§ 1.3.24 - L.R. 13 gennaio 2012, n. 4.
Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:13/01/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità
Art. 2.  Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario [...]
Art. 3.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei [...]
Art. 4.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei [...]
Art. 5.  Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei [...]
Art. 6.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni
Art. 7.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni
Art. 8.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni
Art. 9.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni
Art. 10.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni
Art. 11.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Decorrenza


§ 1.3.24 - L.R. 13 gennaio 2012, n. 4.

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

(B.U. 17 gennaio 2012, n. 6)

 

Art. 1. Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità [1]

[1. A decorrere dalla decima legislatura, nell’ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni:

a) è abolito l’istituto dell’assegno vitalizio;

b) è abolito l’istituto dell’assegno di reversibilità;

c) è abrogato l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.]

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.

 

2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

 

3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni.

 

4. [La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere] [2].

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo le parole "dell’indennità parlamentare" sono aggiunte le parole "alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento".

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. All’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l’assegno stesso è ripristinato a richiesta dell’avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L’Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell’assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.".

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"e successive modificazioni

1. All’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

 

"2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.".

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

"1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.".

 

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

"2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione pari all’indennità lorda di funzione spettante per le medesime funzioni alla data del 31 dicembre 2010 ridotta del 25 per cento:

a) Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) Vicepresidenti del Consiglio regionale e Vicepresidente della Giunta regionale;

c) altri membri della Giunta regionale;

d) Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) Vicepresidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, revisori dei conti del Consiglio regionale, Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.".

 

3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

 

"3 quater. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza in base all’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT. L’aggiornamento non è computato fino al 31 dicembre 2013.".

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

"Art. 3

Diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad attività istituzionali nell’ambito del territorio regionale.

2. L’importo della diaria è determinato anche tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza del consigliere regionale e la sede della Regione.

3. L’importo della diaria è ridotto per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

4. L’importo della diaria è ridotto per i consiglieri in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale, su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, che per la missione usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

5. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:

 

"Art. 6 - Rimborso spese.".

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

"Art. 7

Commisurazione del trattamento indennitario all’effettiva partecipazione alle attività istituzionali

1. La diaria di cui all’articolo 3 è ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri.

2. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall’Ufficio di Presidenza medesimo.

3. L’Ufficio di Presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni

1. Il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

"1 bis. Le somme di cui all’articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.".

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:

 

"Art. 5

Attività dei gruppi consiliari

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all’articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.

2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.

3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.".

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) l’articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

 

b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

 

c) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

 

d) l’articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

 

e) l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e l’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

 

     Art. 13. Decorrenza [3]

[1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 42.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 42.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 47.