§ 3.5.9 – L.R. 28 aprile 1998, n. 19.
Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca
Data:28/04/1998
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Tipi di pesca.
Art. 3.  Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.
Art. 4.  Protezione del patrimonio ittico.
Art. 5.  Carta ittica regionale.
Art. 5 bis.  Previsione di zone no kill e zone trofeo.
Art. 6.  Censimento delle acque.
Art. 7.  Regolamenti regionali per la pesca.
Art. 8.  Piani di miglioramento della pesca.
Art. 8 bis.  Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.
Art. 9.  Licenze di pesca.
Art. 10.  Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.
Art. 11.  Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero.
Art. 11 bis.  Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico.
Art. 11 ter.  Scale di risalita.
Art. 12.  Divieti ed obblighi.
Art. 13.  Lunghezze minime di cattura.
Art. 14.  Periodi di proibizione della pesca.
Art. 15.  Vigilanza e ripopolamenti.
Art. 16.  Norme di salvaguardia.
Art. 17.  Diritti esclusivi di pesca.
Art. 18.  Esercizio della pesca in acque di bonifica.
Art. 19.  Accessi.
Art. 19 bis.  Imprenditore ittico.
Art. 20.  Attività di acquacoltura.
Art. 21.  Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.
Art. 22.  Autorizzazioni a scopo acquacoltura.
Art. 23.  Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.
Art. 24.  Definizione di pesca professionale.
Art. 24 bis.  Attività connesse alla pesca professionale.
Art. 25.  Esercizio della pesca professionale.
Art. 26.  Pescatori marittimi.
Art. 27.  Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.
Art. 27 bis.  Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura.
Art. 27 ter.  Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva.
Art. 27 quater.  Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva.
Art. 28.  Pesca sportiva e dilettantistica.
Art. 29.  Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.
Art. 30.  Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
Art. 31.  Gare e manifestazioni di pesca sportiva.
Art. 32.  Tabelle.
Art. 33.  Sanzioni amministrative.
Art. 33 bis.  Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”.
Art. 33 ter.  Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.
Art. 34.  Ricorsi amministrativi.
Art. 35.  Disposizioni finanziarie.
Art. 36.  Abrogazioni.
Art. 37.  Norma transitoria.
Art. 38.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.5.9 – L.R. 28 aprile 1998, n. 19. [1]

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.

(B.U. 1 maggio 1998, n. 38).

 

Art. 1. Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l’ecosistema acquatico, regola l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall’articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall’articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.

 

     Art. 2. Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

a) la pesca dilettantistica e sportiva;

b) la pesca professionale;

c) la pesca scientifica;

d) l’acquacoltura.

d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.

 

     Art. 3. Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

     [Abrogato].

 

     Art. 4. Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale.

 

     Art. 5. Carta ittica regionale.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistemala Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l’elenco delle specie autoctone di cui è consentita l’immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l’individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l’elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l’introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l’elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.

4. [Abrogato].

5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale.Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale può essere suddiviso in bacini idrografici coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

 

     Art. 5 bis. Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica regionale di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d’acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. [Abrogato].

3. La Giunta regionale definisce modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. La Giunta regionale provvede altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca.

 

     Art. 6. Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l’ubicazione e il metodo di prelievo dell’acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

 

     Art. 7. Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;

b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;

c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;

d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori.

 

     Art. 8. Piani di miglioramento della pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell’ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell’attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.

 

     Art. 8 bis. Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all’interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

 

     Art. 9. Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale [2].

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;

d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale;

d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione.

10. [Abrogato].

 

     Art. 10. Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

1. [Abrogato].

2. I minori di anni diciottoe gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

 

     Art. 11. Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero.

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

 

     Art. 11 bis. Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico.

1. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7 deve prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

 

     Art. 11 ter. Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”, fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell’obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

 

     Art. 12. Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. [Abrogato].

3. É vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.

6. É vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis.

7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale.

8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l’uso come esca di pesce vivo, con l’eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l’uso, come esca, di sole specie autoctone.

 

     Art. 13. Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1.

2. [Abrogato].

2 bis. [Abrogato].

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.

 

     Art. 14. Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo.

