§ 6.2.183 - L.R. 27 giugno 2016, n. 18.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:27/06/2016
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 5.  Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità [...]
Art. 6.  Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 7.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 8.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità [...]
Art. 9.  Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 10.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 11.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 12.  Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...]
Art. 13.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 14.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 15.  Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 16.  Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 17.  Modifiche dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 18.  Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 19.  Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 20.  Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 21.  Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 22.  Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 23.  Modifiche dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 24.  Proroga del termine previsto dall’articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 25.  Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e successive modificazioni”.
Art. 26.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro-loco”
Art. 27.  Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.
Art. 28.  Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel [...]
Art. 29.  Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”
Art. 30.  Abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
Art. 31.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
Art. 32.  Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
Art. 33.  Modifiche del Titolo VI e dell’articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
Art. 34.  Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
Art. 35.  Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “I.R.V.V.””.
Art. 36.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”.
Art. 37.  Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Art. 38.  Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
Art. 39.  Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 40.  Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 41.  Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 42.  Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 43.  Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”
Art. 44.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 45.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 46.  Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 47.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 48.  Disposizioni transitorie.
Art. 49.  Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
Art. 50.  Modifiche dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 51.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
Art. 52.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
Art. 53.  Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
Art. 54.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 55.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque [...]
Art. 56.  Modifica dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 57.  Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 58.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 59.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 60.  Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 61.  Modifiche dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 62.  Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 63.  Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...]
Art. 64.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 65.  Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.
Art. 66.  Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.
Art. 67.  Modifiche dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.
Art. 68.  Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”
Art. 69.  Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.
Art. 70.  Piani regionali di controllo della fauna.
Art. 71.  Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo).
Art. 72.  Modifiche dell’articolo 21 “Palestre della Salute” della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
Art. 73.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 74.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 6.2.183 - L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport.

(B.U. 1 luglio 2016, n. 63)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di politiche economiche

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è sostituita dalla seguente:

“b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 la parola: “territoriali” è soppressa.

 

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è inserita la seguente:

“b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”;”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la parola “metano” sono aggiunte le parole: “, GNC-GNL”.

 

SEZIONE III

Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1. Il comma 5 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.”.

 

SEZIONE IV

Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””

 

     Art. 5. Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Nel titolo e nella legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: “Qualità Veneto” sono sostituite dalle parole: “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”.

 

     Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. L’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17, le parole: “sentita la competente commissione consiliare,” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: “ed i regolamenti d’uso del marchio” sono soppresse.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: “sentita la competente commissione consiliare,” sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituita dalla seguente: “Programmazione e misure di sostegno”.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dai seguenti:

“1. Per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

a) campagne informative rivolte ai consumatori;

b) azioni promozionali della commercializzazione;

c) azioni pubblicitarie;

d) misure dirette all’attuazione di programmi di controllo di qualità.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto.”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.”.

 

     Art. 12. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto””.

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

“1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di turismo

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”

 

     Art. 13. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “anche avvalendosi della società consortile, denominata “Veneto Promozione Scpa” di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole: “anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell’articolo 27 bis” sono soppresse.

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: “in camere” aggiungere le parole: “, suite e junior suite”.

 

     Art. 16. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “e campeggi”, sono sostituite dalle parole: “, campeggi e marina resort”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”.

 

     Art. 17. Modifiche dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 2 dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “al comune” sono sostituite dalle parole: “alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio”.

2. Al comma 3 dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: “violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,” sono inserite le seguenti: “anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato,”.

 

     Art. 18. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: “nelle aree di montagna” sono inserite le parole: “e del sistema turistico tematico “Pedemontana e colli” e del sistema turistico tematico “Po e suo Delta””.

 

     Art. 19. Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis Alloggio turistico diffuso.

1. Qualora l’ospitalità diffusa di cui all’articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso.”.

 

     Art. 20. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.”.

 

     Art. 21. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689”Modifiche al sistema penale”.”.

 

     Art. 22. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 11 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

“11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali.”.

 

     Art. 23. Modifiche dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data,” sono sostituite dalle parole: “Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: “strutture ricettive o” sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall’articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.”.

4. Il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è sostituito dal seguente:

“7. Le strutture ricettive previste dall’articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.”.

