§ 6.2.181 - L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.
Legge di stabilità regionale 2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:23/02/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali.
Art. 3.  Recesso dalla società Rocca di Monselice s.r.l. e affidamento della gestione del complesso dei beni regionali alla società Immobiliare Marco Polo Immobiliare s.r.l..
Art. 4.  Segnaletica turistica regionale.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
Art. 6.  Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 7.  Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 8.  Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa.
Art. 9.  Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini [...]
Art. 10.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 11.  Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto
Art. 12.  Istituzione del fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese [...]
Art. 13.  Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
Art. 15.  Modifiche della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del [...]
Art. 16.  Iniziative informative per i referendum abrogativi di iniziativa regionale.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi [...]
Art. 18.  Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.
Art. 19.  Adesione alla Fondazione “Cortina 2021”.
Art. 20.  Misure urgenti per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti.
Art. 21.  Equipes provinciali inter-provinciali specialistiche a favore dei minori d’età e delle loro famiglie.
Art. 22.  Interventi regionali a favore delle farmacie rurali.
Art. 23.  Stabilizzazione del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.).
Art. 24.  Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
Art. 25.  Modifiche della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.
Art. 26.  Contributo straordinario a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali [...]
Art. 27.  Modifiche della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 28.  Garanzia al finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto del servizio idrico integrato.
Art. 29.  Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.
Art. 30.  Entrata in vigore.


§ 6.2.181 - L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

Legge di stabilità regionale 2016.

(B.U. 26 febbraio 2016, n. 18)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2016-2018 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”.

 

     Art. 2. Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali.

1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli occupazionali, oltre che di consentire un riordino del sistema di determinazione dei canoni per le acque minerali e termali, il diritto proporzionale di cui al comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”, è ridotto per il triennio 2016-2018 come segue:

a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di plastica;

b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti, imbottigliati in contenitori di vetro.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni;

b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 “Riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento. Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.”, abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n, 22;

c) entro il 31 dicembre 2015 abbiano effettuato il pagamento integrale, dovuto per il triennio 2013-2015, del diritto proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 30 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi del medesimo articolo 30 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;

d) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali a valere per il triennio 2016-2018.

3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.

4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma 1, il responsabile del procedimento avvia le procedure per la decadenza della concessione.

5. A parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti di imbottigliamento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani.

6. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 3.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono introitate al Titolo 03 “Entrate Extratributarie” - Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2016-2018.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 04 “Servizio idrico integrato” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 3. Recesso dalla società Rocca di Monselice s.r.l. e affidamento della gestione del complesso dei beni regionali alla società Immobiliare Marco Polo Immobiliare s.r.l..

1. La Regione del Veneto, con il presente articolo, persegue la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali.

2. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società Rocca di Monselice s.r.l., secondo le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento della Giunta medesima.

3. La gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, è affidata alla società Marco Polo Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario.

4. Scopo dell’affidamento è la conservazione, la valorizzazione e l’uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni individuati al comma 3, nonché l’incremento della fruibilità del predetto patrimonio.

5. Le modalità di gestione dei beni individuati al comma 3 sono definite con contratto di servizio.

6. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata “Rocca di Monselice s.r.l.””, come aggiunto dall’articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica delle leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999” è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 4. Segnaletica turistica regionale.

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che a qualsiasi titolo e con qualsiasi finanziamento, provvedono alla gestione e manutenzione degli itinerari turistici di interesse regionale ricadenti nel territorio di loro competenza sono tenuti ad utilizzare i modelli adottati con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402.

2. La segnaletica e la cartellonistica turistica non conforme ai modelli adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, già collocata alla data di entrata in vigore della presente legge, va rimossa e sostituita a cura dei soggetti previsti nel comma 1 con il contributo della Regione del Veneto, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in Euro 50.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

1 ter. Ai fini di un’ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.”.

2. Al comma 3, dell’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, le parole: “I comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 6. Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese turistiche è istituito il fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.

2. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità per l’esercizio 2015” è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:

a) fondo di rotazione del turismo di cui all’articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

b) contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

c) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

d) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

e) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

f) fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità per l’esercizio 2015” è abrogato.

4. Alla lettera d), del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, le parole: “I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale”.

5. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 “Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni”, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2016, allocati alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” si fa fronte con le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 6 allocate al Titolo 03 “Entrate Extratributarie” - Tipologia 05 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 7. Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis - Sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario.

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l’agriturismo, l’ittiturismo, il pescaturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, è autorizzata a realizzare iniziative e programmi volti alla valorizzazione delle attività di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine individua i criteri e le procedure per la loro realizzazione.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Se i prodotti usati per le attività di cui al presente articolo provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale di cui alla lettera a) del comma 3 è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota di cui alla lettera c) del comma 3 è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana.

