§ 3.1.48 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 50.
Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica Veneta, di cui al piano [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/09/1994
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 36 miliardi per l'esercizio 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


§ 3.1.48 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 50.

Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica Veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscano degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237.

     2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi cooperativi del settore cunicolo.

     3. I benefici di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi sentita la competente Commissione consiliare [1].

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. I benefici di cui all'articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo [3].

     1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza [4].

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 36 miliardi per l'esercizio 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11490 denominato «Fondo regionale per il ripiano delle passività relative alle garanzie concesse dai soci di organismi associativi del Piano straordinario regionale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49», con lo stanziamento di lire 36 miliardi per competenza e per cassa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[2] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.