§ 4.3.20 - Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/12/1993
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Deleghe.
Art. 3.  Definizione del trasporto pubblico non di linea.
Art. 4.  Servizio di taxi acqueo.
Art. 5.  Servizio di noleggio con conducente con natante a motore.
Art. 6.  Servizio di noleggio con conducente con natante a remi.
Art. 7.  Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.
Art. 8.  Servizio di noleggio senza conducente.
Art. 9.  Idoneità natanti.
Art. 10.  Delega alle province.
Art. 11.  Competenze comunali.
Art. 12.  Regolamenti comunali di attuazione.
Art. 13.  Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
Art. 14.  Commissione tecnica provinciale.
Art. 15.  Commissione consultiva provinciale.
Art. 16.  Commissione consultiva comunale.
Art. 17.  Figure giuridiche.
Art. 18.  Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 19.  Sostituzione alla guida.
Art. 20.  Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 21.  Portatori di handicap.
Art. 22.  Delega al comune di Venezia.
Art. 23.  Servizio pubblico di gondola.
Art. 24.  Revoca della licenza.
Art. 25.  Idoneità e abilitazione alla condotta delle gondole.
Art. 26.  Trasferibilità della licenza di servizio pubblico di gondola.
Art. 27.  Competenze del Comune di Venezia.
Art. 28.  Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi.
Art. 29.  Soggetti esercenti e disciplina del servizio.
Art. 30.  Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
Art. 31.  Servizio di rimorchio o traino di natanti.
Art. 32.  Trasporto in conto proprio.
Art. 33.  Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio.
Art. 34.  Trasporto occasionale di persone.
Art. 35.  Rimorchio e traino di natanti in conto proprio.
Art. 36.  Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio.
Art. 37.  Disciplina del servizio.
Art. 38.  Inadempienze e revoca della delega.
Art. 39.  Sanzioni amministrative.
Art. 40.  Attività di vigilanza.
Art. 41.  Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
Art. 42.  Procedimento per la sospensione e la revoca
Art. 43.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 44.  Confisca e sequestro.
Art. 45.  Iscrizione di diritto al ruolo.
Art. 46.  Trasferibilità.
Art. 47.  Gondolieri.
Art. 48.  Abrogazioni.
Art. 49.  Norma finanziaria.
Art. 50.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.20 - Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

(B.U. 31 dicembre 1993, n. 111)

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione in armonia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna [1].

     1 bis Per la laguna di Venezia, nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 [2].

     1 ter I soggetti che svolgono l'attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:

     a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;

     b) nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361 e con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:

     1) sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;

     2) reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine [3].

     2. La presente legge disciplina altresì il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

 

     Art. 2. Deleghe.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui all'articolo 1 è delegato ai comuni e alle province con le modalità di cui alla presente legge.

 

Titolo II

Trasporto in servizio pubblico non di linea

 

     Art. 3. Definizione del trasporto pubblico non di linea.

     1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

     2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:

     a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;

     b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;

     c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;

     d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;

     e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;

     f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.

 

     Art. 4. Servizio di taxi acqueo.

     1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

     a) si rivolge a una utenza indifferenziata;

     b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco [4];

     c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

     2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

     3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 12.

     4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone.

     5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

     6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.

     7. [La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio] [5].

 

     Art. 5. Servizio di noleggio con conducente con natante a motore.

     1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

     2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione [6].

     3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

     4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo.

     5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

     6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate [7].

     7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate [8].

 

     Art. 6. Servizio di noleggio con conducente con natante a remi.

     1. Il servizio di noleggio con conducente esercitato per mezzo di natante a remi si rivolge ad una utenza indifferenziata o specifica che avanza la richiesta di trasporto presso gli appositi pontili di attracco ove stazionano detti natanti o presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

     2. Esso non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

     3. Il servizio può essere esercitato esclusivamente all'interno dell'area comunale e solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

 

     Art. 7. Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.

     1. Il servizio pubblico di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani è rivolto all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione.

     2. Il servizio può essere effettuato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla fissazione dello spazio necessario allo stazionamento dei natanti e al rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità competenti.

     4. Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere in possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.

     5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con conducente possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci acquatico purché ne siano autorizzati a norma della presente legge. E' fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.

     6. I natanti a motore adibiti al rimorchio dello sci acquatico debbono essere muniti di apposito sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

     7. E' vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due sciatori acquatici.

     8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo venga a cessare il servizio di rimorchio, I'utente del servizio può prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di partenza.

     9. Sul natante può prendere posto un accompagnatore oltre il conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto nel nuoto è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni diciotto.

