§ 3.4.9 - L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.
Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:09/12/1993
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria
Art. 4.  Cattura temporanea e inanellamento.
Art. 5.  Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà.
Art. 6.  Centri sperimentali.
Art. 7.  Tassidermia ed imbalsamazione.
Art. 8.  Pianificazione faunistico-venatoria regionale.
Art. 9.  Piani faunistico-venatori provinciali.
Art. 10.  Oasi di protezione.
Art. 11.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 12.  Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 13.  Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
Art. 14.  Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 15.  Abilitazione.
Art. 16.  Calendario Venatorio.
Art. 17.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 18.  Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
Art. 19.  Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 19 bis.  Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto.
Art. 20.  Esercizio venatorio da appostamento.
Art. 20 bis.  Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci
Art. 20 ter.  Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia.
Art. 20 quater.  Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
Art. 21.  Ambiti territoriali di caccia.
Art. 22.  Iscrizione all'Ambito.
Art. 23.  Zona faunistica delle Alpi.
Art. 24.  Comprensori alpini.
Art. 25.  Territorio lagunare e vallivo.
Art. 26.  Aree contigue a parco.
Art. 27.  Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
Art. 28.  Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 29.  Aziende faunistico-venatorie.
Art. 30.  Aziende agri-turistico-venatorie.
Art. 31.  Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Art. 32.  Allevamenti.
Art. 33.  Tabellazione.
Art. 34.  Vigilanza venatoria.
Art. 35.  Sanzioni amministrative.
Art. 35 bis.  Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.
Art. 35 ter.  Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 36.  Rapporto sull'attività di vigilanza.
Art. 37.  Ricorsi amministrativi.
Art. 38.  Tasse di concessione regionale.
Art. 39.  Norma finanziaria.
Art. 39 bis.  Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio.
Art. 40.  Abrogazione.
Art. 41.  Norma transitoria.
Art. 42.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.9 - L.R. 9 dicembre 1993, n. 50.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

(B.U. 10 dicembre 1993, n. 104).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

     2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

     3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato 1 delle citate direttive.

     3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [1].

 

     Art. 2. Funzioni della Regione. [2]

     1. La Regione del Veneto, nell’ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.

     2. La Regione si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

 

     Art. 3. Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria [3].

     1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

     a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

     b) [gli assessori provinciali competenti in materia] [4];

     c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione [5];

     e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

     g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;

     h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;

     i) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [6].

     2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [7].

     4. [Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni] [8].

 

     Art. 4. Cattura temporanea e inanellamento.

     1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell’ISPRA, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati [9].

     3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l’ISPRA, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall’ISPRA. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento [10].

     4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

     5. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l’attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici [11].

     6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [12].

     7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992 [13].

     8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura [14].

     9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

     10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all’ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto [15].

     11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

     12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

 

     Art. 5. Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà. [16]

     1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

     a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

     b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

     c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

     d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.

     2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

     4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari [17].

 

     Art. 6. Centri sperimentali. [18]

     1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate.

 

     Art. 7. Tassidermia ed imbalsamazione. [19]

     1. La Giunta regionale disciplina l’attività di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

     2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1, l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e imbalsamazione è sospesa da tre a sei mesi.

     3. Il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria revoca l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e imbalsamazione in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 157/1992.

     4. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 “Disciplina dell’attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.

 

     Art. 8. Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio [20].

     2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992 [21].

     3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico- venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale [22].

     4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali [23].

     4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini [24].

     4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

     a) le oasi di protezione;

     b) le zone di ripopolamento e cattura;

     c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

     f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

     g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

     h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992 [25].

     5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

     a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

     a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini [26];

     b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;

     b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992 [27];

     c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

     d) [criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28] [28];

     e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

     f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

     6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

     7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

 

     Art. 9. Piani faunistico-venatori provinciali. [29]

     1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

     2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

     a) le oasi di protezione;

     b) le zone di ripopolamento e cattura;

     c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

     f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

     g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

     h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente [30];

     i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

     l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

     m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992. 3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

     a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

     b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

     c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

 

Titolo II

Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

 

     Art. 10. Oasi di protezione. [31]

     1. La Giunta regionale istituisce le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

     2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

     3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

     4. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale; venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

     5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

     Art. 11. Zone di ripopolamento e cattura. [32]

     1. La Giunta regionale istituisce le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

     3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

     4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

     5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

     Art. 12. Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura. [33]

     1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, la Giunta regionale provvede ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1992 dall’ISPRA.

 

     Art. 13. Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. [34]

     1. La Giunta regionale istituisce i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.

     2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

     3. Nei centri pubblici, la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla stessa Giunta regionale.

     4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 33.

