§ 3.10.59 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.
Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:16/02/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali.
Art. 6.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.10.59 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

(B.U. 19 febbraio 2010, n. 16)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

     1. L’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, è sostituito dal seguente:

“Art. 49 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.

     1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.

     3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, “Disciplina dell’imposta sulle concessioni statali” e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell’imposta dovuta e non pagata.

     4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.

     5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

     1. Il comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

     1. L’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 54 - Procedura comparativa in materia di concessioni.

     1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il comune rilascia,modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio  di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell’indennizzo di cui al comma 5.

     3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all’allegato S/3.

     4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa.

     5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

     1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 55 bis - Potere sostitutivo regionale.

     1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.”.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali. [1]

     1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.

     2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione  interventi edilizi, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti per cento dell’importo degli interventi edilizi, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

     3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

     4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di modifica.

 

     Art. 6. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2011, n. 213, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.