3 ter. Per prodotto proveniente direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica ai sensi della lettera a) del comma 3, s’intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l’azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “di cui al comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 3 e 3 bis”.

4. Alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: “di cui al comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 3 e 3 bis”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 8. Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario da destinare al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia, finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e di difesa della costa, per la realizzazione di progetti di monitoraggio dei banchi naturali di molluschi bivalvi e per la realizzazione di iniziative volte alla gestione sostenibile delle aree nursery e delle aree in produzione.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 850.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 9. Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alle imprese di allevamento di molluschi a mare (allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi, nel mese di febbraio 2015, al largo della fascia costiera veneta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti pubblici alle imprese “de minimis” di cui al regolamento (CE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

2. Il contributo straordinario è erogato dalla Giunta regionale secondo criteri di proporzionalità rispetto agli impatti negativi subiti dalla singola impresa beneficiaria.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2016 allocate al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni delle risorse relative all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 11. Interventi destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto[1].

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all’assistenza legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali [2].

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività di consulenza e di assistenza oggetto di contributo [3].

2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente, l’attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1 [4].

2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al fine dell’accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali rileva l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari e ne promuove la conoscenza ed utilizzo [5].

2 quater. La Giunta regionale istituisce il Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente [6].

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”- Programma 05 “Interventi per le famiglie”- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 [7].

 

     Art. 12. Istituzione del fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine. [8]

1. La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

3. La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine”.

4. Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire:

a) l’anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;

b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.

5. L’ammissione al patrocinio a spese della Regione di cui al presente articolo è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per l’accesso e la concessione dei benefici di cui al presente articolo e alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, e del comma 3 quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

1. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è così sostituito:

“2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda sono introitati dai comuni rivieraschi che ne destinano una quota pari al cinquanta per cento all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è così sostituito:

“3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al cinquanta per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.

1. L’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” è sostituto dal seguente:

“1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell’artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;

b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato per il 40 per cento ad operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e per il 60 per cento ad operazioni di riassicurazione del credito. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, un diverso riparto qualora, a seguito della gestione, risultino risorse non pienamente utilizzate.

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

 

     Art. 15. Modifiche della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, le parole: “, nei modi e nei limiti previsti per l’accesso da parte dei consiglieri regionali” sono sostituite dalle seguenti: “necessari a garantire l’adempimento delle funzioni assegnate con la presente legge”.

2. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

3. Le modifiche apportate all’articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 dal presente articolo si applicano anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Art. 30 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell’indennità di carica annua spettante ai consiglieri regionali, maggiorata del 50 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di IVA ed oneri.

2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.

3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.

4. Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti e, comunque, per un importo mensile non superiore al 25 per cento dell’indennità di cui al comma 1.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, le parole: “, nonché presso enti locali” sono soppresse.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizio 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 16. Iniziative informative per i referendum abrogativi di iniziativa regionale.

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali promotrici delle richieste di referendum abrogativo di cui al presente articolo, ed al fine di assicurare informazione e sensibilizzazione della comunità regionale in ordine al significato e portata del quesito referendario, ad attività ed iniziative di divulgazione ed informazione, ivi comprese attività di comunicazione politica ed istituzionale anche in ordine a date e modalità di votazione, in conformità alla disciplina di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, aventi ad oggetto il referendum abrogativo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 63 del 25 settembre 2015, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 17 del 19 gennaio-2 febbraio 2016.

2. Agli oneri correnti derivanti dal presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a riconoscere forme di priorità agli interventi di riparazione e sostituzione dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi l’8 luglio 2015 nei Comuni della Riviera del Brenta.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 18. Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale.

2. La Giunta regionale individua con propri atti gli eventi o manifestazioni che per l’elevato profilo culturale e la spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale e che coinvolgono una pluralità di soggetti pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;

c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente [9].

4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2016 e in euro 650.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2016-2018.

5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 19. Adesione alla Fondazione “Cortina 2021”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l’adesione della Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina 2021” con sede in Cortina d’Ampezzo, costituita per la promozione e l’organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021 e per il perseguimento delle altre finalità previste nello Statuto della Fondazione. L’adesione è stabilita per la durata prevista dallo Statuto della Fondazione ed è subordinata alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla designazione dei rappresentati della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero” - Programma 01 - “Sport e tempo libero” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo quantificati in euro 95.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero” - Programma 01 - “Sport e tempo libero” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 20. Misure urgenti per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti. [10]

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, è autorizzata a concedere un contributo straordinario in misura proporzionale all’ammontare dei crediti maturati nei confronti dei debitori imputati e, comunque, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per impresa.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

 

     Art. 21. Equipes provinciali inter-provinciali specialistiche a favore dei minori d’età e delle loro famiglie.

