§ 3.4.47 - L.R. 16 agosto 2007, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:16/08/2007
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Stagione venatoria 2007-2008.
Art. 10.  Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 11.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.47 - L.R. 16 agosto 2007, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/cee” ” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: “lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. L’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Deroghe.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) nell’interesse della sicurezza aerea;

c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

d) per la protezione della flora e della fauna;

e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge n. 157/1992.”.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2 bis - Contenuto e procedure delle deroghe.

1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:

a) le specie che ne formano oggetto;

b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);

c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 ter per i prelievi venatori in deroga.

     2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

Art. 2 ter. Prelievi venatori in deroga.

     1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

     2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.

     3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è così modificato:

dopo le parole: “di ogni giornata venatoria”, sono abrogate le parole: “su apposita scheda...” fino alle parole “...relativi al prelievo”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 sono inseriti i seguenti:

     “1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.

     1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. L’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Modifica dei prelievi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. All’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: “di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.”.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - Controlli e sanzioni.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992.

     2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 50/1993.”.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. L’allegato A alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

 

     Art. 9. Stagione venatoria 2007-2008.

     1. Per la stagione venatoria 2007-2008 il regime di deroga si applica ai sensi della seguente tabella:

 

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore

(n. capi)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore

(n. capi)

Tempi (stagioni venatorie)

PASSERO

(Passer italiae)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

PASSERA MATTUGIA
(Passer montanus)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

STORNO

(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

TORTORA DAL COLLARE

(Streptopelia decaocto)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

CORMORANO

(Phalacrocorax carbo)

10

50

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

FRINGUELLO

(Fringilla coelebs)

20

100

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

PEPPOLA

(Fringilla montifringilla)

5

25

Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre

 

     Art. 10. Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

     1. All’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.

 

     Art. 11. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.