§ 1.3.26 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 47.
Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/12/2012
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"
Art. 2.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
Art. 3.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
Art. 4.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
Art. 5.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
Art. 6.  Integrazioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri [...]
Art. 7.  Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio
Art. 8.  Obbligo di presentazione delle dichiarazioni
Art. 9.  Termini di presentazione
Art. 10.  Pubblicazione
Art. 11.  Sanzioni amministrative
Art. 12.  Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Art. 13.  Spese dei gruppi consiliari
Art. 14.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Art. 15.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Art. 16.  Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Art. 17.  Riduzione della spesa amministrativa
Art. 18.  Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali
Art. 19.  Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale
Art. 20.  Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali
Art. 21.  Istituzione
Art. 22.  Composizione e nomina
Art. 23.  Pareri obbligatori
Art. 24.  Compiti consultivi, di verifica e di controllo
Art. 25.  Modalità di esercizio delle funzioni
Art. 26.  Funzionamento
Art. 27.  Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto
Art. 28.  Durata della carica
Art. 29.  Responsabilità
Art. 30.  Indennità e rimborso spese.
Art. 31.  Cause di esclusione ed incompatibilità
Art. 32.  Disposizioni transitorie relative al Titolo I
Art. 33.  Disposizioni transitorie relative al Titolo III
Art. 34.  Abrogazioni
Art. 35.  Norma finanziaria
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 1.3.26 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 47.

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 106)

 

TITOLO I

Funzionamento delle istituzioni regionali

 

CAPO I

Composizione del Consiglio regionale

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. L’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, è così sostituito:

"Art. 2

Composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura:

a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;

b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;

c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;

d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti;

e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.

2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.".

 

CAPO II

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. L’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

"Art. 1

Indennità dei consiglieri.

1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell’opposizione;

c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.".

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

"Art. 3

Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l’esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell’ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l’esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l’esercizio del mandato.

5. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell’uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L’Ufficio di presidenza emana, d’intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.".

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. L’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, è così sostituito:

"Art. 4

Servizi logistici e di trasporto per l’accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto.

1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l’Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l’accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.".

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

"Art. 7

Commisurazione del trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle attività istituzionali.

1. Il rimborso di cui all’articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall’Ufficio di presidenza medesimo.

4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

2. L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dal comma 1, dà attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

 

CAPO III

Disciplina del trattamento indennitario differito - assegno di fine mandato e assegni vitalizi

 

     Art. 6. Integrazioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali", in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012

1. Il comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14, è così sostituito:

"1. L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.".

 

     Art. 7. Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio

1. [La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 "Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali" ha abolito l’istituto dell’assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera m)] [1].

2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, l’erogazione dell’assegno vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

3. Il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare l’insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la possibilità di procedere in via d’ufficio.

4. L’Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

 

CAPO IV

Pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri regionali e degli assessori

 

     Art. 8. Obbligo di presentazione delle dichiarazioni

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali non consiglieri sono tenuti a presentare due distinte dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio, con particolare riguardo agli elementi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ogni anno, nonché all’inizio e alla fine del mandato.

3. L’Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Termini di presentazione

1. Le dichiarazioni da presentare annualmente debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro il mese successivo alla scadenza del termine previsto dall’Agenzia delle entrate per la trasmissione telematica del modello previsto per le persone fisiche.

2. Le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni da presentare all’inizio e alla fine del mandato sono approvati con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, in osservanza di quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

3. L’Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, in caso di necessità e prima della scadenza, differire i termini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo massimo di due mesi.

 

     Art. 10. Pubblicazione

1. Le dichiarazioni pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale sono pubblicate in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) entro i due mesi successivi alla scadenza prevista dal comma 1 dell’articolo 9 o a quella prevista dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 2 dell’articolo 9 nel caso delle dichiarazioni relative all’inizio e alla fine del mandato.

2. L’Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, differire tale termine per un periodo massimo di un mese.

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative

1. In caso di inadempienza, anche parziale, il Presidente del Consiglio regionale procede ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 441 del 1982, diffidando il consigliere o l’assessore non consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di persistente inadempienza, l’Ufficio di presidenza commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni mancanti, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

 

CAPO V

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari

 

     Art. 12. Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis. Spese per il personale.

1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall’Ufficio di presidenza.".

 

     Art. 13. Spese dei gruppi consiliari [2]

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall’articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari [3].

1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica [4].

1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa." e dal DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.", l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari [5].

1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;

b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;

c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;

d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;

e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione [6].

1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:

a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line;

b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;

c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali." [7].

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"

1. L’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

"Art. 3

Contributi

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.".

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"

1. L’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

"Art. 6

Rendiconto di esercizio annuale.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell’anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all’inizio dell’esercizio di riferimento.

2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.".

 

     Art. 16. Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis. Misure per la trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari.

1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.".

2. L’Ufficio di presidenza disciplina le modalità attuative del comma 1 in conformità alle specifiche tecniche comunicate dagli organi destinatari delle informazioni.".

