§ 2.1.1 - Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23.
Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/08/1982
Numero:23


Sommario
Art. unico.      Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici dell'Amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di [...]


§ 2.1.1 - Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23.

     Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'Amministrazione regionale.

(B.U. n. 34 del 6-8-1982).

 

Art. unico.

     Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici dell'Amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entra il termine stabilito per la presentazione.

     A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     La documentazione di cui al comma primo e i relativi allegati, fatta eccezione per i casi in cui la normativa tributaria non disponga diversamente, viene presentata in carta semplice [1].

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.