§ 3.10.19 – L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.
Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:28/12/1993
Numero:61


Sommario
Art. 5.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
Art. 6.  Modifica all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 così come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7.
Art. 7.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6.
Art. 8.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6.
Art. 9.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.
Art. 10.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.
Art. 11.  Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60.
Art. 12.  Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7.
Art. 13.  Modifica all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46.
Art. 14.  Collaudi.
Art. 15.  Norma transitoria.


§ 3.10.19 – L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.

Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, di agenzie di viaggio e turismo, di turismo d'alta montagna, di interventi di interesse turistico, di interventi regionali per la sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali, di incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile».

(B.U. 31 dicembre 1993, n. 111).

 

Titolo I [1]

 

     Artt. 1. – 4. [2]

 

Titolo II

Modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12

«Normativa regionale per l'incentivazione

d'interesse turistico»

 

Art. 5. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.

     (Omissis).

 

Titolo III

Modifiche della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6

«Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e

funzionale delle norme di sicurezza delle sale

cinematografiche e teatrali così come modificata

dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7

 

     Art. 6. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 così come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7.

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6.

     (Omissis).

Titolo IV

Modifiche della legge regionale 26 luglio 1991,

n. 17 «Incentivazione di strutture ricettive

per il turismo giovanile»

 

     Art. 9. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.

     (Omissis).

 

Titolo V

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7

«Disciplina della professione di guida turistica,

interprete turistico e accompagnatore turistico»

così come modificata dalla legge regionale

16 dicembre 1987, n. 60

 

     Art. 11. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60. [3]

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7. [4]

 

Titolo VI

«Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli

altri organismi operanti nella materia mediante

delega alle Province», così come modificata dalla

legge regionale 4 giugno 1987. n. 28

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46. [5]

 

Titolo VII

Norme generali

 

          Art. 14. Collaudi. [6]

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione a partire dall'esercizio 1995.

     2. Per l'esercizio 1994 continuano ad applicarsi i termini previsti dagli articoli 6, 14, 16, 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52; 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6; 4 e 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.

     3. Le Commissioni per gli esami abilitativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 rimangono in carica fino al compimento delle operazioni degli esami in corso.

 

 


[1] Titolo I e articoli da 1 a 4 abrogati dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[2] Titolo I e articoli da 1 a 4 abrogati dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 30 dicembre 1997, n. 44.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 6.