§ 6.2.21 - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:24/12/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12.
Art. 2.  Interventi nel settore primario.
Art. 3.  Modifica dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche).
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.21 - Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

(B.U. n. 128 del 24-12-1992).

 

Art. 1. Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12.

     1. La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Interventi nel settore primario. [1]

     [1. La Giunta regionale nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, lett. d), punto 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 «Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro- alimentare», può concorrere a favore delle Cooperative agricole, comprese quelle di servizio, nel pagamento degli interessi sui mutui di consolidamento di passività onerose, anche mediante l'erogazione del concorso regionale in forma attualizzata in unica soluzione agli istituti di Credito mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati per il conseguimento degli obiettivi del Piano straordinario di interventi di cui all'art. 8, comma 8 della medesima legge regionale 6 settembre 1991, n. 27.

     3. I limiti di spesa fissati dall'art. 8, comma 5, lettera d) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, inerenti i contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società, cooperative e loro consorzi, sono elevati a lire 10,5 miliardi.]

 

     Art. 3. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche).

     Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.