 

     Art. 8. Servizio di noleggio senza conducente.

     1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

     2. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei mezzi stessi.

 

     Art. 9. Idoneità natanti.

     1. I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3 devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscritti nei registri delle autorità competenti.

     2. I natanti a motore destinati al trasporto di persone che circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.

     3. L'autorità competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni prevede per i natanti a motore prescrizioni particolari relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla riduzione dei livelli d'inquinamento prodotto dal moto ondoso.

 

     Art. 10. Delega alle province.

     1. Sono delegate alle province il cui territorio è interessato dai servizi di navigazione interna le seguenti funzioni:

     a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, ai fini dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;

     b) la nomina della commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei natanti di cui all'articolo 14;

     c) la nomina della commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 15;

     d) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e della modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;

     e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui alla lettera d) con obbligo di comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;

     f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.

 

     Art. 11. Competenze comunali.

     1. I comuni il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri e le modalità stabilite nell'articolo 12;

     b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;

     c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente;

     d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;

     e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazione;

     f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate;

     g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 16;

     h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché delle tariffe dei rimanenti servizi elencati nell'articolo 3.

 

     Art. 12. Regolamenti comunali di attuazione.

     1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale e approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 10. 2. I regolamenti, devono stabilire:

     a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

     b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

     c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto, quali: anzianità massima del mezzo, dimensioni e caratteristiche della scritta che individua il servizio, interni dei natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati, conformazione degli scafi e stazza;

     d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi nel rispetto dei principi fissati all'articolo 13, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

     e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

     3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

     a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;

     b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;

     c) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di licenza e autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari;

     d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;

     e) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico;

     f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;

     g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquei idonei allo stazionamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico;

     h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;

     i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;

     l) la procedura per la definizione dei reclami;

     m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse;

     n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal servizio dei titolari-conducenti.

     4. I criteri per la fissazione del numero delle licenze e autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:

     a) la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza;

     b) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, tenuto conto di quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;

     c) un remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.

     5. Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore.

 

     Art. 13. Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

     1. Le province interessate ai servizi di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

     2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

     3. Per i conducenti di natanti a motore è requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso dei titoli professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di cui al comma 5.

     4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.

     5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio, avviene previo superamento di un esame sostenuto avanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la navigazione interna ai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa.

     6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di linea.

     7. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

     8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel ruolo dalle rispettive camere di commercio.

 

     Art. 14. Commissione tecnica provinciale.

     1. E' istituita, presso ciascuna provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

     2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

     a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che la presiede;

     b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione o da un suo delegato;

     c) dal dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna, competente per territorio o da un suo delegato;

     d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile trasporti in concessione, competente per territorio;

     e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;

     h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative.

     3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

     4. La commissione istituita presso la provincia di Venezia deve essere integrata da un rappresentante della autorità marittima.

     5. La commissione provvede a:

     a) valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;

     b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d);

     c) determinare l'esito finale dell'esame e redarre la relativa graduatoria.

     6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

     7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita convenzione [9].

 

     Art. 15. Commissione consultiva provinciale.

     1. E' istituita, presso ciascuna provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e d).

     2. La commissione nominata dalla provincia è composta:

     a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;

     c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di categoria;

     e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle cooperative;

     f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica;

     g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

     3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico.

     4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

     5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991. n. 12.

 

     Art. 16. Commissione consultiva comunale.

     1. E' istituita, presso ciascun comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), f) ed h).

     2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

 

     Art. 17. Figure giuridiche.

     1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, per il libero esercizio della propria attività, possono:

     a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

     c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

     d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

     2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

     3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 

     Art. 18. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

     1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa [10].

     2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante [11].

     4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all'articolo 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, con il medesimo natante.

     5. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile.

 

     Art. 19. Sostituzione alla guida.

     1. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti prescritti:

     a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

     b) per chiamata alle armi;

     c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui [12];

     d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;

     e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

     2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

     3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per il termine non superiore a sei mesi.

     4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge [13].

 

     Art. 20. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.

     1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel corrispondente ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;   b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

     c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

     2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti.

     3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

     4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.

 

     Art. 21. Portatori di handicap.

     1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di natanti già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     2. La Giunta regionale stabilisce incentivi a sostegno di iniziative volte a migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

 

Titolo III

Servizio pubblico di gondola nella città di Venezia

 

     Art. 22. Delega al comune di Venezia.