 

Titolo III

Norme per il prelievo venatorio

 

     Art. 14. Esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

     1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto [35].

     1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell’appostamento fisso [36].

     1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

     1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l’obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare [37].

     2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

     3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

     4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il tesserino che deve riportare [38]:

     a) le generalità del cacciatore;

     b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;

     c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;

     d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

     4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo [39].

     5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4 [40].

     6. Il tesserino deve essere restituito alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento [41].

     7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

     8. E' vietato:

     a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

     b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

     c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Giunta regionale [42].

 

     Art. 15. Abilitazione. [43]

     1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale.

     2. La commissione è composta da:

     a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;

     b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

     3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

     4. Per essere ammessi a sostenere l’esame, è necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l’abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall’unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l’idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni.

     5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi.

     6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

     7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.

 

     Art. 16. Calendario Venatorio.

     1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l’ISPRA, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno [44].

     2. Il calendario venatorio regionale indica:

     a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;

     b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

     c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

     d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

     3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell’ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18 [45].

     4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l’esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì, le eventuali anticipazioni di apertura dell’annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l’impiego dei cani e l’esercizio della caccia sulla neve [46].

     5. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992 [47].

 

     Art. 17. Controllo della fauna selvatica.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

     2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, è delegata ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario [48].

 

     Art. 18. Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

     1. La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell’articolo 8, destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia [49].

     1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l’anno [50].

     2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

     3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, la Giunta regionale, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, può autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie [51].

     4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui all’articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati [52].

     5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

     6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

     7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della competente Azienda ULSS, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari [53].

 

     Art. 19. Esercizio della caccia in forma esclusiva.

     1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il Falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

     a) vagante in zona Alpi;

     b) da appostamento fisso;

     c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

     2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all’articolo 14 [54].

     3. L’opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica [55].

 

     Art. 19 bis. Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto. [56]

     1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l’attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.

     2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.

     3. Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.

 

     Art. 20. Esercizio venatorio da appostamento.

     1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

     2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo [57].

     2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell’interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione [58].

     3. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l’ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall’appostamento [59].

     3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull’uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d’acqua naturali o artificiali, è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento [60].

     4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

     5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;

b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l’appostamento;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta [61].

     6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta [62].

     7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato [63].

     8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, e consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

     9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio [64].

     10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, né la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

     11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

 

     Art. 20 bis. Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci [65]. [66]

     1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge [67].

     2. La Giunta regionale individua, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate non possono essere utilizzati a fini venatori [68].

     3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento [69].

     3 bis. [Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento] [70].

 

     Art. 20 ter. Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia. [71]

     1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all’esercizio dell’attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell’inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l’accesso al territorio su cui è collocato l’appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l’appostamento.

     2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:

1) base metri 4 x 3;

2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:

1) base metri 4 x 3;

2) l’altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

     3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l’ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

     4. L’allestimento dell’appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall’allestimento dell’appostamento. La comunicazione di cui all’Allegato A) deve contenere:

a) generalità del proprietario o del fruitore dell’appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;

b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;

c) localizzazione dell’appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune;

d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;

e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.

 

     Art. 20 quater. Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio. [72]

     1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa.

     2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:

- base metri quadrati 12;

- altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:

- base metri quadrati 12;

- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.

 

     Art. 21. Ambiti territoriali di caccia.

     1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia [73].

     2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

     3. Sono organi dell'Ambito:

     a) il Presidente;

     b) il Comitato direttivo;

     c) l'Assemblea dei soci;

     d) il revisore dei conti [74].

     4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

     5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

     a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;

     b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

     d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione [75].

     5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione [76].

     5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della

presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

     a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

     b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

     c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione [77].

     5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso [78].

     6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

     7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

     8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli «habitat», provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

     a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;

     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) il ripristino di zone umide e di fossati;

     d) la differenziazione delle colture;

     e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

     f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

     g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

     10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

     11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione [79].

     12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

     13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

     14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo, trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo [80].

     15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.

 

     Art. 22. Iscrizione all'Ambito.

     1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre a 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

     a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;

     b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio

dell'attività venatoria;

     c) essere residenti in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;

     d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito.

     e) essere residenti nelle altre Province del Veneto [81].

     2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

     3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa

richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi

Comitati direttivi.

     4. Il Comitato direttivo dell’Ambito accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto [82].

 

     Art. 23. Zona faunistica delle Alpi.

     1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [83].

     3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:

     a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

     b) l'impiego dei cani da caccia;

     c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;

     d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;

     e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;

     f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;

     g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali [84].

     3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia [85].

