per cento

 

 

 

X

 

2.15.05

come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per cento

 

 

 

 

X

2.16

SERVIZIO RISTORANTE

 

 

 

 

 

2.16.01

in locale apposito

 

 

 

 

X

2.17

BAR

 

 

 

 

 

2.17.01

in locale apposito1

 

 

 

X

X

2.17.02

in locale comune

 

 

X

 

 

2.17.03

Mobile bar in locale comune

 

X

 

 

 

2.18

SALA RISERVATA PER RIUNIONI

 

 

 

 

 

2.18.01

sala riservata per riunioni

 

 

 

X

X

2.19

INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.19.01

Ingresso protetto da portico o pensilina

 

 

 

 

X

2.20

INGRESSO SEPARATO PER BAGAGLI  (6 = vedi nota in calce)

 

 

 

 

 

2.20.01

Ingresso separato per bagagli

 

 

 

X

X

2.21

LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE BAGNO COMUNE

 

 

 

 

 

2.21.01

locale di servizio ai piani

 

 

 

X

X

2.22

SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE

 

 

 

 

 

2.22.01

Servizio di parcheggio custodito

 

 

 

 

X

2.22.02

Servizio di parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

X

 

3.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

3.01

SILENZIOSITÀ

 

 

 

 

 

3.01.01

Insonorizzazione di tutte le camere/suite/junior suite/unità abitative

 

 

 

 

X

3.02

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

 

 

3.02.01

Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/ decoroso

X

X

 

 

 

3.02.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/ decoroso

X

X

 

 

 

3.02.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

X

 

 

 

3.02.04

Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

 

 

 

 

 

 

Ottimo

 

 

 

X

X

 

Buono

 

 

X

 

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

X

 

 

 

 

NOTE:

(1) Le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti: 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.04 - 1.13.05;

(2) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;

(3) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

(4) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane;

(5) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti;

(6) requisito obbligatorio per le nuove costruzioni; per le strutture esistenti è obbligatorio solo qualora non esistano vincoli urbanistici, architettonici o ambientali.

 

 

Allegato D

 

Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

STELLE

 

 

2

3

4

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

 

1.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI

 

 

 

1.01.01

Assicurati 16/24 ore da personale addetto

 

 

X

1.01.02

Assicurati 14/24 ore da personale addetto

 

X

 

1.01.03

Assicurati 12/24 ore

X

 

 

1.02

SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI

 

 

 

1.02.01

Cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera

 

 

X

1.02.02

Servizio custodia valori

 

X

 

1.03

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.03.01

Addetto al servizio di notte

 

 

X

1.03.02

Addetto disponibile a chiamata

X

X

 

1.04

ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

 

 

 

1.04.01

Assicurato 12/24 ore

 

 

X

1.04.02

Assicurato 8/24 ore

 

X

 

1.05

SERVIZIO PRIMA COLAZIONE

 

 

 

1.05.01

in sala apposita e/o ristorante

 

 

X

1.05.02

in sale comuni destinate anche ad altri usi

X

X

 

1.05.03

a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative

 

X

X

1.06

SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.06.01

Assicurato 14/24 ore

 

 

X

1.06.02

Assicurato 12/24 ore

 

X

 

1.07

DIVISE

 

 

 

1.07.01

per il personale

 

X

X

1.07.02

per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante, camere

X

 

 

1.08

LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

1.08.01

dal gestore e direttore (residenze a 4 stelle: 2 lingue - a 2 stelle: 1 lingua)

 

X

X

1.08.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (residenze a 4 stelle: 3 lingue - a 3 stelle: 2 lingue - a 1 stella: 1 lingua)

X

X

X

1.09

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

1.09.01

Lenzuola e federe: tutti i giorni

 

 

X

1.09.02

Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana

 

X

 

1.09.03

Lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana

X

 

 

1.09.04

Asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i giorni

 

 

X

1.09.05

Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana

X

X

 

1.10

ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.10.01

Documentazione sulla residenza e necessario per scrivere

 

X

X

1.11

SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

 

 

 

1.11.01

Assicurato nelle 24 ore

 

 

X

1.12

PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.12.01

una volta al giorno

X

X

X

2.00

DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE

 

 

 

2.01

COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

2.01.01

100% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/pernottamento

 

 

X

2.01.02

Almeno 50% delle unità con vani distinti cucina-soggiorno/pernottamento

 

X

 

2.01.03

100% delle unità monolocali attrezzati cucina-soggiorno-pernottamento

X

 

 

2.02

CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI

X

X

X

2.03

RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.03.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

2.04

ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (2 =vedi nota in calce)

 

 

 

2.04.01

Regolabile dal cliente nelle unità abitative

 

 

X

2.04.02

non regolabile dal cliente nelle unità abitative

 

X

 

2.05

ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI

 

 

 

2.05.01

Ascensore o servizio di montacarichi

 

 

X

2.06

ASCENSORE PER CLIENTI (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.06.01

Qualunque sia il numero dei piani

 

 

X

2.06.02

per esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)

X

X

 

2.07

TELEVISIONE

 

 

 

2.07.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

X

X

2.07.02

TV a colori ad uso comune

X

 

 

2.08

RADIO

 

 

 

2.08.01

in tutte le unità abitative

 

X

X

2.09

CHIAMATA PER IL PERSONALE

 

 

 

2.09.01

Chiamata telefonica diretta

 

X

X

2.09.02

Chiamata con citofono

X

 

 

2.10

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

2.10.01

due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune

 

 

X

2.10.02

una linea telefonica ad uso comune

X

X

 

2.11

TELE O TELEFA

 

 

 

2.11.01

tele o telefa con linea dedicata

 

 

X

2.11.02

tele o telefa

 

X

 

2.12

AREA USO COMUNE

 

 

 

2.12.01

una sala per uso comune (che può coincidere con il ristorante o il bar)

X

 

 

2.12.02

una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima

 

X

 

2.12.03

come 2.12.02 maggiorata del 10%

 

 

X

2.13

BAR

 

 

 

2.13.01

in locale apposito

 

 

X

2.13.02

in locale comune

 

X

 

2.13.03

Mobile bar in locale comune

X

 

 

2.14

POSTO AUTO

 

 

 

2.14.01

Assicurato e custodito per ciascuna unità abitativa

 

 

X

2.14.02

Assicurato per ciascuna unità abitativa

 

X

 

3.00

DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

3.01

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

3.01.01

letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

3.01.02

Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

3.01.04

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili

 

 

X

3.01.05

Poltrone o divano nel soggiorno

 

X

 

3.02

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

3.02.01

Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

3.02.02

Frigorifero

X

X

X

3.02.03

Lavello con scolapiatti

X

X

X

3.02.04

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

- 2 coltelli

 

 

 

 

- 2 forchette

 

 

 

 

- 2 cucchiai

 

 

 

 

- 2 piatti piani

 

 

 

 

- 1 piatto fondo

 

 

 

 

- 2 bicchieri

 

 

 

 

- 1 tazza

 

 

 

 