     1. Il Comune di Venezia è delegato all'esercizio delle funzioni amministrative per il servizio pubblico di gondola.

 

     Art. 23. Servizio pubblico di gondola.

     1. Il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi.

     2. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo di cui all'articolo 13.

     3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria, redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale; alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

     4. La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.

     5. [Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio] [14].

     6. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.

 

     Art. 24. Revoca della licenza.

     1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 41, la licenza di gondoliere è revocata se l'esercente:

     a) non esercita personalmente il servizio;

     b) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità in leasing;

     c) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere.

     2. La licenza di gondoliere è altresì revocata alla scadenza del termine di cui all'articolo 47, comma 1.

 

     Art. 25. Idoneità e abilitazione alla condotta delle gondole.

     1. L'iscrizione nei registri dell'autorità competente non è richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola. Tali natanti devono essere sottoposti all'esame di un apposito organismo individuato dal comune nel relativo regolamento, ai fini della riconoscibilità delle caratteristiche omogenee, del decoro, degli addobbi e degli attrezzi secondo tradizione.

     2. Per la condotta delle gondole è necessario acquisire apposita abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Trasferibilità della licenza di servizio pubblico di gondola.

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, è consentito il subingresso per atto tra vivi nell'esercizio dell'attività di gondoliere qualora il subentrante trasferisca contestualmente la propria licenza. In tal caso si applica l'articolo 23, commi 2 e 3.

 

     Art. 27. Competenze del Comune di Venezia.

     1. Il Comune di Venezia nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22, approva il regolamento per la disciplina del servizio pubblico di gondola che stabilisce:

     a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire ad ogni singolo servizio;

     b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

     c) i criteri per la determinazione delle tariffe;

     d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;

     e) i criteri e le modalità per la redazione della graduatoria di cui all'articolo 23, comma 3.

     2. Il Comune di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre all'aggiornamento della graduatoria di cui alla lettera e) del comma 1, ai fini dell'eventuale emissione di un bando di concorso tra i titolari di licenza per il rilascio di licenze nuove o resesi disponibili.

     3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 28. Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi.

     1. Le licenze e autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alla cooperative di gondolieri e loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal Comune di Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione all'effettiva necessità delle cooperative stesse e alla possibilità di esercitarle.

     2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.

     3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

     4.I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.

     5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 19 [15].

 

Titolo IV

Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua

 

     Art. 29. Soggetti esercenti e disciplina del servizio.

     1. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di rimorchio o traino di natanti sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

     2. I servizi di cui al comma 1, sono assimilati al servizio pubblico non di linea e sono regolati dalle norme della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

     3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività [16].

     4. Per i conducenti di natanti adibiti ai servizi di cui al presente articolo è istituito un apposito ruolo con le modalità di cui all'articolo 13.

 

     Art. 30. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.

     1. Ai fini della presente legge si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

     2. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.

     3. Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma 2, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

     4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

     4 bis. Per motivate esigenze connesse all’espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella città di Venezia il Comune può rilasciare, nell’ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio [17].

     5. Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

 

     Art. 31. Servizio di rimorchio o traino di natanti.

     1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.

     2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra.

     3. Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai comune.

     4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

 

Titolo V

Trasporto in conto proprio

 

     Art. 32. Trasporto in conto proprio.

     1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

     2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.

     3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

 

     Art. 33. Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio.

     1. Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo, non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.

     2. Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.

     3. Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 Hp effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'articolo 16 del r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

     4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

     5. La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

 

     Art. 34. Trasporto occasionale di persone.

     1. I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore.

     2. Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.

 

     Art. 35. Rimorchio e traino di natanti in conto proprio.

     1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.

     2. Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua senza necessità di autorizzazione.

     3. I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilità e della licenza di navigazione.

     4. Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

     5. La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

 

     Art. 36. Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio.

     1. I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purché non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessità di autorizzazione.

     2. I natanti di cui al comma 1, devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto del Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960.

     3. Per la condotta dei natanti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei titoli previsti dall'articolo 33.

 

     Art. 37. Disciplina del servizio.

     1. Al servizio di trasporto in conto proprio, oltre alle disposizioni del presente titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 39, 40 e dell'articolo 43, comma 1, lettera c).

 

Titolo VI

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 38. Inadempienze e revoca della delega.

     1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge da parte degli enti destinatari della delega, la Giunta regionale, previa diffida, assegna agli stessi un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 39. Sanzioni amministrative.

     1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli 12 e 27, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 40. Attività di vigilanza.

     1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.

     2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai dipendenti della Regione, della provincia e del comune, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

     3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

 

     Art. 41. Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza.

