§ 5.2.93 - L.R. 16 agosto 2002, n. 28.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/08/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.
Art. 2.  Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.93 - L.R. 16 agosto 2002, n. 28.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali.

(B.U. n. 82 del 20 agosto 2002).

 

Art. 1. Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.

     1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.

     2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:

     a) l’attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;

     b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;

     c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;

     d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;

     e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.

     3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare [1].

 

     Art. 2. Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale.

     1. La Regione del Veneto sostiene l’associazionismo di promozione sociale attraverso:

     a) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 1;

     b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;

     c) il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell’informazione, consulenza, formazione;

     d) l’aggiornamento e la formazione degli operatori.

     2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare gli interventi di cui al comma 1.

     3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.

     4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o iniziativa purché l’importo complessivo non ecceda l’ottanta per cento della spesa prevista.

     5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.

     1. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è introdotto il seguente comma 2 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72.

     1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

     1. L’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998." introdotto dall'articolo 102, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

     1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

     1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23.