- 1 tazzina

 

 

 

3.02.05

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

- 1 batteria da cucina

 

 

 

 

- 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

- 1 zuccheriera

 

 

 

 

- 1 caffettiera

 

 

 

 

- 1 scolapasta

 

 

 

 

- 1 mestolo

 

 

 

 

- 1 insalatiera

 

 

 

 

- 1 grattugia

 

 

 

 

- 1 spremiagrumi

 

 

 

 

- 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

- 1 bricco per il latte

 

 

 

 

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

 

 

 

3.02.06

Cucina con forno (anche a microonde)

 

 

X

3.02.07

Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina

X

X

X

3.03

DOTAZIONI BAGNO

 

 

 

3.03.01

Lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

3.03.02

Saponetta

X

X

X

3.03.03

telo da bagno per persona

X

X

X

3.03.04

Asciugamano per persona

X

X

X

3.03.05

Salvietta per persona

X

X

X

3.03.06

carta igienica con riserva

X

X

X

3.03.07

Sacchetti igienici

X

X

X

3.03.08

Cestino rifiuti

X

X

X

3.03.09

Specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

3.03.10

Mensola

X

X

X

3.03.11

Scopettino

X

X

X

3.03.12

Asciugacapelli

 

X

X

3.03.13

Bagnoschiuma

 

X

X

4.00

DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

4.01.01

Impianto di erogazione acqua calda e fredda

X

X

X

4.01.02

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

4.01.03

Antenna satellitare

 

 

X

5.00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

 

5.01

ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E DOTAZIONI.

X

X

X

6.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

6.01

SILENZIOSITÀ

 

 

 

6.01.01

Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

 

 

X

6.02

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

6.02.01

Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.02.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.02.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

6.03

ASPETTO ESTERNO

 

 

 

 

Ottimo

 

 

X

 

Buono

 

X

 

 

Soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

NOTE

1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate;

2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane;

3) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti.

 

 

Allegato E

 

Superfici minime delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

     SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (esclusi i bagni)

     Composizione (uno o più locali)

     (1-2-3 stelle) (4-5 stelle)

     UNITÀ ABITATIVE A UN LETTO mq. 10 mq. 12

     UNITÀ ABITATIVE A DUE LETTI mq. 16 mq. 18

     UNITÀ ABITATIVE A TRE LETTI mq. 22 mq. 24

     UNITÀ ABITATIVE A QUATTRO LETTI mq. 28 mq. 30

     SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i bagni)

     Composizione (due o più locali)

     SUITE A UN LETTO mq. 16

     SUITE A DUE LETTI mq. 25

     SUITE A TRE LETTI mq. 32

     SUITE A QUATTRO LETTI mq. 40

     SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE (esclusi i bagni)

     Composizione (un locale)

     JUNIOR SUITE A UN LETTO mq. 12

     JUNIOR SUITE A DUE LETTI mq. 18

 

 

Allegato F

 

Servizi/requisiti minimi degli esercizi di affittacamere ed attività ricettive in esercizi di ristorazione, delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, delle strutture ricettive - residence, delle residenze rurali.

     Parte I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ED ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

     a) Servizi minimi:

     1) pulizia quotidiana dei locali;

     2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

     3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

     b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:

     1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;

     2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.

     Parte II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST.

     Servizi minimi:

     a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;

     b) pulizia quotidiana dei locali;

     c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;

     d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;

     e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

     Parte III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

     Servizi minimi:

     a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;

     b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;

     c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.

     Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico possono fornire:

     a) la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e durante la sua permanenza;

     b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio del cliente ed a richiesta.

     In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei prezzi comunicati.

     Parte IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE

     Servizi minimi:

     a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario;

     b) accoglienza e recapito degli ospiti;

     c) portierato;

     d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;

     e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.

     Parte V - RESIDENZE RURALI

     a) Servizi minimi:

     1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;

     2) pulizia quotidiana dei locali;

     3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, ove necessario;

     4) servizio di prima colazione.

     b) Requisiti ai fini della classificazione:

     1) capacità ricettiva non superiore a sei camere;

     2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non sussista il bagno privato;

     3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le camere con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l'esercizio;

     4) servizio di ristorazione aperto anche al pubblico con un massimo di 30 posti.

 

 

Allegato G

 

Requisiti/servizi minimi delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle case religiose di ospitalità, dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini.

     CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ - CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALPINI

     a) Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:

     1) accesso indipendente;

     2) cucina (1);

     3) sala da pranzo;

     4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;

     5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;

     6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);

     7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);

     8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);

     9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;

     10) telefono a uso degli ospiti;

     11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria.

     b) Servizi minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità:

     1) pulizia quotidiana dei locali;

     2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;

     3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

     c) Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini:

     I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:

     1) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;

     2) di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti utilizzabile esclusivamente dal gestore-custode;

     3) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

     4) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";

     5) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;

     6) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;

     7) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o similare;

     8) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;

     9) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;

     10) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;

     11) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;

     12) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.

 

     (1) requisito non obbligatorio per le tipologie: ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità

     (2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al piano.

 

 

Allegato H

 

Documentazione da presentare per la richiesta di classificazione delle strutture ricettive.

     Strutture ricettive alberghiere

     La domanda di classificazione è presentata alla provincia, corredata della seguente documentazione:

     a) certificato di agibilità;

     b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera, suite, junior suite e unità abitativa;

     c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi e attrezzature e sul personale;

     d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100;

     e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e fornito dalle province in conformità al modello regionale.

     Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:

     a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera o camerata;

     b) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle province conforme al modello regionale;

     c) planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le camere e i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti.

     Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive residence:

     a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle province conforme al modello regionale;

     b) planimetrie in scala 1:100.

     Rifugi escursionistici

     Una relazione tecnico-descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, la altitudine della località e le vie d'accesso nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni delle strutture. La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1: 50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile

     Rifugi alpini

     a) corografia della zona in scala 1:25.000,con l'indicazione dell'ubicazione del rifugio;

     b) relazione tecnica da cui risultino i criteri costruttivi del rifugio e le caratteristiche tipologiche.

     Complessi ricettivi all'aperto

     La domanda di classificazione è presentata alla provincia e deve indicare:

     a) le generalità del richiedente;

     b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna;

     c) la classificazione e la capacità ricettiva massima che s'intende conseguire

     La domanda di classificazione è corredata dalla seguente documentazione:

     a) rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala sufficiente da individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di varia natura;

     b) modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale

 

 

Allegato I

 

     Dati del cartellino da esporre nelle strutture ricettive alberghiere, negli esercizi di affittacamere ed attività ricettive in esercizi di ristorazione, nelle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, nelle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nelle strutture ricettive - residence, nelle residenze rurali.