1. In ottemperanza alla legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” ed alla legge 1° ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ed in un’ottica di sviluppo delle forme di contrasto e presa in carico delle situazioni di grave maltrattamento e abuso sessuale a carico di bambini, bambine, ragazzi e ragazze minori di età, per gli anni 2016-2018, si ripristina il modello organizzativo-gestionale che prevede l’istituzione di più equipes provinciali/interprovinciali specialistiche a favore dei minori d’età e delle loro famiglie, ex Progetto Pilota Regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4031 del 30 dicembre 2002 e sviluppato con successive deliberazioni.

2. Le equipes effettuano prestazioni specialistiche ed operano in stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del territorio.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificabili in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 22. Interventi regionali a favore delle farmacie rurali.

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle farmacie pubbliche e private classificate rurali ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”.

2. Il contributo è concesso in favore delle farmacie rurali che abbiano realizzato un fatturato annuo, valido ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore all’importo definito con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate [11].

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e i termini per le richieste di contributo da parte delle farmacie rurali.

4. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2017. Dalla medesima data è abrogato l’articolo 22 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascun esercizio 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” - Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 23. Stabilizzazione del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.).

1. Il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto (Si.F.A.R.V.), attivato in via sperimentale con deliberazione della Giunta regionale n. 2853 del 28 dicembre 2012 e prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 2529 del 23 dicembre 2014, è istituito nell’ambito dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, al fine di assicurare la continuità delle attività formative specialistiche e altamente innovative, cui è riconosciuto carattere di eccellenza, per uno sviluppo strategico delle competenze avanzate soprattutto applicate alle tecniche chirurgiche innovative, anche mediante il metodo della simulazione.

2. Per le attività di cui al comma 1, la Regione del Veneto riconosce al Si.F.A.R.V. un contributo di euro 250.000,00 da erogarsi annualmente all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, a cui è affidata la gestione amministrativo-economica del Centro.

3. La Segreteria dell’Area Sanità e Sociale provvederà annualmente a verificare l’attività del Centro e l’utilizzo del suddetto finanziamento per adeguarne la dotazione.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute” - Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”- Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 24. Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

1. Al comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, le parole: “e assegna all’Agenzia i beni” sono sostituite da: “al fine di consentire il trasferimento all’Agenzia dei beni”.

2. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, la parola: “curate” è sostituita da: “approvate”.

3. Al comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, dopo le parole: “nei rapporti attivi e passivi” sono aggiunte le seguenti parole: “ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all’articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare.”.

 

     Art. 25. Modifiche della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “centoventi giorni dall’approvazione” sono sostituite dalle parole: “tre anni dall’entrata in vigore”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “entro il termine di cui al comma 2” sono soppresse.

3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1” sono soppresse.

4. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 la parola: “prime” è soppressa, e le parole: “successive alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalla seguenti: “o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale.”.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile”- Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 26. Contributo straordinario a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di volontariato, iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni, in misura proporzionale all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell’anno 2015.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma, quantificati per l’esercizio 2016 in euro 25.000,00 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 01 “Sistema di protezione civile” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 27. Modifiche della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

1. All’articolo 46 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” i commi 2, 4 e 5 sono abrogati e il comma 3 è così sostituito:

“3. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m bis) contributo per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 7.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte per euro 5.700.000,00 con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.300.000,00 con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 03 “Rifiuti” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 28. Garanzia al finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto del servizio idrico integrato.

1. Nell’ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria affidati in gestione a Veneto Sviluppo ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”, all’interno del Fondo regionale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, è costituita una apposita sezione denominata “Sezione per gli interventi nel settore del Servizio Idrico Integrato” con lo scopo di dare copertura agli interventi di garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato a totale partecipazione pubblica, per operazioni di investimento indispensabili all’adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti stessi.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a euro 6.000.000,00 e potrà essere successivamente alimentato da ulteriori risorse regionali, nonché eventualmente integrato anche con risorse derivanti dalla dotazione finanziaria di programmi ministeriali regolati da accordi di programma di settore, a seguito di apposite intese con i ministeri interessati.

3. La Giunta regionale stabilisce le specifiche modalità operative di impiego, i criteri di erogazione delle risorse, nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di stato.

4. L’articolo 53 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014” è abrogato. Resta in vigore l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 53 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 04 “Servizio idrico integrato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 29. Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

1. Al fine di assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare interventi e studi finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione del rischio connessi a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio nonché per il miglioramento dei sistemi e dei modelli di previsione o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l’intervento della Regione.

2. La Giunta regionale predispone un programma di interventi prioritari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 01 “Difesa del Suolo” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 30. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

[6] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2016, n. 23.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 2017, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2022, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 84 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[11] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.