§ 3.10.26 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 21.
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/04/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Campeggi mobili.
Art. 4.  Autorizzazione allo svolgimento del campeggio mobile.
Art. 5.  Campeggi autoorganizzati.
Art. 6.  Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati.
Art. 7.  Campeggi itineranti.
Art. 8.  Documentazione sanitaria per la partecipazione ai campeggi.
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da attrezzare per il campeggio mobile.
Art. 12.  Presentazione delle domande di contributo.
Art. 13.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 14.  Vincolo di destinazione.
Art. 14 bis.  Conferenza annuale.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Disposizioni finanziarie.
Art. 17.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.10.26 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 21.

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 19).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari e ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, mediante l'attivazione di campeggi sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Le associazioni giovanili di cui all'articolo I svolgono le proprie attività educative, mediante l'organizzazione di:

     a) campeggio mobile;

     b) campeggio autoorganizzato;

     c) campeggio itinerante.

 

     Art. 3. Campeggi mobili.

     1. Ai sensi della presente legge, i campeggi mobili sono quei complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili, e organizzati per un periodo non superiore a venti giorni, rinnovabili.

     2. I campeggi mobili prevedono l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico sanitarie disponibili ed essere serviti da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso secondo quanto stabilito dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modifiche.

     3. Nei campeggi di cui al comma 1 è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche in edifici abitativi utilizzati dalle associazioni giovanili di cui all'articolo 1 [*].

 

     Art. 4. Autorizzazione allo svolgimento del campeggio mobile.

     1. Le associazioni giovanili, di cui all'articolo 1, che intendano effettuare campeggi mobili, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

     2. Il Sindaco, acquisito il parere del settore igiene pubblica dell'Unità locale socio sanitaria competente, rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

     3. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato A.

 

     Art. 5. Campeggi autoorganizzati.

     1. Sono campeggi autoorganizzati le attività che utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a quindici giorni, per un massimo di tre volte nella stessa località nell'arco dell'anno, intervallate da un periodo di inutilizzo di almeno quindici giorni.

 

     Art. 6. Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati.

     1. Per lo svolgimento di campeggi autoorganizzati le associazioni di cui all'articolo 1 devono presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato indicando:

     a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'associazione organizzatrice;

     b) la zona prescelta per l'organizzazione del campeggio che non deve essere coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

     c) il periodo di permanenza;

     d) l'assenso del proprietario in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata.

     2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'allegato B.

 

     Art. 7. Campeggi itineranti.

     1. Sono campeggi itineranti attività educative che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

     2. Le associazioni giovanili, che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti, devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato C.

 

     Art. 8. Documentazione sanitaria per la partecipazione ai campeggi.

     1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai campeggi previsti all'articolo 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

     2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate a cura del responsabile del campeggio.

     3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

 

     Art. 9. Vigilanza.

     1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni e dagli altri organi competenti.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. L'esercizio dei campeggi non autorizzato, ai sensi degli articoli 4 e 6, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione e la chiusura immediata del campeggio.

     2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comporta la sanzione amministrativa di lire 20.000 per ogni persona e per ogni giorno eccedente le quarantotto ore previste.

     3. In ogni caso, il Sindaco può procedere alla revoca

dell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 qualora sia accertata la violazione delle prescrizioni minime fissate dagli allegati A e B della presente legge e non sia ottemperato alla loro attuazione entro quarantotto ore dalla notifica inoltrata al responsabile del campeggio.

 

     Art. 11. Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da attrezzare per il campeggio mobile. [1]

     1. Sono concessi contributi in conto capitale ai comuni, ai proprietari di terreni, di edifici abitativi di cui al comma 3 dell'articolo 3 e alle associazioni giovanili che gestiscono terreni o edifici abitativi di proprietà altrui, in possesso di assenso del proprietario con firma autenticata, che intendono destinare aree ed edifici abitativi preesistenti per il campeggio mobile di cui alla presente legge, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

     a) le aree siano di almeno 5.000 mq. di superficie utilizzabile per il campeggio;

     b) gli edifici abitativi preesistenti, previsti dall'articolo 3, comma 3, insistano sull'area del campeggio mobile o su area con essa confinante;

     c) le opere per le quali si richiede il contributo siano relative alla realizzazione di:

     1) prese idriche;

     2) vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili;

     3) piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;

     4) installazioni mobili di rubinetterie per il lavaggio di docce e di box per il wc;

     5) installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa;

     6) impianti mobili antincendio (estintori);

     7) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia degli edifici abitativi preesistenti previsti dall'articolo 3, comma 3;

     d) le opere fisse siano state autorizzate dal comune competente per territorio.

 

     Art. 12. Presentazione delle domande di contributo. [2]

     1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

     a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici abitativi;

     b) relazione tecnica delle opere che si intendono realizzare con indicazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

     c) copia autentica della concessione, autorizzazione edilizia, della denuncia di inizio attività o della relazione asseverata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985, qualora siano necessarie per gli interventi da ammettere al contributo;

     d) preventivo della spesa che si intende effettuare;

     e) dichiarazione del proprietario, qualora diverso dal richiedente il contributo, con firma autenticata, di accettazione dell'intervento sull'area e sull'eventuale edificio abitativo e dei vincoli giuridici- economici che ne derivano.

 

     Art. 13. Modalità di concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi, che prevede: i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, la relativa documentazione probatoria da produrre, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione delle opere [2]a.