     Parte I - Strutture ricettive alberghiere: dati del cartellino da esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative

     a) la denominazione dell'esercizio;

     b) la classificazione;

     c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità abitativa;

     d) il numero dei letti autorizzati;

     e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

     f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite, la junior suite o l'unità abitativa

     g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

     Parte II - Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di ristorazione: dati del cartellino da esporre nelle camere

     a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere;

     b) la classificazione;

     c) il numero assegnato alla camera;

     d) il numero dei letti autorizzati;

     e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

     f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

     g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

     Parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate): dati del cartellino da esporre nelle unità abitative

     a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente;

     b) la classificazione attribuita;

     c) il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata alla provincia;

     d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa ai sensi del precedente articolo;

     e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

     Parte IV - Strutture ricettive-residence: dati del cartellino da esporre nelle unità abitative

     a) la denominazione dell'esercizio;

     b) la classificazione attribuita;

     c) il numero assegnato all'unità abitativa;

     d) il prezzo dell'unità abitativa, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

     e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa;

     f) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

     Parte V - Attività ricettive in residenze rurali: dati del cartellino da esporre nelle camere

     a) la denominazione dell'esercizio;

     b) la classificazione;

     c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza pensione, per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

     d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

     e) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

     Parte VI - Centri soggiorno studi: dati del cartellino da esporre nelle camere

     a) la denominazione dell'esercizio;

     b) il numero assegnato alla camera;

     c) il numero dei letti autorizzati;

     d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

     e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

     f) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.

     Parte VII - Complessi ricettivi all'aperto (unità abitative): dati del cartellino da esporre nelle unità abitative

     a) la denominazione dell'esercizio;

     b) la classificazione ottenuta;

     c) il numero assegnato all'unità abitativa;

     d) il numero dei letti autorizzati;

     e) il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;

     f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa

 

 

Allegato L

 

Complessi ricettivi all'aperto: prescrizioni minime comuni.

     1. Le prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto sono:

     a) posizione in località non inquinata da polveri o fumi;

     b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;

     c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;

     d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili;

     e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, all'ingresso del complesso;

     f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;

     g) parcheggio auto separato dall'area ricettiva, posto all'entrata del complesso o nelle immediate vicinanze, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;

     h) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;

     i) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative sprovviste di servizi propri.

     2. Si intendono per:

     a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa;

     b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, purché le stesse rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà, siano sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno e rispettino la distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata dal gestore e non superino la superficie totale massima di mq. 40 e l'altezza di m. 3. È consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. Nelle località montane i mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari per la neve purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano oltre 20 cm. dalla sagoma dello stesso;

     c) unità abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento e devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, igieniche e sanitarie. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono essere dotate di:

     1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;

     2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;

     3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8;

     4) posto auto di almeno mq 10.

     Qualora l'unità abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unità abitative sono realizzate su un piano al massimo, con sistemi tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40;

     d) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;

     e) capacità ricettiva massima (CRM): capacità ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;

     f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costitute da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;

     g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una doccia, un lavabo;

     h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;

     i) servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;

     l) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;

     m) baby room: locale attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;

     n) nursery room: locale attrezzato per l'igiene dei neonati;

     o) responsabile in servizio (manager on duty): si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;

     p) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo;

     q) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

 

 

Allegato M

 

Requisiti obbligatori per i campeggi

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI

STELLE

 

 

1

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA

 

 

 

 

1.01.01 40

mq per persona

 

 

 

X

1.01.02 36

mq per persona

 

 

X

 

1.01.03 32

mq per persona

 

X

 

 

1.01.04 28

mq per persona

X

 

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

 

2.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

 

X

2.01.02

assicurato 12/24 ore

 

 

X

 

2.01.03

assicurato 8/24 ore con un addetto

X

X

 

 

2.02

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE

 

 

 

 

2.02.01

un addetto fino a 1.000 presenti

X

X

X

X

2.02.02

due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori

X

X

X

X

2.000

presenti

 

 

 

 

2.03

SERVIZIO CUSTODIA VALORI

 

 

 

 

2.03.01

assicurato

 

 

X

X

2.04

DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

 

 

 

 

2.04.01

cartellino: per tutto il personale

X

X

X

X

2.04.02

divise: per tutto il personale

 

 

X

X

2.05

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

 

2.05.01

dal responsabile in servizio (almeno due lingue)

 

 

 

X

2.05.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)

 

 

X

X

2.05.03

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)

 

X

X

X

2.06

PRONTO SOCCORSO

 

 

 

 

2.06.01

locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)

 

 

X

X

2.06.02

cassetta di pronto soccorso

X

X

X

X

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI

 

 

 

 

3.01

CAMERINI WC (1)

 

 

 

 

3.01.01

5 wc per i primi 100 ospiti (2)

X

X

X

X

3.01.02

1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

X

X

X

3.02

CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)

 

 

 

 

3.02.01

5 fino ai primi 100 ospiti (2)

X

X

X

X

3.02.02

1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)

X

 

 

 

3.02.03

1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)

 

X

 

 

3.02.04

1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)

 

 

X

 

3.02.05

1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)

 

 

 

X

3.03

LAVABI

 

 

 

 

3.03.01

1 ogni 35 ospiti (2)

X

X

X

X

3.04

LAVELLI

 

 

 

 

3.04.01

1 ogni 55 ospiti (2)

X

 

 

 

3.04.02

1 ogni 50 ospiti (2)

 

X

 

 

3.04.03

1 ogni 45 ospiti (2)

 

 

X

 

3.04.04

1 ogni 40 ospiti (2)

 

 

 

X

3.05

LAVATOI

 

 

 

 

3.05.01

1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)

X

X

X

X

3.06

VUOTATOI

 

 

 

 

3.06.01

1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita

X

X

X

X

3.07

ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)

 

 

 

 

3.07.01

camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)

 

 

 

X

3.07.02

servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)

X

X

X

X

3.08

MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI

 

 

 

 

3.08.01

lavabiancheria automatica

 

 

X

X

3.08.02

stireria

 

 

 

X

3.08.03

locale stenditoio (4)

X

X

X

X

3.08.04

macchine asciugatrici (4)

 

 

 

X

3.09

CAMPER SERVICE

 

 

 

 

3.09.01

Uno per ogni struttura

 

X

X

X

4.00

ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)

 

 

 

 

4.01

SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE

 

 

 

 

4.01.01

generi di prima necessità

X

 

 

 

4.01.02

market e bar

 

X

X

X

4.01.03

esercizio di ristorazione

 

 

X

X

 

NOTE

1) nei gruppi dei servizi igienico-sanitari comuni di nuova realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi esistenti le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;

2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;

3) nei gruppi dei servizi igienico-sanitari comuni di nuova realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi esistenti le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;

4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;

5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

 

 

Allegato N

 

Requisiti obbligatori per i villaggi turistici

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER I VILLAGGI TURISTICI

STELLE

 

 

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA

 

 

 

1.01.01

44 mq per persona

 

 

X

1.01.02

40 mq per persona

 

X

 

1.01.03

36 mq per persona

X

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI

 

 

 

2.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

2.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

2.01.03

assicurato 8/24 ore con un addetto

X

 

 

2.02 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE

 

 

 

 

