§ 1.3.10 - Regolamento regionale 12 marzo 1991, n. 1.
Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:12/03/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. I consiglieri regionali, entro 3 mesi dalla proclamazione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Art. 2.      1. I consiglieri regionali sono tenuti entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'Irpef, a depositare copia della [...]
Art. 3.      1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al [...]
Art. 4.      1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie sopra specificate vanno effettuate su un modulario predisposto a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e pubblicate sul Bollettino [...]
Art. 5.      1. In caso d'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro 15 giorni. In caso di persistente [...]
Art. 6.  Norma transitoria.


§ 1.3.10 - Regolamento regionale 12 marzo 1991, n. 1. [1]

Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali del Veneto.

(B.U. n. 25 del 15 marzo 1991).

 

Art. 1.

     1. I consiglieri regionali, entro 3 mesi dalla proclamazione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

     a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratori o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

     b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

     c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

     2. Gli adempimenti indicati ai punti a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 2.

     1. I consiglieri regionali sono tenuti entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'Irpef, a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi. Tali adempimenti riguardano anche il coniuge non separato e i figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 3.

     1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

     2. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

     3. Tale obbligo è esteso anche al coniuge non separato, se consenziente, e ai figli conviventi se consenzienti.

     4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano al caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica, per il rinnovo del Consiglio.

 

     Art. 4.

     1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie sopra specificate vanno effettuate su un modulario predisposto a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

     Art. 5.

     1. In caso d'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro 15 giorni. In caso di persistente inadempienza il Presidente ne dà notizia all'Assemblea.

     2. Il consigliere diffidato ha diritto di presentare le debite spiegazioni al Consiglio.

     3. Il Consiglio, se ritiene di accoglierle, assegnerà al consigliere un ulteriore termine di 15 giorni per adempiere agli obblighi previsti agli articoli 1, 2 e 3; trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio infliggerà, al consigliere diffidato, la censura.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Nella fase di prima attuazione del presente Regolamento, i consiglieri regionali in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 1 entro 2 mesi dalla sua esecutività.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 34 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 47.