     4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

     a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;

     b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;

     c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;

     d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;

     e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;

     f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi [86].

     5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale. E' fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi [87].

     6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto [88].

 

     Art. 24. Comprensori alpini.

     1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali [89].

     2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale [90].

     3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

     4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;

b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione [91].

     4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione che ha provveduto alla sua designazione [92].

     4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso [93].

     5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5 bis [94].

     5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 [95].

     6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23 [96].

     7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori [97].

     8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini [98].

 

     Art. 25. Territorio lagunare e vallivo.

     1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

     2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Giunta regionale individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 [99].

     2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica [100].

     3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

 

     Art. 26. Aree contigue a parco.

     1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157/1992.

     2.I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. [101]

     1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8. un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

     2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

     3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

     3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza [102].

     3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale [103].

     4. La Giunta regionale, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

 

     Art. 28. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. [104]

     1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione [105].

     1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo [106].

     2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;

b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;

c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria;

d) contributi per gli oneri di prevenzione [107].

     3. Per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) [108].

     4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione [109].

     4 bis. Per l’accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS [110].

 

Titolo IV

Strutture d'iniziativa privata

 

     Art. 29. Aziende faunistico-venatorie.

     1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

     2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

     3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, sentito l’ISPRA, secondo le procedure di cui all’Allegato B alla presente legge [111].

     4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico- venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Giunta regionale. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile [112].

     5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

     6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

     7. La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda [113].

     8. [114].

 

     Art. 30. Aziende agri-turistico-venatorie.

     1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

     2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l’ISPRA, provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge [115].

     3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Giunta regionale può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna [116].

     4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

     5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [117].

     6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

     a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

     b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

     7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

     8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

 

     Art. 31. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

     1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

     2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l’ISPRA, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge [118].

     3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

     4. La Giunta regionale, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica [119].

     5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

     6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

 

     Art. 32. Allevamenti.

     1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

     a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;

     b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;

     c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

     2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla competente Azienda ULSS [120].

     3. La competente Azienda ULSS provvede al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro [121].

     4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

     5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

     6. [La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992] [122].

     7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Tabellazione.

     1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta cm. dalla superficie dell'acqua.

     3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

     4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 [123].

     2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorra, ad integrare il programma.

     3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

     a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;

     b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2 [124].

     4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

     5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 12.

 

     Art. 35. Sanzioni amministrative.

     1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati [125];

     b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all’articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà [126];

     c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

     d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

     e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

     e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27 [127];

     f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio, della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

     g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;

     h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellagione;

     i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

     l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno non recupera i bossoli delle cartucce;

     m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

     2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati [128].

     2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni [129].

     3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [130].

 

     Art. 35 bis. Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria. [131]

     1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

     2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

     3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

     4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile.

 

     Art. 35 ter. Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria. [132]

     1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell’esercizio dell’attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.

     2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.

     3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all’articolo 35 comma 2 bis.

 

     Art. 36. Rapporto sull'attività di vigilanza.

     1. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predispone e trasmette i rapporti sull’attività di vigilanza di cui all’articolo 33 della legge n. 157/1992 [133].

 

     Art. 37. Ricorsi amministrativi. [134]

     1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 38. Tasse di concessione regionale.

     1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.

     2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione [135].

 

     Art. 39. Norma finanziaria. [136]

     1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

     a) per la quota dell'80 per cento alle Provincie che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

     b) per la quota residua per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; all'articolo 2, comma 1; e agli articoli 6 e 28.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:

     a) il cap. 75054 denominato «Assegnazione alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate»;

     b) il cap. 75056 denominato «Contributo alle Province per la predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle attività agricole»;

     c) il cap. 75058 denominato «Spese per iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio».

     3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di variazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 39 bis. Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio. [137]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

     1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto di mezzi e attrezzature [138].

     2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis in base ai seguenti criteri:

     a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

     b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare [139].

     2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando [140].

 

     Art. 40. Abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 11 agosto 1989, n. 31 e 18 gennaio 1991, n. 3. Sono altresì abrogati i regolamenti regionali 16 agosto 1991, n. 4; 16 agosto 1991, n. 5; 16 agosto 1991, n. 6; 16 agosto 1991, n. 7; 16 agosto 1991, n. 8.

 

     Art. 41. Norma transitoria.

     1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi

dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991. n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione degli Ambiti territoriali; il rapporto minimo cacciatore e territorio è fissato in una unità ogni 12 ettari.

     2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai sensi della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.

     3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente denunciati.

     4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 42. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO A [141]

 

Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione

all'esercizio venatorio.