2.02.01

un addetto fino a 1.000 presenti

X

X

X

2.02.02

due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti

X

X

X

2.03

SERVIZIO CUSTODIA VALORI

 

 

 

2.03.01

assicurato

 

X

X

2.04

DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

 

 

 

2.04.01

cartellino: per tutto il personale

X

X

X

2.04.02

divise: per tutto il personale

 

X

X

2.05

LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

 

 

 

2.05.01

dal responsabile in servizio (almeno due lingue)

 

 

X

2.05.02

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)

 

X

X

2.05.03

dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)

X

X

X

2.06

PRONTO SOCCORSO

 

 

 

2.06.01

locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)

 

X

X

2.06.02

cassetta di pronto soccorso

X

X

X

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE comuni

 

 

 

3.01

CAMERINI WC (1)

 

 

 

3.01.01

5 wc per i primi 100 ospiti (2)

X

X

X

3.01.02

1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

X

X

3.02

CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)

 

 

 

3.02.01

5 fino ai primi 100 ospiti (2)

X

X

X

3.02.02

1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)

X

 

 

3.02.03

1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)

 

X

 

3.02.04

1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)

 

 

X

3.03

LAVABI

 

 

 

3.03.01

1 ogni 35 ospiti (2)

X

X

X

3.04

LAVELLI

 

 

 

3.04.01

1 ogni 50 ospiti (2)

X

 

 

3.04.02

1 ogni 45 ospiti (2)

 

X

 

3.04.03

1 ogni 40 ospiti (2)

 

 

X

3.05

LAVATOI

 

 

 

3.05.01

1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)

X

X

X

3.06

VUOTATOI

 

 

 

3.06.01

1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita

X

X

X

3.07

ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)

 

 

 

3.07.01

camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)

 

 

X

3.07.02

servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)

X

X

X

3.08

MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI

 

 

 

3.08.01

lavabiancheria automatica

 

X

X

3.08.02

stireria

 

 

X

3.08.03

locale stenditoio (4)

X

X

X

3.08.04

macchine asciugatrici (4)

 

 

X

3.09

CAMPER SERVICE

 

 

 

3.09.01

uno per ogni struttura

X

X

X

4.00

ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)

 

 

 

4.01

SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE

 

 

 

4.01.01

market e bar

X

X

X

4.01.02

esercizio di ristorazione

 

X

X

 

NOTE

1) per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;

2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;

3) per i nuovi complessi e in caso di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;

4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;

5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

 

 

Allegato O

 

Requisiti obbligatori per denominazione aggiuntiva di centro vacanze

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "CENTRO VACANZE"

STELLE

 

 

1

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA (1)

 

 

 

 

1.01.01

45 mq per persona

 

 

 

X

1.01.02

40 mq per persona

 

 

X

 

2.00

ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO (2)

 

 

 

 

2.01.01

area riservata per intrattenimenti e spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M.(minimo mq. 200)

 

 

X

X

2.01.02

area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)

 

 

X

X

2.01.03

animazione professionale

 

 

X

X

2.01.04

tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo 2)

 

 

X

X

2.01.05

almeno sei delle sottoelencate attrezzature

 

 

X

 

2.01.06

almeno sette delle sottoelencata attrezzature

 

 

 

X

 

ATTREZZATURE:

 

 

 

 

 

campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto

 

 

 

 

 

campo da tennis: 1 campo ogni 2.500 unità di C.R.M. (max 6 campi)

 

 

 

 

 

piscina: 1 mq. ogni 10 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)

 

 

 

 

 

piscina bambini

 

 

 

 

 

sauna

 

 

 

 

 

pista bocce: 1 pista ogni 3.000 unità di C.R.M.

 

 

 

 

 

minigolf

 

 

 

 

 

palestra attrezzata

 

 

 

 

 

campo da golf (3)

 

 

 

 

 

maneggio (3)

 

 

 

 

 

parco acquatico (3)

 

 

 

 

 

percorso vita

 

 

 

 

 

campo da calcio (3)

 

 

 

 

 

bowling

 

 

 

 

 

sala per spettacoli

 

 

 

 

 

discoteca (3)

 

 

 

 

 

sala giochi

 

 

 

 

 

attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici

 

 

 

 

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI (2)

 

 

 

 

3.01.01

nursery room

 

 

X

X

3.01.02

baby room

 

 

X

X

 

NOTE

1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti al punto 1.00 del precedente allegato M;

2) Tali requisiti sono aggiuntivi a quelli elencati all'allegato M;

3) È sufficiente che l'attrezzatura esista nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

 

 

Allegato P

 

Requisiti obbligatori per denominazione aggiuntiva di campeggi di transito.

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI CAMPEGGI " DI TRANSITO "

STELLE

 

 

1

2

3

4

1.00

DENSITÀ RICETTIVA (1)

 

 

 

 

1.01.01

35 mq per persona

 

 

 

X

1.01.02

30 mq per persona

 

 

X

 

1.01.03

25 mq per persona

 

X

 

 

1.01.04

20 mq per persona

X

 

 

 

2.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO (2)

 

 

 

 

2.01

SERVIZI DI RICEZIONE- REGISTRAZIONE -CASSA - PARTENZA OSPITI

 

 

 

 

2.01.01

funzionante 24/24 ore

X

X

X

X

2.01.02

permanenza massima 72 ore

X

X

X

X

3.00

INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI DI BASE (3)

 

 

 

 

3.01

CAMPER SERVICE

 

 

 

 

3.01.01

1 fino a 300 unità di C.R.M.

X

X

X

X

3.01.02

1 ogni ulteriori 300 unità di C.R.M.

X

X

X

X

 

NOTE

1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti nell'allegato M al punto 1.00;

2) tale requisito è sostitutivo di quello previsto nell'allegato M al punto 2.01.;

3) tale requisito è aggiuntivo di quelli previsti all'allegato M.

 

 

Allegato Q

 

Documentazione da allegare alla domanda di classificazione a residenze d'epoca

       La domanda di classificazione a residenze d'epoca va presentata alla provincia competente allegando la seguente documentazione:

       a) atto catastale storico

       b) autocertificazione su eventuale vincolo

       c) eventuali iscrizioni

       d) bibliografia, pubblicistica e mostre;

       e) relazione storica e documentazione fotografica degli interni ed esterni, delle camere (in ogni caso) ;

       f) ogni altra idonea documentazione.

 

 

Allegato R

 

Requisiti obbligatori delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE

CAT.