     1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

     a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

     b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea [18];

     c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti  nella materia [19];

     d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola;

     e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

     f) non inizia il servizio entro il termine stabilito

dall'autorizzazione o dalla licenza;

     g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

     h) non applica le tariffe in vigore.

     2. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

     3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti.

 

     Art. 42. Procedimento per la sospensione e la revoca

dell'autorizzazione e della licenza.

     1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 41, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

     2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

     3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di un giorno ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata [20].

     4.II soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

     5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione

dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della giunta provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 43. Sanzioni amministrative pecuniarie. [21]

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza [22];

     b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

     c) da lire 200 a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.

     2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

 

     Art. 44. Confisca e sequestro. [23] [24]

     1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante [25].

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

     3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Titolo VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 45. Iscrizione di diritto al ruolo.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto al corrispondente ruolo di conducente di natanti a motore

     a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle graduatorie già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30 giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione dell'attività di sostituto di titolare di licenza e il possesso della relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune di Venezia [26];

     b) i gondolieri motoscafisti di cui all'articolo 28, a condizione che attestino l'anzianità di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati;

     c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio di noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna, a condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di conducente di natanti autorizzati.

 

     Art. 46. Trasferibilità.

     1. I titolari di licenza o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992 n. 21, hanno titolo a trasferire o portare a termine procedimenti di trasferimento già iniziati delle licenze o autorizzazioni stesse, con le modalità di cui all'articolo 20.

 

     Art. 47. Gondolieri.

     1. I titolari che non esercitano l'attività di gondoliere e che sono in possesso della licenza devono entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge trasferire la licenza.

     2. Allo spirare inutilmente del termine di cui al comma 1, il comune procede alla revoca delle licenze non trasferite e al loro rilascio mediante emissione di un bando di concorso tra gondolieri titolari. Le licenze resesi disponibili successivamente alla emissione del bando di concorso sono rilasciate nel rispetto della graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

     3. Nel caso di trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di altro titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune, per il rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2.

     4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta presso l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualità di sostituti costituisce, nel rispetto del criterio di anzianità di servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di gondoliere che si rendono disponibili per effetto dei commi 2 e 3.

     5. Il trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentito anche a favore dei sostituti che esercitano consecutivamente da almeno due anni effettivi per conto del padre titolare, che abbia almeno 15 anni di servizio o abbia compiuto il sessantesimo anno di età. La certificazione relativa è attestata dall'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.

     6. All'entrata in vigore della presente legge i sostituti dei titolari sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 13 a condizione che siano compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola nella Città di Venezia già adottata con provvedimenti esecutivi al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o che entro tale data abbiano superato la prova di idoneità per l'iscrizione alla graduatoria del ruolo dei sostituti [27] e che possano attestare l'anzianità di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su natanti autorizzati.

     7. Sono altresì iscritti di diritto al ruolo di cui all'articolo 13 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 1 i sostituti che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello stabilito dall'articolo 19.

 

     Art. 48. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) la legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 come modificata dalla legge regionale 3 maggio 1983, n. 22;

     b) la legge regionale 24 luglio 1981, n. 42.

 

     Art. 49. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge, di lire 100 milioni limitatamente all'anno 1994, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 45280 denominato «Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità statale, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali (articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), h), i), articolo 7 e articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993- 1995 che offre sufficiente copertura. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 45792 denominato «Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizi di trasporto per i soggetti portatori di handicap», con lo stanziamento di lire 100 milioni per la sola competenza.

     2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe, quantificate per l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province» del bilancio pluriennale 1993-1995. Per gli anni successivi al 1994 si procederà ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni [28].

 

     Art. 50. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma si veda l'art. 1 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[4] Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2021, n. 6. Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.

[6] Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 11.

[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.

[10] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1996, n. 13, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 maggio 1998, n. 20.

[11] Comma già integrato dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 1995, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5 maggio 1998, n. 20.

[12] Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.

[13] Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2021, n. 6.

[15] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1996, n. 13.

[17] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[18] Per un’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 10.

[19] Per un’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della L.R. 9 aprile 2004, n. 10.

[20] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.

[21] Si veda l'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 20.

[22] Si veda l'art. 1 della L.R. 2 aprile 1996, n. 9.

[23] Si veda l'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 20.

[24] Si veda l'art. 1 della L.R. 3 giugno 1997, n. 21.

[25] Si veda l'art. 1 della L.R. 2 aprile 1996, n. 9.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 71.

[27] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1994, n. 71.

[28] Si veda l'errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 1994, n. 4.