§ 4.3.19 - Legge regionale 7 maggio 1993, n. 13.
Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:07/05/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Interventi a favore del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.
Art. 3.  Ripiano dei disavanzi pregressi.
Art. 4.  Interventi a favore delle amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Art. 5.  Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.
Art. 6.  Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.
Art. 7.  Autorizzazione di spesa.
Art. 8.  Trasferimento autorizzazione di spesa per legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.
Art. 9.  Variazioni di bilancio.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.19 - Legge regionale 7 maggio 1993, n. 13. [1]

Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale.

(B.U. n. 38 del 7 maggio 1993).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico locale extraurbano, la Regione interviene con finanziamenti alle aziende esercenti il servizio e alle amministrazioni provinciali.

     2. La Giunta regionale procede all'erogazione dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 4 subordinatamente all'approvazione, con le province interessate, di accordi di programma. Per le aziende di proprietà degli enti locali la gestione pubblica va assicurata anche attraverso l'accorpamento delle aziende operanti nel medesimo bacino, preferibilmente superando, nell'ambito dei modelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il modello privatistico.

     3. L'accordo di programma deve assicurare il ripristino della economicità della gestione, in particolare garantendo l'efficienza delle aziende dipendenti, attraverso il blocco del turn-over, eventuali accorpamenti di servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo del personale, anche con diverse articolazioni dell'orario di lavoro, la eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei servizi, l'interazione dei servizi tra urbano ed extraurbano, in considerazione del carattere metropolitano della organizzazione territoriale.

     4. La stipulazione dell'accordo di programma deve essere anche finalizzata al rafforzamento del ruolo di programmazione e controllo delle amministrazioni provinciali.

 

     Art. 2. Interventi a favore del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.

     1. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del predetto art. 1, ad acquisire le attrezzature e i beni del fallimento Atp spa di Padova, affinché la provincia e i comuni interessati attivino la procedura e gli atti necessari per addivenire alla costituzione e all'avviamento operativo di una azienda, costituita ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.

     2. Ove non si realizzi l'ipotesi prevista dal comma 1 entro il 31 marzo 1994, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, a titolo non oneroso, la proprietà delle attrezzature e dei beni acquisiti alla amministrazione provinciale di Padova, con destinazione vincolata al trasporto pubblico locale. Gli oneri diretti ed indiretti conseguenti al trasferimento sono a carico del cessionario [2].

     2 bis. L'amministrazione provinciale di Padova è autorizzata ad alienare a titolo oneroso secondo la legislazione vigente, anche per lotti frazionati, le attrezzature e i beni di cui al comma 2. Le somme derivanti dall'alienazione sono vincolate ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale del bacino di traffico della provincia stessa [3].

     2 ter. Il valore delle attrezzature e dei beni al fine della vendita è accertato su richiesta della Giunta regionale con apposita perizia giurata [4].

     3. L'amministrazione provinciale di Padova, quale autorità di bacino competente, provvede ad individuare il soggetto gestore del trasporto pubblico extraurbano ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione del servizio urbano ed extraurbano [5].

 

     Art. 3. Ripiano dei disavanzi pregressi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare i fondi per gli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, nell'ambito di quanto disposto dalle leggi 22 dicembre 1990, n. 403 e 17 febbraio 1993, n. 32.

     2. Lo stanziamento previsto all'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, è riferito anche ai disavanzi dell'anno 1991 in applicazione della legge 17 febbraio 1993, n. 32.

     3. Le somme verranno erogate alle aziende previa adozione dei piani di risanamento previsti dalle leggi citate, che dovranno essere coerenti con i contenuti dell'art. 1, comma 3, della presente legge.

 

     Art. 4. Interventi a favore delle amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

     1. Oltre agli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire con successivi accordi di programma, e previo parere della competente commissione consiliare, con le amministrazioni provinciali per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

 

     Art. 5. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. Autorizzazione di spesa.

     1. Per l'attuazione degli artt. 2, 3 e 4 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 104,6 miliardi di cui 22 miliardi per gli interventi all'art. 2, lire 64 miliardi per gli interventi dell'art. 3 e lire 18,6 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4.

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte:

     a) mediante aumento per lire 24,6 miliardi dell'importo dell'avanzo presunto di amministrazione, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1993 di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, in conseguenza del mancato impegno della spesa autorizzata per l'anno 1992 al capitolo 45280;

     b) mediante utilizzo per lire 64 miliardi del mutuo autorizzato, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 27 gennaio 1993, n. 9, di approvazione del bilancio per l'anno 1993, di cui al capitolo 9670 dell'entrata e del capitolo 45774 della spesa;

     c) mediante aumento per lire 16 miliardi, in conseguenza di quanto disposto dal precedente punto b), del mutuo per spese di investimento di cui all'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.

     3. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo le autorizzazioni alla contrazione di mutui disposte dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 sono rispettivamente ridefinite in lire 177,9 miliardi e lire 64 miliardi e le rispettive rate di ammortamento, decorrenti dall'anno 1994, sono ridefinite in lire 29,6 miliardi (capitoli 86200 e 86650) e lire 13 miliardi (capitoli 86103 e 86603).

 

     Art. 8. Trasferimento autorizzazione di spesa per legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 21,6 miliardi disposta al capitolo 45282 «Contributi in conto capitale per l'adeguamento delle viabilità ai sensi degli articoli 8,9 e 16, lettere b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39» del bilancio 1992 è trasferita all'esercizio 1993 in conseguenza del mancato impegno entro i termini di legge.

     2. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma l'avanzo presunto di amministrazione di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 è ulteriormente incrementato per lire 21,6 miliardi.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio.

     1. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza. [7]

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1994, n. 19.

[3] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[4] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1994, n. 19.

[6] Articolo abrogato dalla L.R. 9 luglio 1993, n. 30, art. 3 (B.U. n. 58 del 13-7-1993).

[7] La presente legge entra in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1°, dello Statuto, non avendo il Governo espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 10.