 

 

3

2

1

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

1.01

SERVIZI DI PORTINERIA

 

 

 

1.01.01

assicurati 16/24 ore da personale addetto

 

 

X

1.01.02

assicurati 12/24 ore da personale addetto

 

X

 

1.01.03

assicurati 8/24 ore

X

 

 

1.02

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.02.01

addetto disponibile a chiamata

 

 

X

1.02.02

con chiave al cliente

X

X

 

1.03

PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.03.01

a ogni cambio di cliente e almeno 2 volte alla settimana

 

 

X

1.03.02

a ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

1.04

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

1.04.01

lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana e a ogni cambio di cliente

 

 

X

1.04.02

lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

1.04.04

asciugamani nelle camere e nei bagni: 2 volte la settimana e a ogni cambio di cliente

 

 

X

1.04.05

asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana

X

X

 

1.05

ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.05.01

documentazione sul residence e necessario per scrivere

 

 

X

1.06

SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA

 

 

 

1.06.01

disponibile su richiesta del cliente

 

 

X

2.00

DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE

 

 

 

2.01

RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.01.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

2.02

ASCENSORE PER CLIENTI (2 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.02.01

qualunque sia il numero dei piani

 

 

X

2.02.02

per esercizi con locali oltre il primo piano (escluso il piano reception)

 

X

 

2.02.03

per esercizi con locali oltre il secondo piano (escluso il piano reception)

X

 

 

2.03

TELEVISIONE

 

 

 

2.03.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

 

X

2.03.02

presa per antenna

X

X

 

2.04

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

2.04.01

una linea telefonica con apparecchio ad uso comune

X

X

X

2.04.02

una linea telefonica tramite portineria

 

 

X

2.05

POSTO AUTO

3

2

1

2.05.01

coperto per ciascuna unità abitativa

 

 

X

2.05.02

all'interno del residence

X

X

 

3.00

DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

3.01

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

3.01.01

letti/divani-letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

3.01.02

armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

3.01.04

poltrone o divano nel soggiorno

 

 

X

3.01.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

3.01.06

scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

3.02

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

3.02.01

cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

3.02.02

frigorifero

X

X

X

3.02.03

lavello con scolapiatti

X

X

X

3.02.04

lavastoviglie (almeno per il 50% delle unità abitative del residence)

 

 

X

3.02.05

forno (anche microonde)

 

X

X

3.02.06

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

- 2 coltelli

 

 

 

 

- 2 forchette

 

 

 

 

- 2 cucchiai

 

 

 

 

- 2 piatti piani

 

 

 

 

- 1 piatto fondo

 

 

 

 

- 2 bicchieri

 

 

 

 

- 1 tazza con piattino

 

 

 

 

- 1 tazzina con piattino

 

 

 

3.02.07

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

- 1 batteria di pentola da cucina

 

 

 

 

- 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

- 1 zuccheriera

 

 

 

 

- 1 caffettiera

 

 

 

 

- 1 scolapasta

 

 

 

 

- 1 serie di mestoli

 

 

 

 

- 1 insalatiera

 

 

 

 

- 1 grattugia

 

 

 

 

- 1 spremiagrumi

 

 

 

 

- 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

- 1 bricco per il latte

 

 

 

 

- 1 pattumiera

 

 

 

 

- 1 adattatore elettrico universale

 

 

 

3.03

DOTAZIONI BAGNO

 

 

 

3.03.01

lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

3.03.02

saponetta

X

X

X

3.03.03

carta igienica con riserva

X

X

X

3.03.04

sacchetti igienici

X

X

X

3.03.05

cestino rifiuti

X

X

X

3.03.06

specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

3.03.07

mensola

X

X

X

3.03.08

scopettino

X

X

X

3.03.09

asciugacapelli

 

 

X

3.03.10

lavatrice in apposito locale in comune a disposizione dei clienti

 

X

X

4.00

DOTAZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA

 

 

 

4.01

PISCINA (3 = vedi nota in calce)

 

 

 

4.01.01

piscina per gli ospiti (minimo 100 mq)

 

 

X

5.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

5.01

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

5.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

5.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

5.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

5.01.04

aspetto esterno

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

NOTE

1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

2) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti,

3) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti e per strutture ubicate in località balneari, termali, lacuali e montane.

 

REQUISITI OBBLIGATORI AFFITTACAMERE e ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE

CAT.

 

 

3

2

1

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

1.01

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO

 

 

 

1.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

1.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

1.01.03

assicurato 8/24

X

 

 

1.02

SERVIZIO DI NOTTE

 

 

 

1.02.01

addetto disponibile a chiamata

 

 

X

1.02.02

con chiave d'ingresso al cliente

X

X

 

1.03

CAMBIO BIANCHERIA

 

 

 

1.03.01

lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 3 volte la settimana

 

 

X

1.03.02

lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 2 volte la settimana

X

X

 

1.03.03

asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e almeno 3 volte alla settimana

 

 

X

1.03.04

asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e almeno 2 volte alla settimana

X

X

 

1.04

ACCESSORI DEI LOCALI: BAGNO COMUNE O PRIVATO (1=vedi nota in calce)

 

 

 

1.04.01

cestino rifiuti

X

X

X

1.04.02

carta igienica, sacchetti igienici e saponetta

X

X

X

1.04.03

sgabello, specchio e mensola

X

X

X

1.04.04

asciugacapelli

 

 

X

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

2.01

LINEA TELEFONICA ESTERNA

 

 

 

2.01.01

una linea telefonica con apparecchio per uso comune

X

X

X

2.01.02

telefono in camera

 

 

X

2.02

RISCALDAMENTO (2 = vedi nota in calce)

 

 

 

2.02.01

in tutto l'esercizio

X

X

X

2.03

ATTREZZATURE DELLE CAMERE

 

 

 

2.03.01

letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e sedia

X

X

X

2.03.02

lampade o applique da comodino

X

X

X

2.03.03

impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere

X

X

X

2.03.04

frigobar

 

 

X

2.03.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

2.03.06

bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno nell'80% delle camere

 

 

X

2.03.07

bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno nel  40% delle camere

 

X

 

2.04

ASCENSORE

 

 

 

2.04.01

ascensore per clienti

 

 

X

2.04.02

ascensore per clienti per le camere oltre il 1° piano

 

X

 

3.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

3.01

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

3.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/ decoroso

X

 

 

3.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/ decoroso

X

 

 

3.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

3.01.04

aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

NOTE

1) le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai punti:1.03.03 - 1.03.04;

2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

3) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;

 

REQUISITI OBBLIGATORI UNITÀ ABITATIVE AD USO TURISTICO CLASSIFICATE

CAT.

 

 

3

2

1

1.00

PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 

 

 

1.01

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO

 

 

 

1.01.01

assicurato 16/24 ore

 

 

X

1.01.02

assicurato 12/24 ore

 

X

 

1.01.03

assicurato 8/24 ore

X

 

 

1.02

PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

1.02.01

pulizia unità abitativa ogni cambio cliente e almeno una volta la settimana

 

 

X

1.02.02

pulizia unità abitativa ogni cambio cliente

 

X

 

1.03

CAMBIO DI BIANCHERIA

 

 

 

1.03.01

lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio di cliente e almeno 1 volta la settimana

 

 

X

1.03.02

lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio di cliente

 

X

 

2.00

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

 

 

 

2.01

RISCALDAMENTO (1= vedi nota in calce)

 

 

 

2.01.01

in tutta l'unità abitativa

X

X

X

2.02

TELEVISIONE

 

 

 

2.02.01

TV a colori in tutte le unità abitative

 

 

X

2.02.02

presa antenna

X

X

 

2.03

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

 

 

 

2.03.01

una linea telefonica nell'unità abitativa

 

 

X

2.04

POSTO AUTO

 

 

 

2.04.01

coperto per ciascuna unità abitativa

 

 

X

2.04.02

nel parcheggio condominiale

 

X

 

3.00

DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE

 

 

 

3.01.

