§ 5.5.17 - Legge Regionale 8 aprile 1986, n. 17.
Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:08/04/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 5.5.17 - Legge Regionale 8 aprile 1986, n. 17. [1]

Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico.

(B.U. n. 18 dell'11-4-1986).

 

Art. 1. [2]

     Nel quadro delle competenze regionali in materia di assetto del territorio e in attesa di una nuova disciplina statale che determini le funzioni delle Regioni e degli Enti locali territoriali in materia di beni culturali a norma dell'art. 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto, con la presente legge, promuove azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del Veneto, d'intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

     Tali azioni consistono in:

     1) effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/o esperti, di studi e ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del Veneto, nonché sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti;

     2) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;

     3) pubblicazioni sulla materia;

     4) promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa coscienza dei valori storico-archeologici del territorio.

 

     Art. 2.

     Il finanziamento delle azioni previste dall'articolo precedente è deliberato dalla Giunta regionale; per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) la Giunta regionale delibera il relativo finanziamento nel quadro dei programmi proposti dagli Organi statali competenti, sentiti gli Enti locali interessati, anche ai fini di una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.

     Per quanto concerne, in particolare, le campagne operative di rilevamento e scavo, la programmazione ed esecuzione delle stesse resta soggetta alla normativa statale, vigente.

     La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare la relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     (omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 16 maggio 2019, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per il completamento dei procedimenti di spesa relativi alle azioni di cui al presente articolo vedi quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.