 

     Art. 24. Proroga del termine previsto dall’articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Il termine di diciotto mesi previsto all’articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza è prorogato per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, senza oneri a carico della Regione.

 

SEZIONE II

Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”

 

     Art. 25. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e successive modificazioni”.

1. Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario.”

 

SEZIONE III

Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro-loco”

 

     Art. 26. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro-loco”

1. All’articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, dopo le parole: “La Giunta regionale,” sono aggiunte le parole “sentita la competente commissione consiliare,”.

 

SEZIONE IV

Fondi in materia di turismo

 

     Art. 27. Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

1. Al solo fine di garantire continuità agli interventi diretti a favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, la gestione del fondo di rotazione del turismo previsto dall’articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e del fondo di garanzia e di controgaranzia per il settore turismo previsto dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore con le modalità ed entro i termini previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, è assicurata dal soggetto incaricato della gestione dei fondi di rotazione regionali alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”

 

     Art. 28. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”.

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituita dalla seguente: “Attività di film commission”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituito dal seguente:

“2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;

b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo;

c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.”.

 

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”

 

     Art. 29. Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”

1. L’articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

 

     Art. 30. Abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1. L’articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

 

     Art. 31. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1. L’articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Mostre di materiale storico-artistico.

1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell’ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione.

2. La Regione può concedere i contributi di cui all’articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

a) piano tecnico-scientifico della mostra;

b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;

c) preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.”.

 

     Art. 32. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1. La lettera f) del comma secondo dell’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;”.

 

     Art. 33. Modifiche del Titolo VI e dell’articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1. Nel Titolo VI e nella rubrica dell’articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: “dei musei” sono inserite le seguenti: “, degli archivi”.

2. Al comma primo dell’articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: “personale tecnico delle biblioteche” sono inserite le seguenti: “, degli archivi”.

 

     Art. 34. Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

1. Al comma primo dell’articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: “entro il 30 settembre di ogni anno” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande”.

 

SEZIONE III

Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville Venete “I.R.V.V.””

 

     Art. 35. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “I.R.V.V.””.

1. La lettera b) del comma primo dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così sostituita:

“b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;”.

2. La lettera d) del comma primo dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è abrogata.

3. Al comma terzo dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole: “I membri possono essere riconfermati” sono inserite le seguenti: “per una sola volta” e la parola: “anche” è soppressa.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di diritto allo studio

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”.

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 è aggiunto il seguente comma:

“1 quater. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.”.

 

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”

 

     Art. 37. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente:

“4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;

b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;

c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.”.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di politiche del lavoro

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”

 

     Art. 38. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: “servizi per il lavoro,” sono inserite le seguenti: “anche di natura telematica,”.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: “pubblico e privato” sono inserite le seguenti: “, anche con l’adozione di strumenti di coordinamento telematico”.

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserita la seguente:

“g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;”.

 

     Art. 39. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogate.

 

     Art. 40. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.”.

 

     Art. 41. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è aggiunta la seguente:

“f bis) l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all’attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.”.

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di agricoltura

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”

 

     Art. 42. Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Nel titolo e nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “e agro-alimentari” sono sostituite dalle parole: “, dell’acquacoltura e alimentari”, salvo il riferimento contenuto nell’articolo 11 della medesima legge regionale.

 

     Art. 43. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”

1. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “di qualità alimentare” sono sostituite dalle parole: “di qualità”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogata.

3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunta la seguente:

“d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all’articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.”.

 

     Art. 44. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

“2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d’informazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.

 

     Art. 45. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni le parole: “UNI EN 45011 o sue successive modificazioni” sono sostituite con le parole: “EN ISO/IEC 17065:2012” e le parole: “e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006” sono sostituite con le parole: “, sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo”.

 

     Art. 46. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”” sono soppresse.

 

     Art. 47. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell’Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.”.

 

     Art. 48. Disposizioni transitorie.

1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12. In caso contrario la concessione cessa alla data del 31 dicembre 2018.