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

 

 

 

3.01.01

letti /divani-letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili

X

X

X

3.01.02

armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o applique

X

X

X

3.01.03

tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

X

X

X

3.01.04

poltrone o divano nel soggiorno

 

 

X

3.01.05

cassetta di sicurezza

 

X

X

3.01.06

scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti

X

X

X

3.02.

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

 

 

 

3.02.01

cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

X

X

X

3.02.02

frigorifero

X

X

X

3.02.03

lavello con scolapiatti

X

X

X

3.02.04

forno (anche microonde)

 

 

X

3.02.05

per ciascuna persona ospitabile

X

X

X

 

- 2 coltelli

 

 

 

 

- 2 forchette

 

 

 

 

- 2 cucchiai

 

 

 

 

- 2 piatti piani

 

 

 

 

- 1 piatto fondo

 

 

 

 

- 2 bicchieri

 

 

 

 

- 1 tazza con piattino

 

 

 

 

- 1 tazzina con piattino

 

 

 

3.02.06

per ciascuna unità abitativa

X

X

X

 

- 1 batteria di pentole da cucina

 

 

 

 

- 2 coltelli da cucina

 

 

 

 

- 1 zuccheriera

 

 

 

 

- 1 caffettiera

 

 

 

 

- 1 scolapasta

 

 

 

 

- 1 serie di mestoli

 

 

 

 

- 1 insalatiera

 

 

 

 

- 1 grattugia

 

 

 

 

- 1 spremiagrumi

 

 

 

 

- 1 apribottiglie/cavatappi

 

 

 

 

- 1 bricco per il latte

 

 

 

 

- 1 pattumiera

 

 

 

 

- 1 adattatore elettrico universale

 

 

 

3.03.

DOTAZIONI BAGNO (impianto erogazione acqua calda e fredda)

 

 

 

3.03.01

lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet

X

X

X

3.03.02

cestino rifiuti

X

X

X

3.03.03

specchio e contigua presa per energia elettrica

X

X

X

3.03.04

mensola

X

X

X

3.03.05

scopettino

X

X

X

3.03.06

asciugacapelli

 

 

X

3.03.07

lavatrice (2= vedi nota in calce)

 

 

X

4.00

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

4.01.

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE

 

 

 

4.01.01

camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

4.01.02

bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

4.01.03

sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

4.01.04

Aspetto esterno

 

 

 

 

ottimo

 

 

X

 

buono

 

X

 

 

soddisfacente/decoroso

X

 

 

 

NOTE

1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva;

2) tale elettrodomestico può essere posizionato anche in altra stanza.

 

 

Allegato S/1

 

Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica

     Parametri minimi per piani particolareggiati degli arenili.

     a) Direttive a carattere generale

     1) Il piano deve indicare almeno la presunta linea del confine demaniale che individua l'ambito minimo del piano stesso;

     2) Vanno escluse dal piano le aree demaniali marittime retrostanti l'arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate a Piano regolatore generale (PRG) comunale;

     3) per tutto l'ambito di piano deve essere evidenziata la preesistenza di vincoli derivati da leggi o strumenti di pianificazione (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, vincolo idrogeologico, vincolo ambientale da Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) o Piano d'area), nonché la tipologia d'uso e di gestione a cui è diversamente sottoposta nelle sue parti. (Aree in concessione, aree libere, stabilimenti balneari, ecc.);

     4) le valutazioni e indicazioni (analitiche e del progetto) di piano devono riguardare le infrastrutture puntuali e a rete, con particolare riferimento a:

     a) viabilità di penetrazione;

     b) viabilità meccanica controllata;

     c) individuazione dei percorsi, distinti per tipologia di utilizzo (pedonali, ciclabili, eventualmente dedicati ad altre specifiche attività di carattere ricreativo e/o sportivo, di visitazione);

     d) accessi al mare;

     e) parcheggi;

     f) reti tecnologiche e modalità di scarico;

     5) le previsioni di piano devono riguardare tutto l'ambito d'intervento e possono essere articolate per settori e/o comparti, la cui progettazione deve avere carattere unitario, pur tenendo presente che i relativi lavori ed interventi possono essere eseguiti, tramite apposita regolamentazione, anche per lotti funzionali e per opere compiute;

     6) il piano comunale deve considerare secondo criteri unitari le aree per la balneazione e suoi servizi complementari già sottoposte a concessione tenendo conto delle aree libere intercluse, prevedendo percorsi pedonali (larghezza minima: ml. 1,50) e ciclabili di raccordo con andamento tendenzialmente parallelo alla battigia, nonché quelli posti normalmente alla stessa (larghezza minima: ml. 1,00);

     7) deve essere indicato l'assetto distributivo delle principali strutture di servizio connesse all'attività balneare prevedendo una o più strutture di coordinamento (generale) e sorveglianza della spiaggia, sedi di Pronto soccorso, uffici informazioni e ricerca bambini, postazioni per gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio, come previsti dalle ordinanze delle Capitanerie di porto;

     8) le attrezzature balneari possono essere suddivise, in linea di massima, per fasce funzionali parallele al mare che abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) Arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml. 5 di profondità. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;

     b) Soggiorno all'ombra: una fascia avente profondità variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione il cui limite a mare dovrà coincidere con la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al precedente punto a). I sostegni per gli ombrelloni dovranno essere posti al vertice di maglie aventi dimensioni uguali o superiori a ml. 4.00 x 4.00, ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml 2.50 x 3.00 con il lato minore parallelo al mare;

     c) Servizi di spiaggia - Tale fascia ha quale limite a monte il percorso di servizio e/o la passeggiata a mare e sono prevedibili le seguenti attrezzature:

     - cabine spogliatoio;

     - deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia, compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;

     - servizi igienici;

     - tende da ombra per bagnanti, collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio);

     - docce;

     - capanne;

     In tale fascia c), possono inoltre essere collocati, oltre ai servizi generali, di soccorso pubblico e di spiaggia precedentemente indicati, anche chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) che devono avere la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il personale. I chioschi devono essere previsti ad una distanza reciproca minima di ml. 120, indicata dallo strumento urbanistico comunale e negli elaborati grafici e/o tramite adeguata regolamentazione normativa; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5.50 con un massimo di mq. coperti 42,00, per un totale complessivo minimo di 90 mq. e altezza totale inferiore a ml. 5.00);

     9) nel Piano d'arenile ogni amministrazione comunale deve stabilire inoltre proposte progettuali-tipo inerenti le componenti d'arredo delle strutture poste in arenile, criteri per la loro realizzazione e ogni altra indicazione per disciplinare, assieme al Regolamento edilizio comunale, la definizione dei progetti esecutivi e al fine di migliorare l'immagine d'insieme degli interventi previsti;

     10) le nuove concessioni devono avere un fronte mare minimo di ml. 200. Tale misura potrà variare in diminuzione in presenza di tratti di arenile di completamento, o interclusi tra altre concessioni, eccezion fatta per le aree antistanti a singoli complessi ricettivi a gestione unitaria confinanti con l'arenile, nel qual caso la lunghezza dell'area in concessione potrà essere di pari misura;

     11) la percentuale comunale delle aree libere deve essere pari al 20 % del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari;

     12) ogni 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in ogni caso almeno 1 ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di accessi all'arenile;

     13) tenuto conto che il piano si pone, tra gli altri, l'obiettivo di qualificare l'immagine del litorale, è necessario che lo strumento preveda un arredo del verde; questo in particolare si deve prefiggere di utilizzare essenze tipiche dell'ambiente litoraneo.

