§ 4.1.141 - L.R. 28 giugno 2013, n. 13.
Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/06/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 2.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 3.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 5.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 7.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 8.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"
Art. 9.  Abrogazioni
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 11.  Disposizioni finanziarie


§ 4.1.141 - L.R. 28 giugno 2013, n. 13. [1]

Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi.

(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

 

"3. La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto attiene bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale di un organo consultivo, costituito dai direttori delle ATER, dai rappresentanti dell’ANCI, dei comuni capoluogo, dell’UPI e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.".

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. L’articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

 

"Art. 6

Statuto

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva lo Statuto.

2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva gli atti d’indirizzo per la stesura del regolamento di amministrazione e contabilità, per il regolamento e per la dotazione organica del personale.".

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. L’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

 

"Art. 7

Organi

1. Sono organi dell’ATER:

a) il direttore generale;

b) il revisore unico dei conti.".

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è inserito il seguente articolo:

 

"Art. 7 bis. Conferenza dei sindaci

1. I comuni compresi nel territorio provinciale partecipano, esprimendo pareri e proposte, al processo di pianificazione delle attività delle ATER attraverso apposita conferenza.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone il regolamento per disciplinare il funzionamento della conferenza di cui al comma 1. Il regolamento individua anche le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell’esecutivo, nonché la ponderazione del voto dei sindaci sulla base della loro rappresentanza.".

 

2. Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci, di cui al comma 1, il sindaco del comune capoluogo provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ad individuare le modalità di convocazione e di primo funzionamento.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10

"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

1. L’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni, è così sostituito:

 

"Art. 11

Direttore generale dell’ATER

1. Il direttore generale:

a) ha la rappresentanza legale dell’Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione agli indirizzi dettati dalla Regione;

c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;

d) adotta i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentita la conferenza dei sindaci di cui all’articolo 7 bis;

e) presiede le commissioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;

f) approva gli atti di organizzazione e di spesa, stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento;

g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;

h) invia una volta all’anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione circa le attività svolte.

2. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate dal dirigente vicario.".

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1975, n. 10, è inserito il seguente articolo:

 

"Art. 11 bis. Reclutamento del direttore generale

1. Il direttore generale dell’ATER è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo determinato e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.

3. L’incarico di direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale con atto motivato.".

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. L’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 è così sostituito:

 

"Art. 12

Revisore unico dei conti

1. Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e nell’apposito elenco istituito presso l’azienda stessa e disciplinato con regolamento.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.

3. L’incarico del revisore unico dei conti ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.

4. Il revisore unico dei conti ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.".

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

"4. Il comitato tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d’ufficio o su richiesta degli enti interessati.".

 

2. Il comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

"7. Il comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso.".

 

     Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 14 e 17, comma 1, numero 1), e comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", l’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)" e l’articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997".

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. I riferimenti al Consiglio di amministrazione delle ATER effettuati dalle leggi regionali vigenti all’entrata in vigore della presente legge s’intendono effettuati al direttore generale o ad altri organi, nel rispetto ed in coerenza con le competenze attribuite dalla presente legge.

 

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le proposte di nuovo statuto e degli atti di indirizzo previsti all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, così come sostituito dalla presente legge.

 

3. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore, i Revisori dei conti dell’ATER che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del loro mandato.

 

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione dei soggetti di cui al comma 3, i nuovi incarichi non possono durare oltre la scadenza originariamente prevista.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

1. I risparmi conseguenti all’attuazione della presente legge vengono destinati dalle ATER al finanziamento delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) dell’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, fatto salvo quanto ivi previsto.