 

     Art. 49. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE”, sono sostituite dalle parole: “(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

“2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.”.

 

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

 

     Art. 50. Modifiche dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. È istituito l’elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell’elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.”.

 

SEZIONE III

Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

 

     Art. 51. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:

“ 3. L’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;

b) fronde e fiori recisi;

c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;

d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);

e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;

f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;

g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;

h) attrezzatura per l’irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;

i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;

l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;

m) prodotti ed accessori per l’arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);

n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.”.

 

SEZIONE IV

Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”

 

     Art. 52. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell’avviamento di imprese di giovani agricoltori nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto giovani” di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).”.

 

SEZIONE V

Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

 

     Art. 53. Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali di sviluppo rurale e delle attività di assistenza e supporto al Programma di Sviluppo Rurale i fondi integrativi trasferiti o da trasferire all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di caccia e pesca

 

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

 

     Art. 54. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”, si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.”.

 

     Art. 55. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.” [1].

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: “le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite” sono inserite le seguenti: “, anche su supporto informatico,”.

3. La lettera d bis) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione.”.

 

     Art. 56. Modifica dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, le parole: “che contemplino comunque l’assolvimento” sono sostituite dalle parole: “quale assolvimento”.

 

     Art. 57. Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Il comma 8 bis dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l’uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.”.

2. Il comma 8 ter dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.”.

 

     Art. 58. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 “Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, le parole: “limitatamente al mese di ottobre” sono sostituite dalle parole: “per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre”.

2. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.”.

 

     Art. 59. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: “. Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.”.

 

     Art. 60. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: “della pesca” sono aggiunte le seguenti parole “dilettantistica, sportiva e professionale”.

2. Il comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dalla lettera c) comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, è abrogato.

 

     Art. 61. Modifiche dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, le parole: “purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all’attività d’impresa” sono soppresse.

2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”.

 

     Art. 62. Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “specie alloctone” sono aggiunte le parole: “e specie autoctone”.

 

     Art. 63. Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Al comma 1 bis dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni le parole: “di cui all’articolo 12” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 25”.

2. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: “l’obbligo di costruzione” sono aggiunte le parole: “e mantenimento della funzionalità” e le parole: “di cui al comma 6 del medesimo articolo” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 12, comma 6”.

3. Al comma 9 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”.

 

SEZIONE II

Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

 

     Art. 64. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “non inferiore al 21 per cento” sono sostituite dalle parole: “non inferiore al 20 per cento”.

 

     Art. 65. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. [2]

1. All’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell’appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l’obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.”.

 

     Art. 66. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. [3]

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 9, destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna d’allevamento appartenente alle specie cacciabili.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l’anno.”.

 

     Art. 67. Modifiche dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.

1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e successive modificazioni è così sostituita:

“d) il revisore dei conti.”.

2. Al comma 11 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni le parole: “lire 100.000” sono sostituite con le parole: “euro 60,00”.

 

     Art. 68. Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

1. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21” sono sostituite con le parole: “di cui ai commi 5, 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificata dal comma 1 del presente articolo non si applicano alla Provincia di Belluno che opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

 

     Art. 69. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”.

1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito:

“3. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l’ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall’appostamento.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 50 del 1993 è inserito il seguente:

“3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull’uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d’acqua naturali o artificiali, è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento.”.

 

     Art. 70. Piani regionali di controllo della fauna.

1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.

2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.

 

     Art. 71. Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). [4]

1. La Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell’equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare:

a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1;

b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;

c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana;

d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4.

3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell’anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”:

a) armi comuni da sparo;

b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;

c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

a) la polizia provinciale e locale;

b) gli agenti venatori volontari;

c) le guardie giurate;

d) gli operatori della vigilanza idraulica;

e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all’acquacoltura e fondi agricoli;

f) i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;

g) altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia.

5. Il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell’ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso.

6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.

7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

 

CAPO VIII

Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

 

     Art. 72. Modifiche dell’articolo 21 “Palestre della Salute” della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

1. L’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 Palestre della salute.

1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico di cui al comma 2.”

 

CAPO IX

Disposizioni finali

 

     Art. 73. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 74. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.