 

TITOLO II

Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale

 

     Art. 17. Riduzione della spesa amministrativa

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con provvedimenti o regolamenti approvati dalla Giunta regionale entro il 23 dicembre 2012, sono disciplinati:

a) l’attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico e risorse umane con riferimento all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010; all’articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; all’articolo 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) la riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale;

c) la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto previsto all’articolo 3, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15 per cento;

d) la predisposizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate, che tenga conto delle componenti costruttive degli edifici e garantisca un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza e di barriere architettoniche;

e) la riduzione, per gli enti, aziende ed agenzie regionali e per le società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, del 50 per cento rispetto al 2011 delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, derogabile per il solo 2013 per i contratti pluriennali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012; sono esclusi dall’ambito di applicazione della riduzione i mezzi necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge;

f) l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici;

g) l’attuazione delle disposizioni in materia di società di cui all’articolo 6, commi 6, 11 e 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, all’articolo 22, comma 3, e all’articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011, all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, con riferimento alla individuazione delle società da sottoporre a scioglimento o eliminazione con specifico provvedimento normativo con decorrenza 1° gennaio 2014, nonché ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 4.

 

     Art. 18. Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali [8]

1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall’articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

 

     Art. 19. Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale [9]

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto, devono:

a) stabilire il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti, entro l’importo massimo fissato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012;

b) ridurre le spese indicate dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalla Giunta regionale;

c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell’espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e delle direttive della Giunta regionale di cui all’articolo 17 comporta per gli enti, aziende ed agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione dei prescritti adempimenti.

 

     Art. 20. Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali [10]

1. Ai fini del risparmio previsto dall’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti, le aziende e le agenzie regionali, ad esclusione degli enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie e di quelle richiamate al comma 1 bis del medesimo articolo, devono ridurre di almeno il 20 per cento i relativi oneri finanziari.

2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 è comunicata alla Giunta regionale mediante relazione dettagliata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dalla Giunta regionale, i finanziamenti erogati dalla Regione a favore degli enti, aziende e agenzie regionali vengono ridotti e possono essere adottati specifici provvedimenti amministrativi o disegni di legge di soppressione, accorpamento o di razionalizzazione di tali organismi, per raggiungere il risparmio complessivo, non inferiore al 20 per cento, dei relativi oneri finanziari.

 

TITOLO III

Istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto

 

     Art. 21. Istituzione

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, in attuazione dell’articolo 59 dello Statuto e dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

     Art. 22. Composizione e nomina

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 27, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano in eguale misura al Collegio supporto tecnico e risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono, concordandoli preventivamente, i provvedimenti relativi.

 

     Art. 23. Pareri obbligatori

1. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I disegni di legge di cui al comma 1, prima della loro trasmissione al Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l’espressione del parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento e sono allegati all’atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere se ne prescinde e della mancata espressione viene fatta menzione nell’atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale.

5. Nel trasmettere il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta regionale motiva l’eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal Collegio.

6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato ovvero non vi sia motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono dichiarati irricevibili dal Consiglio regionale.

7. La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1.

 

     Art. 24. Compiti consultivi, di verifica e di controllo

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 23:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri regionali esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;

d) riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione.

 

     Art. 25. Modalità di esercizio delle funzioni

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Collegio, anche in relazione agli enti regionali. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione e degli enti regionali necessari a garantire l’adempimento delle funzioni assegnate con la presente legge [11].

2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, deve intervenire alle sedute convocate per l’esame dei disegni di legge di cui all’articolo 23.

3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della Giunta regionale in caso di richiesta del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 26. Funzionamento

1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per i compiti di cui all’articolo 24.

4. Il presidente del Collegio, o un componente da questi espressamente delegato, può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 24, con l’obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali atti.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

6. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, il regolamento di funzionamento e lo trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

 

     Art. 27. Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148 del 2011.

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri per la tenuta dell’elenco; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio regionale.

4. L’elenco ha natura permanente, viene aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale.

 

     Art. 28. Durata della carica

1. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Al rinnovo del Collegio provvede il Consiglio regionale entro il termine di scadenza, secondo le modalità di cui all’articolo 22 [12].

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale.

5. Il componente del Collegio è revocabile qualora non provveda a rilasciare il parere di cui all’articolo 23 per tre volte o, comunque, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio; la revoca è disposta con provvedimento del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente, ed è avviata dal Presidente del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 29. Responsabilità

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono, altresì, della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e hanno l’obbligo di riservatezza sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 30. Indennità e rimborso spese. [13]

1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dell’ente locale ricompreso nel territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali [14].

2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.

3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.

4. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi [15].

 

     Art. 31. Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni, non sono nominabili nell’incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta regionale, nonché nelle altre ipotesi previste dall’articolo 2399 del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti regionali da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa [16].

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie relative al Titolo I

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie relative al Titolo III

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 27, comma 3, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) le domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 27 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale entro quaranta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell’atto di cui alla lettera a);

c) l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 27 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);

d) entro venti giorni dalla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 27 il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio con le modalità di cui all’articolo 22, comma 1.

 

     Art. 34. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 3 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l’articolo 36, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2; l’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"; l’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l’articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;

 

b) il regolamento regionale 12 marzo 1991, n. 1 "Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali del Veneto".

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato l’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

 

     Art. 35. Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate all’upb U0001 "Consiglio regionale", e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb di nuova istituzione "Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" (Area Omogenea A0001 "Organi istituzionali") del bilancio pluriennale 2012-2014.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 42.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2013, n. 28.

[8] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 15 marzo 2022, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 15 marzo 2022, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 15 marzo 2022, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[12] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[13] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34.

[16] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.