 

1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:

 

A) Legislazione venatoria:

 

1) nozioni di esercizio di caccia;

2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;

3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie

protette ed abbattimenti consentiti;

4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;

6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;

7) ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;

8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;

10) agenti di vigilanza e loro poteri;

11) uso e addestramento dei cani;

12) sanzioni;

13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;

13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini;

 

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

 

1) nozioni di equilibrio della natura;

2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;

3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;

4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;

5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;

6) profilassi della zoonosi;

 

C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:

 

1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;

2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;

3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;

4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;

 

D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:

 

1) concetti di tutela dell'ambiente;

1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull’attività faunistico-venatoria;

2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;

3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;

4) prevenzione e lotta incendi boschivi;

5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);

6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;

7) nozioni sui fondi chiusi;

8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;

9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);

10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;

 

E) Norme di pronto soccorso in caso di:

 

1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;

2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;

3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;

4) trasporto di un infortunato.

 

2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda anche le seguenti materie:

 

a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;

b) fauna tipica alpina: caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione;

c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi; d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti;

e) caccia di selezione;

f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;

g) ferimento di animali e cani da traccia.

 

3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande. Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.

 

4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al responsabile della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione.

 

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.

 

 

ALLEGATO B [142]

 

Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri- turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31

 

1. La richiesta di concessione va presentata alla Giunta regionale, corredata da:

 

a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico.

 

2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:

a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) la designazione del responsabile dell'azienda.

 

3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora dichiari che nessuna modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda.

 

4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

 

5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e di abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.

 

6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la Giunta regionale può autorizzare al prelievo dall'Azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

 

7. La concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere rilasciata secondo le procedure previste per le aziende faunistico-venatorie.

 

8. La richiesta per il rilascio della concessione per la istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 31, deve essere corredata da:

a) planimetria del territorio interessato:

b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;

c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;

d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.

 

9. La Giunta regionale revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi atti.

 

 

ALLEGATO C

 

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.

 

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e fomiti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [143];

b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria [144];

c) [l’allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:

1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;

2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;

3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti] [145];

d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in cui sono riportati:

1) specie;

2) numero dell'anello;

3) nominativo dell'allevatore;

4) nominativo dell'acquirente [146];

e) [copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione] [147].

1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse [148].


[1] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[4] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 19 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[18] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[22] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[25] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[26] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[27] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[28] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[29] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[30] Lettera modificata dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 12, ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2012, n. 25 e così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 settembre 2013, n. 23.

[31] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[32] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[33] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[34] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[35] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65, L.R. 18/2016.

[36] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65, L.R. 18/2016. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65, L.R. 18/2016.

[37] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 65, L.R. 18/2016.

[38] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[39] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[40] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[41] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[42] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[43] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[44] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[45] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[46] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[48] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7, dall'art. 61 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9, dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[49] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[50] Comma inserito dall'art. 66 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 66, L.R. 18/2016.

[51] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[52] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[53] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[54] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[55] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[56] Articolo inserito dall'art. 67 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[57] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[58] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[59] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[60] Comma inserito dall'art. 69 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «e del fucile».

[61] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[62] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[63] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[64] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[65] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2012, n. 25.

[66] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 12.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2012, n. 25.

[68] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 settembre 2013, n. 23 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2012, n. 25.

[70] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2012, n. 25 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20. La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio.

[71] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

[72] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2016, n. 11.

[73] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[74] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[75] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37, dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[76] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[77] Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[78] Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[79] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[80] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[81] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[82] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[83] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[84] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[85] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[86] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[87] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[88] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[89] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[90] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[91] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[92] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[93] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[94] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[95] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[96] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[97] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[98] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 agosto 2017, n. 27.

[99] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[100] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2012, n. 12.

[101] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[102] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2022, n. 21.

[103] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2022, n. 21.

[104] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 9 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[105] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[106] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[107] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 agosto 2017, n. 22.

[108] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[109] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[110] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[111] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[112] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[113] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[114] Comma abrogato dall'art. 22, comma 4, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[115] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[116] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[117] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[118] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[119] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[120] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[121] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[122] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[123] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[124] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[125] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[126] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[127] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2022, n. 21.

[128] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[129] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[130] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[131] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2018, n. 148, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 1/2017.

[132] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[133] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[134] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[135] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[136] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[137] Articolo inserito dall'art. 59 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[138] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[139] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[140] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

[141] Allegato già modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 gennaio 2022, n. 2.

[142] Allegato così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[143] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[144] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[145] Lettera sostituita dall'art. 93 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2013, n. 12.

[146] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

[147] Lettera abrogata dall'art. 93 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[148] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 16 agosto 2007, n. 24 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2013, n. 12.