§ 3.8.23 - Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 8.
Disciplina e Delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:09/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 12.  Mostre-mercato.


§ 3.8.23 - Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 8.

Disciplina e Delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

(B.U. 14 marzo 1995, n. 23).

 

     Artt. 1. - 11. [1]

 

Art. 12. Mostre-mercato. [1]

     1. Alle mostre-mercato di interesse locale come definite dalla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, che si svolgono sul suolo pubblico o privato con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, i fiori, le piante ed affini, gli animali, gli oggetti da collezione, possono partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesta l'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC), né l'autorizzazione prevista dalla legge n. 112/1991; gli stessi devono preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.

     3. Ai fini della definizione dei soggetti di cui al comma 1 sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano, per non più di sei volte all'anno, alle mostre-mercato di cui al presente articolo.

     4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello statuto, le relative disposizioni di attuazione riguardanti le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. Spetta al Sindaco del Comune in cui si svolge la mostra-mercato provvedere, sulla base delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale di cui al comma 4, alla verifica della documentazione presentata in occasione della manifestazione in osservanza della legislazione statale e regionale vigente.

     6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, per i quali sia stata accerta la falsità della dichiarazione di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta dal momento dell'accertamento la partecipazione a tutte le mostre-mercato del territorio regionale.

     7. Il Sindaco del Comune in cui è stata accertata l'infrazione alle prescrizioni previste dai commi precedenti ne dà comunicazione alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione nel BUR del nominativo del soggetto autore dell'infrazione.

     8. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e i soggetti in possesso dell'iscrizione al REC.

     9. Le mostre-mercato di cui al presente articolo, per le loro stesse caratteristiche possono svolgersi, su determinazione del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali.

     10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito delle mostre-mercato di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dall'articolo 1 della legge n. 112/1991.

     11. Alle mostre-mercato di cui al presente articolo si applicano comunque le norme che regolano l'uso del suolo pubblico qualora venga occupato per effettuare le operazioni di vendita.

 

     Artt. 13. - 19. [1]

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, art. 14, della stessa L.R. 10/2001.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, art. 14, della stessa L.R. 10/2001.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, art. 14, della stessa L.R. 10/2001.