     14) per le aree demaniali marittime interessate dagli scanni del Delta del fiume Po possono essere dettate dal piano particolareggiato dell'arenile norme specifiche anche di deroga alle direttive di cui ai punti precedenti, motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi ed in conformità alla specifica pianificazione di tutela.

     b) Direttive particolari sugli standard dei servizi

     1) Gli stabilimenti balneari, in particolare, devono garantire un'offerta minima di:

     - 1 WC ogni 200 ombrelloni;

     - 1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni;

     - 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni;

     - un'area attrezzata per gioco e svago pari ad almeno un quinto della superficie utilizzata a sosta all'ombra;

     - di norma si predisporranno isole di servizio per WC, docce, cabine spogliatoi ecc.;

     - un numero di posti auto adeguati alla capienza dello stabilimento e, comunque, in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per gli stabilimenti balneari esistenti e al venti per cento per gli stabilimenti balneari nuovi, tenuto conto anche delle previsioni dei locali piani urbani del traffico e della loro attuazione, nonché delle previsioni al riguardo dello strumento urbanistico generale e di quelli attuativi, ferme restando le limitazioni imposte dalle caratteristiche morfologiche e geofisiche dei luoghi;

     2) le cabine per spogliatoio e per i servizi igienici hanno dimensione massima di ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50;

     3) nel caso in cui il Piano comunale preveda l'installazione di capanne a noleggio le dimensioni massime devono essere di ml. 1,90 x 1,80 e altezza massima di ml. 2,50 con possibilità di verandine di dimensioni massime di ml. 1,80 x 1,80;

     4) l'eventuale ufficio magazzino può avere dimensioni massime di ml. 5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50;

     5) per la fruizione da parte dei portatori d'handicap (oltre alle eventuali indicazioni degli schemi progettuali tipo) devono essere rispettati i seguenti standard minimi:

     - per ogni nucleo attrezzato / stabilimento balneare almeno un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo le vigenti norme;

     - almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all'ombra pavimentati secondo le indicazioni dei progetti tipo;

     - apposita segnaletica per servizi e percorsi.

 

 

Allegato S/2

 

Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica.

     Elencazione dei documenti per le domande di nuove concessioni

 

Domanda per concessione

Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in cinque copie: - relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato; - Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale; - Planimetria della zona scala 1:2000; - Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto; - Piano finanziario di investimento e di ammortamento; - Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi; - Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento con riferimento all'allegato S/4.

Domanda rinnovo concessione

- Istanza con riferimenti alla precedente concessione. - Relazione tecnica illustrativa sugli interventi previsti sulle aree interessate.

Domanda di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento o con ampliamento nei soli casi ripascimento naturale.

di Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in cinque copie: - relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato; - Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000; - Planimetria della zona scala 1:2000 con evidenziazione della variazione richiesta; - Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le eventuali opere, di dettaglio.

Domanda di variazione al contenuto della concessione con ampliamento

Istanza diretta al comune con allegata stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.

Domanda di subingresso

- Istanza al comune con allegata dichiarazione di rinuncia del precedente concessionario. - I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Altre domande relative alla gestione delle concessioni

Devono essere inviate al comune che provvederà a richiedere all'interessato eventuale documentazione da produrre.

Forma delle domande

Tutte le domande devono indicare le generalità complete del richiedente, la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

 

 

Allegato S/3

 

Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica.

     Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di valutazione delle domande.

     a) Procedura per il rilascio di nuove concessioni:

     La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al comune competente per territorio.

     Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione . A tal fine, risponde ad un più rilevante interesse pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del turista, anche valorizzando forme di concessione diverse dallo stabilimento balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone omogenee. È preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse per un massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa per l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi, la fascia di servizi di spiaggia (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno all'ombra (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale, numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento dell'area concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli ospiti della struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.

     b) Procedura per il rinnovo di concessioni:

     1) la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio;

     2) il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti procede al rilascio dell'atto concessorio alla sua registrazione, e alla fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, secondo le normative vigenti.

     c) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che non comporta modifica all'estensione della zona già concessa o con ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di ripascimento dell'arenile:

     1) la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione di cui all'allegato S/2;

     2) il comune provvede all'istruttoria, acquisendo i pareri delle autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione progettata;

     3) conseguentemente il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione da allegare all'atto concessorio o alla redazione del titolo suppletivo, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione. Il comune provvede inoltre all'eventuale imposizione e riscossione del canone e imposta regionale.

     d) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa:

     1) la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste per il rilascio di nuove concessioni;

     2) conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.

     e) Criteri di valutazione delle domande.

     I criteri di valutazione delle domande sono:

     1) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;

     2) compatibilità di dettaglio relativamente a:

     - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

     - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);

     - accessibilità ai parcheggi;

     - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;

     - dinamica evolutiva del paesaggio;

     3) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

     4) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);

     5) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

     6) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;

     7) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al numero 4).

 

 

Allegato S/4

 

Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica.

     Tipologie di insediamento sul demanio marittimo

     Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto:

     a) stabilimento balneare senza strutture fisse;

     b) stabilimento balneare con strutture fisse;

     c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:

     1) chioschi;

     2) bar;

     3) ristoranti;

     4) hotel;

     d) infrastrutture private:

     1) campeggi;

     2) impianti sportivi e ricreativi;

     3) impianti tecnologici;

     e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;

     f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate.

 

 

Allegato T [100]

 

Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche [101].

 

     Parte I) - Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche.

     a) Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, le lingue straniere di abilitazione [102].

     Parte II - Composizione della Commissione di esame.

     a) La commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alle professioni turistiche, è composta da:

     1) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

     2) un docente o esperto in ciascuna materia d'esame;

     3) un docente o esperto in ciascuna delle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame;

     4) un esperto di primo soccorso;

     5) un istruttore della disciplina per la quale si intenda sostenere la prova pratica nell'ipotesi di cui all'articolo 82, comma 4.

