§ 2.2.45 - Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29.
Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:25/10/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Costituzione della società.
Art. 2.  Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Capitale sociale.
Art. 5.  Risorse finanziarie e strumentali.
Art. 6.  Spese di funzionamento.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.45 - Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29.

Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.

(B.U. n. 99 del 30 ottobre 2001).

 

Art. 1. Costituzione della società.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, di seguito denominata Società, che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale [1].

     1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato [2].

     2. Possono far parte della Società le province del Veneto e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità [3].

     3. La partecipazione societaria delle province è consentita fino ad un massimo del cinquanta per cento.

     4. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di statuto della Società, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità.

 

     Art. 2. Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria [4]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l’esecuzione delle opere stradali sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1, riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell’intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti [5].

 

     Art. 3. Personale.

     1. L'organico della Società nella fase iniziale può essere costituito dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) trasferito alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, nonché da personale di ruolo della Regione, previa presentazione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale.

     2. Al personale della Società è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di provenienza così come disciplinato dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277 S.O..

 

     Art. 4. Capitale sociale.

     1. La Regione partecipa alla costituzione della Società con un capitale iniziale non superiore a lire 3 miliardi.

 

     Art. 5. Risorse finanziarie e strumentali.

     1. Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

 

     Art. 6. Spese di funzionamento.

     1. La Regione può concorrere alle spese di funzionamento della Società con stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio [6].

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

     a) per quanto attiene alle spese di funzionamento previste dall'articolo 6 anche mediante l'utilizzo delle risorse trasferite in materia di viabilità di cui al capitolo n. 45901 del bilancio 2001; alle relative variazioni di bilancio si provvede secondo quanto indicato dall'articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6;

     b) per quanto attiene la partecipazione della Regione al capitale della Società, mediante l'utilizzo della apposita partita n. 12 del fondo globale d'investimento di cui al capitolo n. 80230 del bilancio 2001 e l'istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 45904 denominato "Partecipazione alla società di capitali costituita per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali" con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della Società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al Presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

     1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 [7].

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2009, n. 13. Vedi la disposizione transitoria di cui all'art. 2 della stessa L.R. 13/2009.