     2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del settanta per cento della spesa ammessa.

     3. Il responsabile della struttura regionale competente provvede alla liquidazione del cinquanta per cento del contributo entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di riparto. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute [2]a.

     3 bis. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse [3].

     4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza di cui alla lettera c) del successivo comma 5, o la totale difformità delle opere realizzate come previste dalla lettera b) dell'articolo 12, comporta la decadenza e la revoca dei benefici concessi [4].

     5. I contributi sono inoltre ridotti o revocati qualora:

     a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;

     b) le opere siano state realizzate in modo parzialmente difforme dalla documentazione prevista dall'articolo 12, lettere b) e c) [5];

     c) le opere non siano state completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione dell'acconto.

 

     Art. 14. Vincolo di destinazione.

     1. Le aree e gli eventuali edifici abitativi che beneficiano del contributo di cui all'articolo 11 sono soggette al vincolo di destinazione per attività educativo - didattiche per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo [2]a.

     2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a carico dei beneficiari.

     3. La diversa destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione, comporta la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

 

     Art. 14 bis. Conferenza annuale. [6]

     1. Le associazioni giovanili di cui all'articolo 1 comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno le zone in cui intendono allestire i campeggi di cui alla presente legge per l'anno in corso.

     2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il presidente della Giunta regionale, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione dei campeggi, convoca una conferenza alla quale partecipano i proprietari delle zone indicate dalle associazioni giovanili, i comuni interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, nonché i servizi forestali regionali e le unità locali socio sanitarie competenti per territorio.

     3. I risultati della conferenza annuale sono successivamente comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1995 le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 13.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 250 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80020 "Fondo di riserva per spese impreviste" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 73214 "Contributi regionali per opere d'attivazione di aree da destinarsi a campeggio mobile per attività educative, didattiche, culturali e di educazione ambientale" con stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 73214 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 17. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

 

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI EDUCATIVO-DIDATTICI

ALLEGATI A - B - C

ALLEGATO A

     Per lo svolgimento dei campeggi mobili le associazioni giovanili devono assicurare che:

     a) l'approvvigionamento idrico sia di almeno 100 litri di acqua per persona al giorno, di cui almeno 30 litri di acqua potabile. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi, per l'uso alimentare deve essere richiesto il certificato di potabilità rilasciato dall'ULSS. Il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'ULSS competente a titolo gratuito;

     b) vi siano un lavabo/lavello dotato di un rubinetto e una doccia ogni 10 persone, un W.C. o turca ogni 15 persone;

     c) qualora non risulti possibile utilizzare servizi igienici fissi esistenti nelle immediate adiacenze, siano installate attrezzature, anche non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, con possibilità, in alternativa, di installazione autorizzata da parte del Sindaco di latrine con trattamento chimico dei liquami;

     d) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana l'organizzazione ne provveda al trasporto;

     e) l'attivazione della cucina centralizzata del campeggio sia subordinata all'autorizzazione sanitaria prevista per i chioschi temporanei. Nel caso non sia attuata detta cucina, la manipolazione e il confezionamento di alimenti devono di norma essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;

     f) il personale addetto alla preparazione centralizzata di alimenti e bevande sia munito di valido libretto sanitario:

     g) nelle aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, fissi o rimovibili, atti all'accensione di fuochi per il confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari, siano rispettate le distanze minime dalle alberature ad alto fusto fissate dalla legislazione vigente. Nelle aree non attrezzate con idonee apparecchiature antincendio, dovranno essere presenti mezzi mobili in numero di un estintore a polvere di tipo omologato da Kg. 9 ogni 4 focolai o frazione di 4:

     h) l'eventuale impianto elettrico, sia a norma CEI;

     i) in ogni campeggio sia prevista una cassetta con materiale di pronto soccorso.

ALLEGATO B

     Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati le associazioni giovanili devono assicurare che:

     a) l'approvvigionamento idrico sia di almeno 30 litri di acqua potabile, per persona al giorno;

     b) non siano arrecati danni all'ambiente;

     c) le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono;

     d) l'uso di fuochi venga consentito in apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili;

     e) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente, con l'impegno, che qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato;

     f) lo smaltimento dei liquami debba avvenire mediante latrina da campo, collocata ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile od al di fuori delle eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda almeno m. 1, quotidianamente disinfettata con calce idrata e completamente ricoperta con terra dello scavo al termine del suo utilizzo;

     g) la manipolazione e il confezionamento di alimenti siano di norma considerati analoghi all'autoconsumo familiare. Gli alimenti deperibili vanno acquistati quotidianamente.

ALLEGATO C

     Per lo svolgimento dei campeggi itineranti le associazioni giovanili devono assicurare che:

     a) i gruppi siano accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

     b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia preventivo assenso del legittimo possessore;

     c) non siano arrecati danni all'ambiente;

     d) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco di 48 ore consecutive;

     e) non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

 

 


[*] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 70. comma 1, della L.R. 3 febbraio 1998. n. 3, e successivamente così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2] Articolo già modificato dall'art. 70. comma 2, della L.R. 3 febbraio 1998. n. 3, e successivamente così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 70, comma 3, della L.R. 3 febbraio 1998. n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 70. comma 4, della L.R. 3 febbraio 1998. n. 3.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 70. comma 5, della L.R. 3 febbraio 1998. n. 3.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[6] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.