     6) un rappresentante designato dal Soccorso alpino e speleologico veneto (SAVS) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) delle province di Belluno, Treviso, Padova, Verona e Vicenza nell'ipotesi di cui all'art. 82, comma 4 [103];

     7) [un rappresentante delle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; per le sole guide turistiche un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella località di cui al bando di concorso] [104];

     b) Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.

     c) Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

     d) Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 1, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 devono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana e, relativamente alla professione di guida turistica, di laurea.

     Parte III - Articolazione e contenuto delle prove di esame.

     a) Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla conoscenza di due o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.

     Le prove d'esame comprendono tre prove scritte di cui una di cultura generale e due nelle lingue straniere oggetto dell'abilitazione, tre prove orali di cui una nelle lingue straniere, una nelle materie indicate nel bando.

     b) Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova scritta ed una volta ad accertare l'esatta conoscenza di almeno una lingua straniera.

     c) La prova d'esame per animatore turistico consiste in una prova scritta avente per oggetto l'elaborazione e realizzazione di un programma di animazione e in una prova orale volta ad accertare una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.

     d) Le prove d'esame per guida naturalistico-ambientale consistono in una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario naturalistico con eventuale prova pratica specifica vertente sulla disciplina specialistica prescelta dal candidato, in una prova orale consistente nella predisposizione di una lezione tesa ad accertare la specifica attitudine didattica e in una prova scritta e orale di lingua straniera..

     e) Per tutte le prove d'esame è richiesta la conoscenza degli elementi fondamentali della medicina di primo soccorso.

     f) Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati che abbiano superato le prove scritte; l'abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano conseguito almeno i sette decimi del punteggio complessivamente previsto nel bando di esame.

     g) L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione all'esame indetto per località diverse, per le quali sarà consentito sostenere le relative prove, ad esclusione della lingua straniera oggetto di precedente abilitazione.

     h) L'iscrizione ad un elenco provinciale di guide turistiche costituisce titolo per la partecipazione ad un esame indetto per conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella oggetto di precedente abilitazione, e consente di sostenere l'esame limitatamente alle prove di lingua.

     i) Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori turistici degli animatori turistici o delle guide naturalistico ambientali che intendono conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella propria dell'attività esercitata sono ammessi a sostenere l'esame limitatamente alla prova orale di lingua straniera [105].

     Parte IV - Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche. [106]

     [a) Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha conseguito l'abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti territoriali di esercizio dell'attività. La visita alle ville venete in ogni caso è consentita.

     b) La licenza ha validità quinquennale e s'intende rinnovata a seguito di formale dichiarazione di prosecuzione dell'attività.]

 

 

Allegato U

 

Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati direttamente al settore turismo.

     Indicazioni di carattere generale

     Si premette che per piccole e medie imprese s'intendono quelle individuate dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.

     Secondo tale raccomandazione le piccole e medie imprese, sono definite come imprese:

     a) aventi meno di 250 dipendenti;

     b) aventi:

     1) un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

     2) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.

     Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la piccola impresa è definita come un'impresa:

     a) avente meno di 50 dipendenti;

     b) avente:

     1) un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

     2) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo terzo.

     Tipologie di attività

     1) Tipologie di esercizi ricettivi e dell'intermediazione retti a regime di piccola e media impresa così come classificati dalla presente legge ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi della legge n. 135/ 2001 [107]:

     a) alberghi;

     b) motel;

     c) villaggi-albergo;

     d) residenze turistico-alberghiere;

     e) residenze d'epoca;

     f) campeggi;

     g) villaggi turistici;

     h) esercizi di affittacamere;

     i) attività ricettive in esercizi di ristorazione;

     l) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

     m) strutture ricettive-residence;

     n) agenzie di viaggio e turismo;

     o) rifugi alpini, rifugi escursionistici;

     o bis) imprese che effettuano la navigazione in mare, nelle lagune, nei laghi, nei fiumi e nei parchi, ai fini escursionistici e turistici [108].

     2) attività codificate dall'Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e rette a regime di piccola e media impresa:

     55.30.01 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;

     92.33 Attività parchi di divertimento;

     92.61.1 Gestione di piscine;

     92.61.2 Gestione di campi da tennis;

     92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) ed attività turistiche connesse alla pesca;

     93.04.1 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico;

     93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali;

     92.61.5 B Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie etc. compresi gli impianti di innevamento artificiale;

     92.61.5 F Piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed impianti);

     71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali;

     3) Tipologie di esercizi ricettivi retti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:

     a) ostelli per la gioventù;

     b) case per ferie;

     c) rifugi alpini, rifugi escursionistici;

     d) foresterie per turisti;

     e) case religiose di ospitalità;

     f) centri soggiorno studi;

     4) Tipologie di esercizi ricettivi gestiti in forma non imprenditoriale direttamente da persone fisiche, secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalla presente legge:

     a) rifugi alpini, rifugi escursionistici;

     b) attività ricettive a conduzione familiare-bed & breakfast;

     c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico.


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 51 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[3] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 34.

[4] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[5] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 34.

[6] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[7] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[8] Comma sostituito dall'art. 63 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[9] Comma già sostituito dall’art. 17 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[10] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[11] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[12] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[13] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[15] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[16] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 55/2012 e dell'art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 8/2013.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[18] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 55/2012.

[19] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55. La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 55/2012.

[20] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55. La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, L.R. 55/2012.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

[22] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre 2020, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre 2020, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre 2020, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre 2020, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[30] Comma abrogato dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[31] Comma abrogato dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[32] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[33] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[34] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[35] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[36] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[37] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[38] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[39] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[40] Alinea così modificato dall'art. 17 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[41] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[42] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[43] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[44] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[45] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[46] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[47] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[48] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[49] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[50] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[51] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[52] Numero sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[53] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[54] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[55] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[56] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[57] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[58] Rubrica così modificata dall'art. 21 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[59] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[60] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[61] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[62] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[63] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[64] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[65] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[66] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[67] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[68] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[69] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[70] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[71] La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio 2004, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioe di legittimità sollevata contro il presente comma.

[72] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

[73] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[74] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[75] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[76] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[77] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[78] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[79] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[80] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[81] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

[82] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

[83] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[84] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[85] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3.

[86] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 novembre 2007, n. 33.

[87] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 novembre 2007, n. 33.

[88] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 novembre 2007, n. 33.

[89] Rubrica già modificata dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 e così ulteriormente modificata dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[90] Rubrica così modificata dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[91] Lettera così sostituita dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[92] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[93] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[94] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[95] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[96] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[97] Rubrica così modificata dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[98] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 28.

[99] Allegato così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 26 novembre 2002, n. 114.

[100] Allegato abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[101] Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[102] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[103] Punto così modificato dalla D.G.R. n. 2407/2004.

[104] Numero inserito dalla D.G.R. n. 2407/2004 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[105] Punto così modificato dalla D.G.R. n. 2407/2004.

[106] Parte abrogata dall'art. 25 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[107] Punto così modificato dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[108] Lettera aggiunta dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.