1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

a) Barbo canino (Barbus caninus);

b) Barbo comune (Barbus plebejus);

c) Scazzone (Cottus gobio);

d) Lasca (Chondrostoma genei);

e) Savetta (Chondrostoma soetta);

f) Pigo (Rutilus pigus);

g) Cheppia (Alosa fallax);

h) Gobione (Gobio gobio);

i) Spinarello (Gasterosteus aculeatus);

j) Ghiozzo padano (Padagobius martensii);

k) Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);

l) Cobite comune (Cobitis taenia);

m) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);

n) Nono (Aphanius fasciatus);

o) Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);

p) Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);

q) Storione cobice (Acipenser naccarii);

r) Storione comune (Acipenser sturio);

s) Storione ladano (Huso huso);

t) Lampreda padana (Lampetra zanandreai);

u) Lampreda marina (Petromyzon marinus);

v) Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus);

x) Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis);

y) Dattero di mare (Litophaga litophaga).

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo,fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidinelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l’integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l’uso del motore elettrico nel corso dell’azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l’uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall’articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

 

     Art. 15. Vigilanza e ripopolamenti.

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

1 ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d’iscrizione e di tenuta del registro.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

 

     Art. 16. Norme di salvaguardia.

1. [Abrogato].

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 17. Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale  ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

 

     Art. 18. Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d’acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d’acqua in prossimità di impianti nei quali l’esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d’acqua nei quali è vietato l’esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d’intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 19. Accessi.

1. É sempre consentito l’accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

 

     Art. 19 bis. Imprenditore ittico.

1. L’imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l’attività di pesca professionale ai sensi dell’articolo 24. L’imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l’attività di acquacoltura come disciplinata dall’articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l’imprenditore ittico viene equiparato all’imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in favore dell’imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;

b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

 

     Art. 20. Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevamento di varie specie acquatiche fino all’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell’allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

 

     Art. 21. Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l’attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura.

 

     Art. 22. Autorizzazioni a scopo acquacoltura.

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all’articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull’ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

 

     Art. 23. Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.

3. [Abrogato].

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l’esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

 

     Art. 24. Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

 

     Art. 24 bis. Attività connesse alla pesca professionale.

1. L’imprenditore ittico, mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all’esercizio della pesca professionale:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa;

d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa.

 

     Art. 25. Esercizio della pesca professionale.

1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale.

2. Ciascun soggetto esercente l’attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale  ad operare sui corsi d’acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d’acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

 

     Art. 26. Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell’apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l’attività di pesca sull’imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell’autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

 

     Art. 27. Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale  la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell’esercizio dell’attività. L’apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

 

     Art. 27 bis. Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all’acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell’acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell’acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;

b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all’interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

a) il responsabile dell’Osservatorio socio - economico della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;

b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;

c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell’interesse rispetto alla tematica inserita all’ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all’esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d’indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell’acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 27 ter. Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 27 quater. Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.

 

     Art. 28. Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale,  ed è proibita nella zona A.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un’ora dopo la levata del sole ad un’ora prima del tramonto.

 

     Art. 29. Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1. L’esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.

3. All’interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale  può altresì autorizzare l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 in bacini all’uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone.

 

     Art. 30. Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Giunta regionale  può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Giunta regionale  verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l’ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 31. Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all’autorizzazione della Giunta regionale.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale  può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l’esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.

 

     Art. 32. Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all’installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell’impianto ai fini della tutela dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 33. Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l’utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l’immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l’esibizione dell’avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00.  La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge,  del regolamento regionale, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l’autorizzazione prevista nel regolamento regionale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell’imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell’importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione e dell’attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all’articolo 11 ter, concernente l’obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità  di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all’articolo 12, comma 6, relativo all’obbligatorietà dell’autorizzazione della Giunta regionale  per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata  qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l’attività di pesca sullo stesso luogo e nell’arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all’articolo 16, comma 3, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale  la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il  sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone  la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.

10. [Abrogato].

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

 

     Art. 33 bis. Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”.

1. La Regione del Veneto nell’esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un’incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di “arbovirus” interviene per istituire un programma per l’organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l’individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell’Istituto superiore di sanità.

 

     Art. 33 ter. Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria. [3]

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

 

     Art. 34. Ricorsi amministrativi. [4]

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 35. Disposizioni finanziarie.

     [Abrogato].

 

     Art. 36. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;

b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;

c) l’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18;

d) l’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;

e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;

f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;

g) l’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6.

 

     Art. 37. Norma transitoria.

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell’articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 18.

 

     Art. 38. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2018, n. 148, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 17 gennaio 2017 n. 1 che ha inserito il presente articolo.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.